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Holding familiari e passaggi generazionali: la nuova posizione del MEF

1 Aprile, 2025

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha finalmente chiarito i confini dell’abuso del diritto nelle operazioni di riorganizzazione aziendale, con particolare riferimento alle holding familiari e ai passaggi generazionali. A dieci anni dall’introduzione dell’articolo 10-bis nello Statuto del contribuente, il MEF delinea quando una ristrutturazione societaria rappresenta un’operazione legittima e quando invece configura un’elusione fiscale priva di sostanza economica. La circolare, molto attesa dagli operatori, offre precise coordinate per navigare tra le complessità della pianificazione fiscale nei gruppi familiari.

I confini dell’abuso del diritto in ambito fiscale

L’abuso del diritto rappresenta una delle aree più controverse della pianificazione fiscale. La norma antielusiva, cristallizzata nell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, stabilisce che le operazioni prive di sostanza economica, finalizzate principalmente a ottenere vantaggi fiscali indebiti, possono essere contestate dall’Amministrazione Finanziaria. Il MEF precisa ora che l’applicazione di questa disposizione richiede un’analisi articolata che va oltre il mero risparmio d’imposta.

Per configurare un abuso occorrono tre elementi essenziali:

  • L’assenza di sostanza economica nell’operazione;
  • Il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito;
  • La circostanza che tale vantaggio rappresenti lo scopo essenziale dell’operazione.

L’elemento discriminante diventa quindi la presenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali, che giustifichino il percorso scelto dal contribuente. Tali ragioni possono essere di natura organizzativa, gestionale o familiare, purché non trascurabili rispetto al beneficio fiscale ottenuto.

Le holding familiari come strumento di riorganizzazione legittima

Il MEF riconosce esplicitamente che la costituzione di una holding familiare non costituisce di per sé abuso del diritto. L’aggregazione sotto un’unica entità delle partecipazioni detenute dai membri di una famiglia risponde infatti a esigenze organizzative legittime, come:

  • La gestione unitaria e coordinata degli investimenti;
  • La facilitazione del passaggio generazionale;
  • La prevenzione di conflitti tra eredi;
  • La protezione del patrimonio familiare.

Quando queste finalità risultano predominanti rispetto al mero risparmio fiscale, l’operazione non può essere considerata elusiva, anche in presenza di un vantaggio tributario.

La circolare sottolinea che convogliare le risorse nella holding significa consacrarne appieno il ruolo voluto dal legislatore. La holding diventa così lo strumento fisiologico per gestire partecipazioni e governare investimenti, non un artificio elusivo.

Le condizioni che legittimano le operazioni societarie

Il Ministero ha delineato con precisione le circostanze che rendono legittime le operazioni di riorganizzazione societaria, anche quando queste comportano un differimento dell’imposizione o vantaggi fiscali. In particolare, l’analisi deve estendersi non solo alle norme tributarie applicate, ma anche alla ratio sottostante e all’intenzione del legislatore.

Risultano legittime le operazioni che:

  • Rispondono a esigenze di riorganizzazione aziendale effettive;
  • Sono coerenti con il principio di libertà di scelta delle forme giuridiche;
  • Non contraddicono le finalità delle norme fiscali applicate;
  • Realizzano obiettivi economicamente apprezzabili.

Il MEF sottolinea che il vantaggio fiscale legittimamente conseguito non configura abuso se deriva dalla volontà del contribuente di strutturare le proprie attività in modo fiscalmente efficiente, nel rispetto dei principi dell’ordinamento.

Le operazioni concatenate e il loro trattamento fiscale

Particolare attenzione viene dedicata alle cosiddette “operazioni concatenate”, ossia sequenze di atti giuridicamente autonomi ma collegati da un disegno unitario. Il MEF precisa che queste operazioni non costituiscono automaticamente un abuso del diritto, anche quando il risultato finale potrebbe essere ottenuto con un percorso fiscalmente più oneroso.

