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Guida alla Deducibilità degli Interessi Passivi per le Società

30 Maggio, 2024

La deducibilità fiscale degli interessi passivi è un aspetto cruciale per le società, poiché incide direttamente sul calcolo del reddito imponibile ai fini IRES (Imposta sul Reddito delle Società). L’articolo 96 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) disciplina questa materia, stabilendo che gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi di periodo e di quelli riportati dai periodi precedenti. L’eventuale eccedenza può essere dedotta nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica dell’esercizio, più il 30% delle eccedenze di ROL riportate dai periodi precedenti. Questa guida approfondita vi aiuterà a comprendere tutti gli aspetti di questa complessa disciplina, fornendo spiegazioni dettagliate, esempi pratici e rispondendo alle domande più comuni.

Soggetti interessati dalla disciplina

La normativa sulla deducibilità degli interessi passivi si applica a una vasta gamma di soggetti, tra cui:

  • Società di capitali: Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.), società in accomandita per azioni, ecc.
  • Società cooperative: Cooperative di produzione e lavoro, cooperative di consumo, cooperative di credito, ecc.
  • Società di mutua assicurazione: Enti che operano nel settore assicurativo su base mutualistica.
  • Società consortili: Consorzi costituiti per gestire specifiche attività per conto delle società consorziate.
  • Enti pubblici e privati diversi dalle società e dai trust con attività commerciale esclusiva o prevalente: Ad esempio, enti non commerciali che svolgono attività commerciale in via principale.
  • Società ed enti non residenti in Italia, relativamente alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione: Società estere che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione (branch, filiale, ecc.).
  • Consorzi: Enti costituiti da più imprese per gestire determinate attività in comune.
  • CFC (Controlled Foreign Companies) controllate il cui reddito è assoggettato a tassazione separata: Società estere controllate da soggetti residenti in Italia e soggette a un regime di tassazione speciale in capo al soggetto controllante.
  • Società esterovestite: Società di fatto residenti in Italia, ma formalmente costituite all’estero.

Sono invece esclusi dalla disciplina gli intermediari finanziari (ad eccezione di alcune categorie), le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi assicurativi.

Cosa sono gli interessi passivi e attivi rilevanti

Per applicare correttamente la normativa, è fondamentale individuare quali voci di interessi passivi e attivi sono rilevanti ai fini della deducibilità. Di seguito, un elenco esemplificativo ma non esaustivo:

Interessi attivi e proventi finanziari rilevanti:

  • Interessi attivi su conti correnti bancari, anche in valuta estera
  • Sconti finanziari attivi (“pronta cassa”) non considerati nel calcolo del costo ammortizzato o del presumibile valore di realizzo
  • Interessi attivi su crediti commerciali calcolati secondo il criterio del tasso effettivo di interesse
  • Interessi attivi su depositi cauzionali connessi ad operazioni commerciali
  • Interessi attivi derivanti da operazioni in strumenti derivati di copertura del rischio di oscillazione del tasso d’interesse
  • Interessi attivi derivanti da rapporti di finanziamento intercompany (tra società dello stesso gruppo)
  • Interessi attivi maturati su crediti per rimborso imposte
  • Interessi attivi derivanti da sottoscrizione di prestiti obbligazionari e strumenti finanziari non partecipativi
  • Interessi maturati su titoli a reddito fisso (CCT, BTP, ecc.)
  • Interessi impliciti e premi di sottoscrizione su titoli senza cedole (zero coupon)
  • Interessi attivi su depositi cauzionali su contratti aventi causa finanziaria
  • Interessi attivi su prestiti ai dipendenti
  • Componenti derivanti dalle operazioni di riporto e di pronti contro termine su titoli
  • Aggi su prestiti concessi
  • Interessi attivi su erogazioni anticipate del TFR
  • Contributi in conto interessi
  • Interessi attivi su commercial paper
  • Componenti finanziarie derivanti dalla contabilizzazione di strumenti e attività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato
  • Eventuali differenze positive tra il valore rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile
  • Differenza positiva tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri (al momento della rilevazione iniziale)

Interessi passivi e oneri finanziari assimilati rilevanti:

