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Guida alle comunicazioni sui controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi

23 Maggio, 2024

Le dichiarazioni fiscali sono un obbligo fondamentale per tutti i contribuenti e sono soggette a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo articolo approfondito mira a spiegare in modo dettagliato e semplice il processo di controllo delle dichiarazioni e le comunicazioni che ne derivano. Esploreremo in modo esaustivo le diverse tipologie di controllo, le modalità di comunicazione degli esiti ai contribuenti, le azioni specifiche da intraprendere in caso di irregolarità rilevate e come gestire correttamente il pagamento delle somme dovute. Affronteremo anche in modo approfondito il concetto di “lieve inadempimento” e le opzioni di rateizzazione delle somme da versare. Inoltre, forniremo numerosi esempi pratici, una sezione di domande e risposte esauriente. L’obiettivo è fornire una guida completa e facilmente comprensibile anche per chi non ha nozioni di base in materia fiscale.

Le Tipologie di Controllo

L’Agenzia delle Entrate effettua due principali tipologie di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti: il controllo automatico e il controllo formale. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Controllo Automatico

Il controllo automatico è una procedura informatizzata di liquidazione delle imposte, contributi, premi e rimborsi. Questo controllo viene applicato a tutte le dichiarazioni presentate e si basa sui dati e sugli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e da quelli risultanti nell’Anagrafe Tributaria. Il controllo automatico consente di:

  • Correggere errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte dovute, dei contributi e dei premi. Ad esempio, se il contribuente ha commesso un errore nel calcolo dell’imposta IRPEF dovuta, il controllo automatico lo correggerà.
  • Correggere errori nel riporto di eccedenze di imposte, contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Se il contribuente ha riportato in modo errato le eccedenze di imposta degli anni precedenti, il controllo automatico effettuerà la rettifica.
  • Ridurre detrazioni d’imposta e deduzioni dal reddito non spettanti o indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge. Ad esempio, se il contribuente ha dedotto spese mediche in misura superiore a quanto consentito dalla normativa, il controllo automatico ridurrà l’importo dedotto.
  • Ridurre crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni. Se il contribuente ha indicato un credito d’imposta non spettante o di importo superiore a quello consentito, il controllo automatico lo rettificherà.
  • Controllare la corrispondenza e la tempestività dei versamenti delle imposte, contributi e premi dovuti a titolo di acconto, saldo e ritenute. Il controllo verifica che i versamenti siano stati effettuati correttamente e nei termini previsti.

Controllo Formale

Il controllo formale, invece, si applica alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale dall’Agenzia delle Entrate in base a criteri fondati sull’analisi del rischio di evasione fiscale. In questo caso, l’Agenzia effettua un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati e con altre informazioni in suo possesso, come quelle provenienti da enti previdenziali e assistenziali.

Durante il controllo formale, il contribuente può essere invitato a esibire o trasmettere documentazione comprovante la correttezza dei dati dichiarati (ad esempio, fatture, scontrini, ricevute, contratti) e a fornire chiarimenti in caso di difformità o incongruenze riscontrate.

Esempio Pratico: Supponiamo che durante il controllo formale, l’Agenzia delle Entrate abbia rilevato che il contribuente ha indicato nella dichiarazione dei redditi detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia, ma non sia in grado di esibire le fatture o i bonifici relativi ai lavori dichiarati. In questo caso, l’Agenzia potrà richiedere la documentazione comprovante o procedere alla rettifica delle detrazioni non supportate da adeguata documentazione.

Le Comunicazioni al Contribuente

Prima di procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte o dai controlli formali, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione al contribuente nella quale vengono indicate le irregolarità riscontrate e le maggiori somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi.

Di pari passo con i controlli, le comunicazioni sono emesse a seguito di:

  • controllo automatico
  • controllo formale
  • liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati)

Questa comunicazione preventiva ha lo scopo di rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, beneficiando della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento, che rappresenta un atto di riscossione coattiva.

Le comunicazioni possono essere inviate tramite diverse modalità:

  • Raccomandata A/R, inviata al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.
  • Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
  • Canale Entratel, resa disponibile all’intermediario (commercialista, consulente fiscale, ecc.) che ha inviato telematicamente la dichiarazione per conto del contribuente, se quest’ultimo ha espresso questa preferenza nel frontespizio del modello di dichiarazione.

Esempio Pratico: Supponiamo che durante il controllo automatico, l’Agenzia delle Entrate abbia rilevato che il contribuente ha erroneamente indicato l’ammontare relavito versamento degli acconti dovuti sull’imposte , determinando un saldo a debito inferiore a quello corretto. In questo caso, il contribuente riceverà una comunicazione, tramite raccomandata A/R o PEC, in cui verranno indicate le maggiori somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi, relative alla rettifica dell’imponibile.

