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Giardinaggio e patente a crediti: quando l’obbligo non si applica

12 Ottobre, 2024

Svolgo l’attività di cui al codice ATECO 81.3 Giardinaggio (cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole) e mi trovo in una situazione di incertezza riguardo alla recente introduzione della patente a crediti. La mia principale preoccupazione è capire se la mia attività di giardinaggio rientra nell’ambito di applicazione di questa nuova normativa. In particolare, non ho ben chiaro se il mio lavoro possa essere considerato come attività svolta all’interno di un cantiere, secondo la definizione prevista dalla legge. Potrebbe aiutarmi a fare chiarezza su questo punto, fornendomi informazioni precise e dettagliate, compresi tutti i riferimenti normativi pertinenti? 

La patente a crediti, introdotta dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008 e in vigore dal 1° ottobre 2024, si applica alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La definizione di cantiere temporaneo o mobile è fornita dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, che lo descrive come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X“.

L’allegato X del D.Lgs. 81/2008 elenca in dettaglio i lavori considerati edili o di ingegneria civile. Questi includono:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee;
  • opere in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali;
  • parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici;
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
  • opere di bonifica, sistemazione forestale e sterro (limitatamente alla parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile).

Sono inoltre inclusi scavi e montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Considerando la natura della sua attività, in linea generale, essa non rientra nella definizione di cantiere fornita dalla normativa. L’attività di giardinaggio, infatti, non è tipicamente associata ai lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X. Tuttavia, è importante considerare alcune eccezioni e situazioni particolari che potrebbero richiedere l’applicazione della patente a crediti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4/2024, ha specificato che l’obbligo della patente a crediti riguarda solo chi opera “fisicamente” all’interno dei cantieri. Questo significa che se la sua attività di giardinaggio si svolge in un’area che non è considerata un cantiere secondo la definizione normativa, non sarebbe soggetta all’obbligo della patente a crediti.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui chi svolge attivtà di giardinaggio potrebbe trovarsi a operare in un contesto che rientra nella definizione di cantiere. Ad esempio, se lei svolge lavori di sistemazione del verde in un’area dove sono in corso lavori di costruzione o ristrutturazione edilizia, potrebbe essere considerato parte del cantiere. Allo stesso modo, se la sua attività comporta lavori di scavo significativi, movimentazione terra o altre operazioni che possono essere considerate parte integrante di un progetto di costruzione o ingegneria civile, potrebbe essere soggetto all’obbligo della patente. Un altro scenario da considerare è quello in cui lei opera come subappaltatore all’interno di un cantiere edile più ampio. In questo caso, anche se la sua attività specifica è il giardinaggio, il fatto di operare all’interno di un cantiere potrebbe richiedere l’ottenimento della patente a crediti.

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