La valutazione complessiva deve considerare:

  • La razionalità economica dell’intera sequenza;
  • La coerenza con le esigenze organizzative del gruppo;
  • L’assenza di artificiosità nel percorso scelto;

L’esempio classico è rappresentato dalla sequenza di conferimento di partecipazioni e successiva cessione delle quote ricevute, che il MEF considera legittima quando risponde a concrete esigenze di riorganizzazione e non a meri fini di risparmio fiscale.

Operazione Condizioni di legittimità Rischio di contestazione
Conferimento seguito da cessione Finalità riorganizzative concrete Basso se documentate le ragioni extrafiscali
Scissione seguita da cessione Ripartizione razionale degli asset Medio se ravvicinata nel tempo
Fusione post-acquisizione Sinergie operative dimostrabili Basso con valide ragioni economiche

Holding familiari e passaggi generazionali

Il regime del realizzo controllato nelle riorganizzazioni

Un aspetto centrale della circolare riguarda il “regime di realizzo controllato” previsto dall’articolo 177 del TUIR, che consente operazioni di riorganizzazione in neutralità fiscale. Il MEF chiarisce che l’applicazione di questo regime risponde alla ratio di favorire i passaggi generazionali e non rappresenta di per sé un’operazione elusiva.

Le recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate (116/2024, 215/2024 e 160/2024) confermano questa interpretazione, riconoscendo la legittimità di strutture complesse finalizzate alla riorganizzazione dei gruppi familiari.

Il MEF distingue diverse tipologie di conferimenti in neutralità fiscale:

Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato

Il conferimento ex articolo 177, comma 2 e 2-bis TUIR permette di trasferire partecipazioni senza immediata emersione di plusvalenze. Questa modalità risulta legittima quando:

  • Risponde a esigenze di riorganizzazione del gruppo familiare;
  • Non è seguita da operazioni che ne snaturano la finalità;
  • Mantiene la partecipazione nell’ambito familiare.

Conferimento congiunto di partecipazioni

La risposta 215/2024 dell’Agenzia conferma la legittimità del conferimento congiunto di partecipazioni da parte di due società in regime di realizzo controllato. La circostanza che le partecipazioni fossero già oggetto di precedenti conferimenti non pregiudica l’operazione.

Doppio conferimento di partecipazioni

Con la risposta 160/2024, l’Agenzia riconosce come legittima una struttura articolata con quattro conferimenti successivi, finalizzati alla creazione di una piramide di holding intermedie. Questa struttura, sebbene complessa, risponde a esigenze di governance familiare e non può essere considerata abusiva quando supportata da valide ragioni organizzative.

Esempi pratici di riorganizzazioni legittime

Per chiarire meglio i concetti esposti, consideriamo un caso pratico di riorganizzazione familiare:

Caso Alfa Srl – Passaggio generazionale mediante holding

La famiglia Rossi possiede una società operativa (Alfa Srl) con tre soci: il padre (60%) e due figli (20% ciascuno). Per preparare il passaggio generazionale e garantire continuità aziendale, decidono di:

  1. Costituire una holding (Rossi Holding Srl);
  2. Conferire le partecipazioni di Alfa Srl nella holding in regime di realizzo controllato;
  3. Attribuire ai figli una partecipazione maggioritaria nella holding.

Questa struttura consente di:

  • Mantenere unita la gestione aziendale
  • Differenziare i diritti economici dalla governance
  • Prevenire futuri conflitti tra eredi
  • Preparare gradualmente il passaggio di consegne

Il MEF conferma che tale operazione non configura abuso del diritto, anche se comporta vantaggi fiscali quali il differimento della tassazione delle plusvalenze, poiché risponde a concrete esigenze di riorganizzazione familiare.

Le conferme dell’Agenzia delle Entrate sulle holding familiari

L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate si è progressivamente chiarito attraverso diverse risposte a interpelli, mostrando un atteggiamento di apertura verso le riorganizzazioni familiari legittime. Questo approccio riconosce la neutralità fiscale come carattere fisiologico, connesso alla finalità riorganizzativa delle operazioni.