  • Interessi passivi su conti correnti bancari, anche in valuta estera
  • Sconti finanziari passivi (“pronta cassa”) non considerati nel calcolo del costo ammortizzato o del presumibile valore di realizzo
  • Interessi passivi su debiti commerciali calcolati secondo il criterio del tasso effettivo di interesse
  • Interessi passivi derivanti da operazioni con strumenti derivati di copertura del rischio di oscillazione del tasso d’interesse
  • Interessi passivi derivanti da rapporti di finanziamento intercompany (soggetti ai limiti di deducibilità per i finanziamenti da consociate non residenti)
  • Interessi passivi maturati su dilazione di pagamento di imposte (esclusi gli interessi per ritardato versamento)
  • Interessi passivi derivanti da rapporti di cash pooling (notional cash pooling)
  • Interessi derivanti dall’emissione di prestiti obbligazionari di qualsiasi natura
  • Disaggi di emissione e premi di rimborso connessi all’emissione di prestiti obbligazionari e titoli di debito
  • Disaggio non ancora ammortizzato nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario
  • Interessi passivi su depositi cauzionali su contratti aventi causa finanziaria
  • Interessi passivi su commercial paper
  • Interessi passivi su contratti di mutuo
  • Interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione di immobili (patrimonio e merce)
  • Interessi passivi su finanziamenti soci
  • Interessi passivi da operazioni di factoring
  • Commissioni e spese bancarie su finanziamenti, fideiussioni, garanzie, ecc.

Importante: Gli interessi attivi figurativi, come quelli derivanti dalla capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, non sono rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi.

Il calcolo del ROL (Risultato Operativo Lordo)

Il ROL rappresenta un elemento chiave per determinare l’ammontare degli interessi passivi deducibili. Esso si calcola partendo dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), escludendo le voci di cui al numero 10, lettere a) e b) (svalutazioni e accantonamenti), e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. A questo risultato vanno aggiunti:

  • Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
  • Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
  • I canoni di locazione finanziaria di beni strumentali

Infine, si applicano le eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione previste dal TUIR.

Esempio di calcolo del ROL fiscale:

  • Valore della produzione: 1.500.000 €
  • Costi della produzione: 1.000.000 €
  • Ammortamenti immobilizzazioni immateriali: 80.000 €
  • Ammortamenti immobilizzazioni materiali: 150.000 €
  • Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali: 30.000 €
  • Variazioni fiscali in aumento: 50.000 €
  • Variazioni fiscali in diminuzione: 20.000 €

ROL fiscale = (1.500.000 – 1.000.000) + 80.000 + 150.000 + 30.000 + 50.000 – 20.000 = 790.000 €

Utilizzo del ROL e riporto delle eccedenze

Una volta calcolato il ROL, si procede alla deduzione degli interessi passivi seguendo queste regole:

  • Deduzione integrale degli interessi attivi di periodo e di quelli riportati dai periodi precedenti.
  • Se residuano interessi passivi, questi possono essere dedotti fino a concorrenza del 30% del ROL di periodo.
  • Qualora gli interessi passivi eccedano il 30% del ROL di periodo, la parte eccedente può essere dedotta nel limite del 30% delle eventuali eccedenze di ROL riportate dai periodi precedenti.

Esempio pratico

Interessi passivi di periodo: 150.000 €
Interessi attivi di periodo: 30.000 €
ROL di periodo: 500.000 €
Eccedenza di ROL riportata dal periodo precedente: 100.000 €

Deduzione interessi passivi:

  • Interessi attivi di periodo: 30.000 €
  • 30% del ROL di periodo: 30% di 500.000 € = 150.000 €
  • 30% dell’eccedenza di ROL riportata: 30% di 100.000 € = 30.000 €

Totale interessi passivi deducibili: 30.000 € + 150.000 € + 30.000 € = 210.000 €

Nell’esempio, gli interessi passivi deducibili sono pari a 210.000 €, mentre l’eccedenza di 90.000 € (150.000 € – 210.000 €) non è deducibile nell’esercizio in corso, ma può essere riportata ai periodi successivi.

Importante: Le eccedenze di ROL e di interessi attivi sono riportabili in avanti rispettivamente per 5 periodi d’imposta e senza limiti di tempo, a condizione che non vi siano interessi passivi netti di periodo o pregressi da compensare.

Casi particolari

Esistono alcune situazioni particolari che richiedono un’attenzione specifica nell’applicazione della disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi:

Società di comodo

Per le società di comodo, gli interessi passivi netti sono deducibili nel limite del maggiore importo tra il 30% del ROL e l’importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi e il valore dell’attivo risultante dal bilancio d’esercizio.

Società in perdita sistematica

Nel caso di società in perdita sistematica, gli interessi passivi sono deducibili soltanto fino a concorrenza degli interessi attivi.

Società di nuova costituzione

Per le società di nuova costituzione, il ROL da considerare è quello dell’esercizio in corso, senza possibilità di riportare eccedenze dai periodi precedenti.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende), occorre fare riferimento a specifiche regole per il trasferimento delle eccedenze di ROL e di interessi attivi.

