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Gli enti sportivi dilettantistici: le forme giuridiche ammesse

25 Marzo, 2024

 

L’ordinamento sportivo italiano si caratterizza per una significativa complessità, dovuta alla coesistenza di diverse fonti normative e alla presenza di molteplici organismi che operano a vari livelli. In questo contesto, la recente riforma dello sport, attuata con il D.lgs. n. 36 del 2021 e il successivo D.lgs. n. 163 del 2022 (c.d. “Correttivo”), ha introdotto alcune novità riguardanti le forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dilettantistici, nel tentativo di razionalizzare e modernizzare il settore. Tuttavia, le modifiche apportate hanno generato alcune criticità e incertezze applicative, che richiedono un’attenta analisi per comprenderne le implicazioni.

Le forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dilettantistici

L’art. 6 del D.lgs. n. 36 del 2021, come modificato dal D.lgs. n. 163 del 2022, prevede che gli enti sportivi dilettantistici possano costituirsi nelle seguenti forme giuridiche:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile;
d) enti del terzo settore (ETS) costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, essendo iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche.

Le associazioni sportive, sia nella forma di associazioni non riconosciute (disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile) sia in quella di associazioni riconosciute (con personalità giuridica di diritto privato), rappresentano una delle forme giuridiche più diffuse nel panorama sportivo dilettantistico italiano. Queste associazioni si caratterizzano per la presenza di un gruppo di persone unite dal perseguimento di uno scopo comune, in questo caso la promozione e la pratica di attività sportive dilettantistiche, e operano secondo princìpi di democraticità e partecipazione dei soci.

Le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata) e le cooperative (disciplinate rispettivamente dai titoli V e VI del libro V del Codice civile) rappresentano un’altra opzione per gli enti sportivi dilettantistici, consentendo una maggiore strutturazione organizzativa e una più netta separazione tra il patrimonio dei soci e quello della società. In particolare, le cooperative sportive dilettantistiche si caratterizzano per la mutualità prevalente, ovvero per il perseguimento dello scopo di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro direttamente ai propri soci.

L’inclusione degli enti del terzo settore (ETS) tra le forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dilettantistici rappresenta una novità introdotta dalla riforma dello sport. Gli ETS, disciplinati dal D.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), sono organizzazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Per poter operare come enti sportivi dilettantistici, gli ETS devono essere iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) sia al registro delle attività sportive dilettantistiche, svolgendo l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche come attività di interesse generale.

Criticità legate all’inclusione degli ETS tra le forme giuridiche ammesse

L’inclusione degli ETS tra le forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dilettantistici ha generato alcune criticità, dovute principalmente alla mancanza di coordinamento tra le disposizioni della riforma dello sport e quelle del Codice del Terzo settore. In particolare, la formulazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 36 del 2021 non appare del tutto corretta, in quanto gli ETS non costituiscono una specifica forma giuridica, bensì una qualifica che assumono i soggetti iscritti al RUNTS.

Inoltre, l’intero impianto della riforma dello sport sembra rivolgersi principalmente ai soggetti costituiti sotto forma di associazioni e società, creando incertezze applicative nei confronti degli ETS costituiti in altre forme giuridiche, come le fondazioni. Ad esempio, le disposizioni in tema di incompatibilità degli amministratori (art. 11 del D.lgs. n. 36 del 2021) fanno espresso riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche, lasciando dubbi sulla loro applicabilità alle fondazioni iscritte nel Registro delle attività sportive dilettantistiche. Sebbene non si possa escludere a priori un’applicazione analogica delle norme, tale incertezza potrebbe generare difficoltà interpretative e applicative.

Le criticità si accentuano ulteriormente nel caso delle imprese sociali, che costituiscono a pieno titolo ETS. Il D.lgs. n. 163 del 2022 ha escluso le società di persone dalle forme giuridiche ammissibili per gli enti sportivi dilettantistici, giustificando tale scelta con l’impossibilità per queste società di godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (limitate alle sole società di capitali) e con il rischio di un’eccessiva confusione tra i patrimoni dei soci e quelli delle società. Tuttavia, tale esclusione collide con la possibilità per le imprese sociali di costituirsi anche in forma di società di persone, creando una evidente mancanza di sistematicità nella disciplina. Infatti, un’impresa sociale costituita in forma di società di persone, pur essendo un ETS a tutti gli effetti, non potrebbe operare come ente sportivo dilettantistico, generando una disparità di trattamento rispetto alle imprese sociali costituite in altre forme giuridiche ammesse dalla riforma dello sport.