Le Comunicazioni Emesse a Seguito del Controllo Automatico

Il controllo automatico delle dichiarazioni è effettuato mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, incrociando i dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli presenti nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di irregolarità riscontrate durante il controllo automatico, il contribuente riceve una comunicazione contenente la richiesta delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi.

Il contribuente ha due opzioni:

  • Pagare le somme indicate, beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo previsto per legge. Ad esempio, se la sanzione ordinaria è pari al 30% dell’imposta non versata, con il pagamento entro 30 giorni, la sanzione si riduce al 10%.
  • Presentare osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fornendo chiarimenti, documenti e motivazioni per contestare le irregolarità riscontrate.

Se il contribuente non provvede al pagamento delle somme dovute entro i 30 giorni, né presenta osservazioni nello stesso termine, l’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo delle somme e all’emissione della cartella di pagamento, che rappresenta un atto di riscossione coattiva.

Le Comunicazioni Emesse a Seguito del Controllo Formale

l controllo formale delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate in base a quanto previsto dall’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Questo tipo di controllo consiste in una verifica da parte dell’Agenzia circa la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi con la documentazione fiscale che il contribuente è tenuto a conservare, come ad esempio fatture, ricevute, scontrini. Inoltre, vengono confrontati i dati dichiarati con quelli rilevabili dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti (es. datori di lavoro, banche, ecc.) o forniti da enti esterni come enti previdenziali e assistenziali.

Nel corso del controllo formale, l’ufficio dell’Agenzia può richiedere al contribuente di esibire o trasmettere la documentazione comprovante la correttezza dei dati indicati nella dichiarazione, e di fornire eventuali chiarimenti qualora emergano difformità rispetto ai dati in possesso dell’Agenzia stessa.

Se la documentazione prodotta dal contribuente non risulta idonea a giustificare i dati dichiarati, oppure nel caso in cui il contribuente non risponda all’invito dell’ufficio, l’Agenzia provvede a inviare una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute a titolo di maggiori imposte, contributi, sanzioni e interessi.

Attraverso il controllo formale, l’Agenzia delle Entrate può:

  • Escludere totalmente o parzialmente lo scomputo delle ritenute d’acconto non spettanti
  • Escludere detrazioni d’imposta e deduzioni dal reddito non spettanti sulla base dei documenti richiesti o dei dati in suo possesso
  • Determinare i crediti d’imposta effettivamente spettanti al contribuente sulla base della documentazione fornita
  • Liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi previdenziali/assistenziali dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
  • Correggere errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta

La comunicazione degli esiti del controllo formale viene inviata tramite raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione oppure, in alcuni casi specifici, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

È importante sottolineare che le comunicazioni inviate a seguito del controllo formale, così come quelle relative al controllo automatico, non sono da considerarsi veri e propri atti impositivi. La loro funzione principale è quella di rendere noti al contribuente i risultati dei controlli effettuati e consentirgli di regolarizzare la propria posizione fiscale, beneficiando della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella esattoriale. Pertanto, tali comunicazioni non sono autonomamente impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Esempio Pratico: Supponiamo che durante il controllo formale, l’Agenzia delle Entrate abbia rilevato che il contribuente ha indicato detrazioni per spese mediche superiori rispetto a quanto consentito dalla legge. In questo caso, il contribuente riceverà una comunicazione contenente la richiesta delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi, derivanti dalla rettifica delle detrazioni. Il contribuente potrà decidere di pagare le somme entro 60 giorni, beneficiando della riduzione delle sanzioni, oppure presentare osservazioni e ulteriore documentazione per contestare la rettifica.

Le Comunicazioni Emesse a Seguito della Liquidazione delle Imposte sui Redditi Soggetti a Tassazione Separata

La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è il processo con cui l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta definitiva da pagare su particolari tipologie di reddito, come il trattamento di fine rapporto, gli arretrati di stipendio o pensione e altre indennità equivalenti. Questi redditi beneficiano di un regime fiscale agevolato e su di essi il contribuente o il sostituto d’imposta ha già versato somme a titolo di acconto, cioè pagamenti parziali effettuati in anticipo.

L’Agenzia calcola l’importo esatto dovuto basandosi sui redditi separatamente tassabili dichiarati dal contribuente nei quadri RM del modello Redditi o D del 730, oppure sui dati comunicati dal sostituto d’imposta tramite il modello 770. Una volta effettuati i conteggi, confrontando le somme già versate con l’imposta complessivamente dovuta su quei redditi, viene stabilito se il contribuente deve un saldo a debito o ha diritto a un rimborso.