Finanziamenti infragruppo da soggetti non residenti

Per i finanziamenti infragruppo da soggetti non residenti, la deducibilità degli interessi passivi è subordinata al rispetto del rapporto di indebitamento (“debt/equity ratio”) e del tasso di interesse applicato (conformità al principio del “transfer pricing”).

Conclusione

La disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi rappresenta un aspetto complesso ma cruciale per la corretta determinazione del reddito imponibile delle società. È fondamentale conoscere le regole per individuare correttamente gli interessi passivi e attivi rilevanti, calcolare in modo accurato il ROL e applicare le disposizioni per la deduzione delle eventuali eccedenze. Una corretta gestione di questa disciplina può avere un impatto significativo sull’ottimizzazione della posizione fiscale dell’azienda e sulla pianificazione delle strategie finanziarie. Affrontare questa materia con la dovuta attenzione e, se necessario, con l’ausilio di consulenti qualificati, è quindi essenziale per le società che vogliono essere pienamente compliant e al contempo massimizzare i benefici fiscali consentiti dalla norma.


Domande e Risposte

D: Quali sono i soggetti interessati dalla disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi?

R: La normativa si applica a una vasta gamma di soggetti, tra cui società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione, società consortili, enti pubblici e privati con attività commerciale, società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia, consorzi, CFC controllate con reddito tassato separatamente e società esterovestite.

D: Cosa si intende per interessi passivi rilevanti ai fini della deducibilità?

R: Gli interessi passivi rilevanti comprendono diverse voci, come interessi su conti correnti bancari, sconti finanziari passivi, interessi su debiti commerciali, interessi da operazioni in strumenti derivati, interessi da rapporti di finanziamento infragruppo, interessi su dilazioni di pagamento imposte, interessi su prestiti obbligazionari, disaggi di emissione e premi di rimborso, interessi su depositi cauzionali, commissioni e spese bancarie su finanziamenti e fideiussioni, e molte altre voci simili.

D: Come si calcola il ROL (Risultato Operativo Lordo)?

R: Il ROL si calcola partendo dalla differenza tra valore e costi della produzione, escludendo svalutazioni e accantonamenti, e aggiungendo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali, canoni di leasing su beni strumentali, e applicando eventuali variazioni fiscali in aumento e diminuzione.

D: Cosa succede se gli interessi passivi eccedono il 30% del ROL di periodo?

R: Se gli interessi passivi eccedono il 30% del ROL di periodo, la parte eccedente può essere dedotta nel limite del 30% delle eventuali eccedenze di ROL riportate dai periodi precedenti.

D: Per quanto tempo possono essere riportate le eccedenze di ROL e di interessi attivi?

R: Le eccedenze di ROL possono essere riportate in avanti per 5 periodi d’imposta, mentre le eccedenze di interessi attivi non hanno limiti temporali di riporto, a condizione che non vi siano interessi passivi netti di periodo o pregressi da compensare.

D: Esistono casi particolari nell’applicazione della disciplina?

R: Sì, ci sono diverse situazioni particolari che richiedono un trattamento specifico, come le società di comodo, le società in perdita sistematica, le società di nuova costituzione, le operazioni straordinarie e i finanziamenti infragruppo da soggetti non residenti.

D: Quali sono le conseguenze di una errata applicazione della disciplina?

R: Un’applicazione non corretta della disciplina può portare a una sovrastima o sottostima degli interessi passivi deducibili, con conseguenti ripercussioni sul calcolo del reddito imponibile e delle imposte dovute. Questo può esporre l’azienda a potenziali accertamenti e sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

D: È possibile accedere ad agevolazioni o regimi particolari per la deducibilità degli interessi passivi?

R: Esistono alcune agevolazioni o regimi particolari previsti dalla normativa, come il regime di Tonnage Tax per le imprese marittime o le disposizioni specifiche per i soggetti operanti nel settore bancario e finanziario. È opportuno verificare attentamente la normativa di riferimento per valutare la possibilità di accedere a tali regimi agevolati.

D: Quali sono le best practice per una corretta gestione della disciplina?

R: Per una corretta gestione della disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi, è consigliabile seguire alcune best practice, come: tenere una contabilità separata per gli interessi attivi e passivi; effettuare periodicamente il calcolo del ROL e delle eccedenze riportabili; monitorare costantemente l’evoluzione della normativa e della prassi amministrativa; valutare l’opportunità di ricorrere a consulenti fiscali qualificati per situazioni complesse; e pianificare attentamente le strategie finanziarie e le operazioni straordinarie tenendo conto degli impatti sulla deducibilità degli interessi passivi.

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