Casi di esempio

Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici

Esempio #1

Un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) si costituisce come associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e si affilia a una Federazione Sportiva Nazionale. L’ASD dovrà rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della FSN, nonché le norme previste dalla riforma dello sport, tra cui quelle relative alla governance e alla trasparenza. In particolare, l’ASD dovrà adottare uno statuto conforme alle disposizioni del D.lgs. n. 36 del 2021, prevedendo, ad esempio, la nomina di un organo di controllo al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 14 del medesimo decreto. Inoltre, l’ASD dovrà rispettare le norme in materia di tesseramento degli atleti, di tutela sanitaria e di contrasto al doping, nonché partecipare alle attività e alle competizioni organizzate dalla FSN di affiliazione.

Esempio #2

Una società sportiva dilettantistica (SSD) si costituisce nella forma di società a responsabilità limitata (S.r.l.) e si affilia a un Ente di Promozione Sportiva. La SSD dovrà adeguare il proprio statuto alle disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali e alle norme specifiche previste dalla riforma dello sport, oltre a rispettare le regole dell’EPS di affiliazione. In particolare, la SSD dovrà nominare un organo di controllo o un revisore legale dei conti, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 2477 del Codice civile, e rispettare le disposizioni in materia di governance e trasparenza di cui al D.lgs. n. 36 del 2021. Inoltre, la SSD potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le società sportive dilettantistiche, a condizione di rispettare i requisiti e gli adempimenti previsti dalla normativa tributaria.

Esempio #3

Una fondazione, iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e al registro delle attività sportive dilettantistiche, svolge come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. La fondazione dovrà rispettare le norme del Codice del Terzo settore e quelle della riforma dello sport, ma potrebbe trovarsi di fronte a incertezze applicative, in quanto molte disposizioni della riforma fanno riferimento esplicito alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Ad esempio, la fondazione potrebbe non essere soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità degli amministratori di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 36 del 2021, in quanto tale norma si riferisce testualmente alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche. Tuttavia, la fondazione dovrà comunque rispettare le norme del Codice del Terzo settore in materia di governance, trasparenza e controlli, nonché le eventuali disposizioni emanate dagli organismi sportivi affilianti.

Conclusioni

L’ordinamento sportivo dilettantistico italiano si caratterizza per una significativa complessità, dovuta alla coesistenza di diverse fonti normative e alla presenza di molteplici organismi che operano a vari livelli. La recente riforma dello sport, pur introducendo alcune novità riguardanti le forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dilettantistici, ha generato criticità e incertezze applicative, soprattutto in relazione all’inclusione degli enti del terzo settore tra i soggetti che possono esercitare attività sportive dilettantistiche.

Nonostante le aperture concesse dalla riforma, l’intero impianto normativo attribuisce un ruolo centrale alle figure tradizionali delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, che si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. L’affiliazione rappresenta un momento fondamentale per gli enti sportivi, consentendo loro di accedere a servizi, agevolazioni e opportunità, oltre a garantire una governance unitaria del sistema sportivo dilettantistico.

Per gli enti del terzo settore che intendono operare nel settore sportivo dilettantistico, sarà necessario un attento lavoro interpretativo per superare le criticità emerse e garantire un’applicazione coerente e sistematica delle disposizioni. In particolare, sarà opportuno un intervento chiarificatore da parte del legislatore o degli organismi competenti, al fine di coordinare le norme della riforma dello sport con quelle del Codice del Terzo settore e di definire con precisione l’ambito di applicazione delle diverse disposizioni.


Domande e risposte

Quali sono le principali forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dilettantistici?
Le principali forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dilettantistici sono: associazioni sportive (riconosciute e non), società di capitali, cooperative e enti del terzo settore (ETS) iscritti al RUNTS e al registro delle attività sportive dilettantistiche.

Quali criticità emergono dall’inclusione degli ETS tra le forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dilettantistici?
L’inclusione degli ETS tra le forme giuridiche ammesse ha generato criticità dovute alla mancanza di coordinamento tra le disposizioni della riforma dello sport e quelle del Codice del Terzo settore. In particolare, si riscontrano incertezze applicative nei confronti degli ETS costituiti in forme giuridiche diverse da quelle associative o societarie, come le fondazioni e le imprese sociali. Inoltre, emerge una mancanza di sistematicità nella disciplina, in quanto le imprese sociali costituite in forma di società di persone, pur essendo ETS a tutti gli effetti, non potrebbero operare come enti sportivi dilettantistici.

Quali sono le principali novità introdotte dalla riforma dello sport per gli enti sportivi dilettantistici?
La riforma dello sport ha introdotto novità riguardanti le forme giuridiche ammesse per gli enti sportivi dilettantistici, includendo gli ETS tra i soggetti che possono esercitare attività sportive dilettantistiche. Inoltre, la riforma ha previsto disposizioni in materia di governance, trasparenza e controlli, al fine di garantire una maggiore efficienza e correttezza nella gestione degli enti sportivi. Tra le principali novità si segnalano: l’obbligo di nomina di un organo di controllo al ricorrere di determinati presupposti, le disposizioni in materia di incompatibilità degli amministratori, gli obblighi di trasparenza e pubblicità dei dati relativi agli enti sportivi e ai loro amministratori.

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