Nel caso risultino ulteriori somme da versare, l’Agenzia invia una comunicazione direttamente al contribuente contenente la richiesta di pagamento, senza applicare sanzioni o interessi. Questa comunicazione viene notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, in alcuni casi specifici, anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC risultante dall’Indice Nazionale INI-PEC.

Queste comunicazioni sono distinte da quelle relative al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, che possono essere inviate separatamente in un secondo momento. Pertanto, può verificarsi che il contribuente riceva prima un’eventuale comunicazione di irregolarità su aspetti della dichiarazione e, successivamente, un’ulteriore notifica riguardante il pagamento dell’imposta ancora dovuta sui redditi soggetti appunto a tassazione separata.

Esempio Pratico: Un lavoratore dipendente ha percepito nel 2023 un arretrato di stipendio soggetto a tassazione separata. Nella dichiarazione dei redditi del 2024, ha indicato questo reddito nel quadro RM. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato i calcoli, invia una comunicazione al contribuente richiedendo il pagamento dell’imposta dovuta sulla somma arretrata, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Cosa Fare Quando Si Riceve una Comunicazione di Irregolarità

Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli effettuati sulle dichiarazioni dei redditi, ha diverse opzioni a sua disposizione a seconda se riconosca o meno la correttezza degli esiti del controllo.

Se il contribuente riconosce come corretti i rilievi mossi dall’Agenzia, può regolarizzare la propria posizione fiscale pagando, entro un determinato termine, l’imposta dovuta a seguito della rettifica, gli interessi calcolati su tale imposta e una sanzione amministrativa ridotta rispetto a quella ordinariamente prevista.

  • Nel caso specifico delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia mediante procedure informatizzate, il contribuente può mettersi in regola entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione di irregolarità o, qualora l’Agenzia abbia rideterminato d’ufficio in via di autotutela le somme inizialmente contestate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva con l’importo rideterminato. Per perfezionare la regolarizzazione, occorre versare l’imposta dovuta a seguito del controllo, gli interessi calcolati su tale imposta e una sanzione amministrativa pari ad un terzo della sanzione ordinaria prevista per l’omesso o tardivo versamento di imposte. Se la comunicazione di irregolarità è stata inviata telematicamente all’intermediario fiscale che ha trasmesso la dichiarazione, il contribuente ha 90 giorni di tempo dal momento in cui l’avviso è reso disponibile all’intermediario per effettuare il pagamento e beneficiare della sanzione ridotta.
  • Per le comunicazioni riguardanti i controlli formali, più approfonditi rispetto ai controlli automatizzati, la regolarizzazione va effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione di irregolarità, mediante il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e di una sanzione amministrativa ridotta a due terzi rispetto alla sanzione ordinaria. Anche nel caso in cui l’ufficio proceda ad una rideterminazione della pretesa inizialmente contestata, ad esempio perché il contribuente segnala tempestivamente dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, il contribuente può usufruire della medesima riduzione della sanzione a due terzi, purché provveda a versare le eventuali somme residue comunque entro 30 giorni dalla prima comunicazione ricevuta.
  • Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata (es. alcune indennità, redditi di terreni e fabbricati non locati, ecc.), il contribuente non deve versare né interessi né sanzioni, se il pagamento dell’imposta avviene entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di irregolarità o entro 30 giorni dalla data di una eventuale successiva rettifica della comunicazione iniziale da parte dell’ufficio. Se il versamento avviene in ritardo o non viene effettuato, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per legge.

I termini di 30 giorni o di 90 giorni previsti per effettuare il pagamento delle somme dovute con le agevolazioni di cui sopra, a seguito dei controlli automatizzati, controlli formali e per la tassazione separata, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno, in virtù di quanto disposto dall’art. 7-quater del D.L. 193/2016.

L’Istituto del “Lieve Inadempimento”

La normativa prevede una speciale disposizione chiamata “lieve inadempimento” che riguarda anche il pagamento delle somme dovute in seguito ai controlli sulle dichiarazioni dei redditi. In particolare, se il pagamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti a ruolo (ovvero resi definitivi) soltanto le sanzioni e gli interessi calcolati sull’importo versato in ritardo.

Inoltre, se il pagamento risulta insufficiente rispetto alla somma richiesta nella comunicazione (ma l’importo mancante non supera il 3% della somma totale e comunque non oltre 10.000 euro), sarà iscritta a ruolo soltanto la frazione non pagata, più le relative sanzioni e interessi calcolati su tale frazione.

L’iscrizione a ruolo, tuttavia, non avverrà nel caso in cui il contribuente si avvalga del “ravvedimento operoso”, ovvero regolarizzi la sua posizione entro 90 giorni dalla scadenza prevista.

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento, è necessario utilizzare gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 132/2011.