Interpello Operazione esaminata Conclusione dell’Agenzia
116/2024 Conferimento quote nuda proprietà e usufrutto Legittima applicazione art. 177 c.2-bis
215/2024 Conferimento congiunto partecipazioni Legittime anche operazioni successive
160/2024 Creazione struttura multi-holding Legittima se risponde a esigenze organizzative

Holding familiari e passaggi generazionali

L’elemento comune in tutte queste pronunce è la verifica della presenza di valide ragioni extrafiscali e la coerenza dell’operazione con la ratio delle norme agevolative.

La prospettiva futura per i passaggi generazionali

La posizione ora delineata dal MEF offre maggiore certezza agli operatori e consente una pianificazione più serena dei passaggi generazionali, area cruciale per l’economia italiana caratterizzata da un tessuto imprenditoriale prevalentemente familiare.

Restano tuttavia alcuni ambiti di potenziale contestazione, in particolare quando:

  • Le operazioni appaiono artificiosamente complesse;
  • Manca documentazione adeguata sulle ragioni extrafiscali;
  • Si verificano cessioni a terzi ravvicinate ai conferimenti;
  • Le strutture create non hanno operatività effettiva.

Per evitare contestazioni, è fondamentale:

  • Documentare adeguatamente le ragioni organizzative e familiari;
  • Garantire coerenza tra la forma adottata e la sostanza economica;
  • Mantenere le strutture create per un periodo significativo;
  • Assicurare un’effettiva operatività delle holding costituite.

In definitiva, il MEF riconosce che l’abuso del diritto rappresenta una clausola residuale applicabile solo quando non vi sono valide ragioni extrafiscali che giustifichino l’operazione, salvaguardando la libertà del contribuente di organizzare le proprie attività nella forma fiscalmente più efficiente.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è il chiarimento principale fornito dal MEF sull’abuso del diritto nelle riorganizzazioni aziendali? Il MEF ha stabilito che un’operazione societaria è legittima se supportata da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche in presenza di vantaggi fiscali, mentre configura abuso del diritto solo se è priva di sostanza economica e ha come scopo principale un risparmio fiscale indebito.


Le holding familiari possono essere considerate un abuso del diritto? No, il MEF riconosce che le holding familiari rispondono a legittime esigenze organizzative, gestionali e di passaggio generazionale, quindi non costituiscono abuso del diritto se tali finalità prevalgono sul vantaggio fiscale.


Quali sono le condizioni che rendono legittime le operazioni societarie? Le operazioni sono legittime quando rispondono a esigenze effettive di riorganizzazione, rispettano la libertà di scelta giuridica, sono coerenti con la ratio delle norme fiscali e realizzano obiettivi economicamente apprezzabili.


Come vengono trattate le operazioni societarie concatenate? Il MEF chiarisce che le operazioni concatenate non sono di per sé abusive, purché siano giustificate da esigenze organizzative, seguano una logica economica e non presentino elementi di artificiosità.


Il regime di realizzo controllato può essere utilizzato legittimamente nelle riorganizzazioni? Sì, il MEF conferma che il regime previsto dall’art. 177 del TUIR è legittimo se utilizzato per favorire passaggi generazionali e mantenere la partecipazione in ambito familiare, senza snaturarne la finalità.


Quali esempi pratici confermano la legittimità delle riorganizzazioni? Il caso della famiglia Rossi, che crea una holding per gestire il passaggio generazionale in regime di realizzo controllato, è considerato legittimo perché motivato da ragioni organizzative e non solo fiscali.


Qual è l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sulle holding familiari? L’Agenzia, attraverso le risposte 116/2024, 215/2024 e 160/2024, ha confermato la legittimità di diverse operazioni di conferimento e strutturazione multi-holding quando sorrette da esigenze organizzative reali.


Cosa devono fare i contribuenti per evitare contestazioni di abuso del diritto? Devono documentare le ragioni extrafiscali, garantire coerenza tra forma e sostanza, mantenere operative le strutture create e non effettuare cessioni a terzi ravvicinate alle riorganizzazioni.


Qual è la conclusione generale della circolare del MEF? L’abuso del diritto è una clausola eccezionale e residuale, non può essere invocata quando esistono valide motivazioni extrafiscali, riconoscendo così la libertà del contribuente di pianificare le proprie attività in modo fiscalmente efficiente.

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