Esempio Pratico: Giulia Bianchi, in seguito a un controllo sulla sua dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate richiede il versamento di 8.000 euro di imposte non pagate, con scadenza fissata al 30 giugno. Giulia Bianchi effettua il pagamento di 8.000 euro il 7 luglio, quindi con un ritardo di 7 giorni rispetto alla scadenza prevista. In questo caso, grazie all’istituto del “lieve inadempimento”, non sarà iscritta a ruolo l’imposta di 8.000 euro, ma solamente le sanzioni e gli interessi calcolati su questa somma versata in ritardo.

Rateizzazione delle Somme Dovute

Le somme richieste all’esito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36-bis del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e art. 54-bis del DPR 633/1972 per l’IVA) e dei controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/1973) possono essere pagate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Per rateizzare, la prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione che notifica le irregolarità (o entro 90 giorni se la comunicazione è stata inviata telematicamente all’intermediario abilitato). Le rate successive vanno saldate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare.

Il termine di 30 giorni per pagare la prima rata (o 90 giorni per gli avvisi telematici) è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.

Sugli importi delle rate successive alla prima maturano interessi annui al tasso del 3,5%, calcolati a partire dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di pagamento di ciascuna rata.

I versamenti vanno effettuati tramite il modello F24, riportando separatamente l’importo della rata e quello degli interessi utilizzando specifici codici tributo che variano a seconda della tipologia di atto oggetto di rateizzazione (controllo automatizzato art. 36-bis, controllo automatizzato IVA art. 54-bis, controllo formale art. 36-ter, ecc.).

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili due servizi online per calcolare le scadenze, gli importi dovuti per rata e interessi, e stampare i modelli F24 precompilati per effettuare agevolmente i versamenti rateali.

Decadenza della Rateizzazione

La decadenza dal piano di rateizzazione può verificarsi in diverse circostanze:

  • Se la prima rata non viene saldata entro 37 giorni dalla ricezione della comunicazione cartacea (considerando 30 giorni per il pagamento più 7 giorni di lieve ritardo tollerato) o entro 97 giorni per le comunicazioni telematiche (90 giorni per il pagamento più 7 di ritardo).
  • Se per qualsiasi rata viene versato un importo inferiore al dovuto, con una differenza superiore al 3% dell’importo dovuto o comunque superiore a 10.000 euro.
  • Se una rata diversa dalla prima non viene pagata entro la scadenza della rata successiva.
  • Se l’ultima rata non viene corrisposta entro 90 giorni dalla sua scadenza.

Qualora si verifichi uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni nella loro misura completa verranno iscritti a ruolo per la riscossione coattiva.

La Cartella di Pagamento

Se il contribuente non provvede al pagamento delle somme dovute entro i termini previsti dalle comunicazioni di irregolarità, o se decade dalla rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo delle somme e all’emissione della cartella di pagamento.

La cartella di pagamento rappresenta un atto di riscossione coattiva delle somme dovute. È un titolo esecutivo che legittima l’avvio delle procedure di riscossione forzata, come il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, ecc.) e l’espropriazione immobiliare.

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento presentando ricorso entro 60 giorni dalla notifica, oppure può procedere al pagamento dell’importo richiesto entro la data di scadenza indicata nella cartella stessa.

È importante sottolineare che il pagamento delle somme richieste nelle comunicazioni di irregolarità entro i termini previsti consente di evitare l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento, che rappresenta un atto di riscossione coattiva e comporta costi aggiuntivi per il contribuente.


Domande e Risposte

D: Cosa succede se non rispondo alle comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate?
R: Se non si risponde alle comunicazioni di irregolarità entro i termini stabiliti (30 giorni per il controllo automatico, 60 giorni per il controllo formale), l’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e all’emissione della cartella di pagamento.

D: Posso chiedere una proroga per il pagamento delle somme indicate nelle comunicazioni?
R: No, non è possibile chiedere una proroga per il pagamento delle somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità. È necessario provvedere al pagamento entro i termini previsti (30 giorni per il controllo automatico, 60 giorni per il controllo formale) per beneficiare della riduzione delle sanzioni.

D: Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?
R: Il mancato pagamento di due rate consecutive, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. L’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e all’emissione della cartella di pagamento  con l’applicazione delle sanzioni piene che passano dal 10% al 30% con l’aggiunta degli interessi di mora.

D: Posso impugnare la cartella di pagamento?
R: Sì, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento presentando ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

D: Cosa succede se pago le somme indicate nella comunicazione di irregolarità dopo i termini previsti?
R: Se si effettua il pagamento dopo i termini previsti, non si beneficerà della riduzione delle sanzioni e l’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e all’emissione della cartella di pagamento.

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