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I Contributi Previdenziali per i lavoratori Sportivi co.co.co.

3 Maggio, 2024

La Riforma dello Sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il lavoro sportivo, in particolare per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) che operano nel settore dilettantistico. La riforma ha ridefinito il trattamento previdenziale e contributivo di questi lavoratori, prevedendo l’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata INPS e l’applicazione di specifiche aliquote contributive. Inoltre, sono state introdotte alcune agevolazioni, come l’esenzione contributiva per i compensi fino a 5.000 euro annui e la riduzione dell‘imponibile contributivo del 50% fino al 31 dicembre 2027.

Iscrizione alla Gestione Separata INPS

Con la Riforma dello Sport, i collaboratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Lo stesso obbligo vale anche per i collaboratori amministrativo-gestionali e per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono prestazioni di lavoro sportivo a fronte di un corrispettivo.

Soglia di Esenzione Contributiva

La riforma ha introdotto una soglia di esenzione contributiva per i collaboratori sportivi. In particolare, le aliquote contributive pensionistiche sono calcolate solo sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Pertanto, se un collaboratore percepisce un reddito inferiore a 5.000 euro all’anno, non è tenuto all‘iscrizione alla Gestione Separata INPS. 

Riduzione dell’Imponibile Contributivo

Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione Separata INPS per i collaboratori sportivi è dovuta nei limiti del 50% dell‘imponibile contributivo. Ciò significa che l’imponibile su cui vengono calcolati i contributi previdenziali è ridotto della metà. Di conseguenza, anche le prestazioni pensionistiche saranno riconosciute in base agli importi effettivamente versati.

Aliquote Contributive

Le aliquote contributive per i collaboratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS variano a seconda della loro situazione previdenziale:

  • Per i collaboratori già assicurati presso altre forme obbligatorie di previdenza, l’aliquota contributiva pensionistica è pari al 24%.
  • Per i collaboratori che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica è pari al 25%, a cui si aggiungono le aliquote per malattia (0,50%), maternità (0,22%) e DIS-COLL (1,31%), per un totale del 27,03%.

Massimale Contributivo

Per tutti i collaboratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS, indipendentemente dalla loro situazione previdenziale, è previsto un massimale di reddito oltre il quale non è dovuto alcun contributo previdenziale. Per l’anno 2024, il massimale è pari a 113.520 euro. Tuttavia, considerando la riduzione dell‘imponibile contributivo del 50% fino al 31/12/2027, si auspicano chiarimenti da parte dell’INPS su come vada considerato tale massimale.

Riparto del Contributo

Il contributo previdenziale dovuto dai collaboratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS è ripartito tra il collaboratore stesso e il committente (associazione o società sportiva) nella misura di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente.

Esempi Pratici

  • Un collaboratore sportivo con un reddito annuo di 8.000 euro, già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, dovrà versare i contributi previdenziali solo sulla parte eccedente i 5.000 euro, ovvero su 3.000 euro. Applicando l’aliquota del 24% e la riduzione del 50% dell’imponibile, il contributo dovuto sarà pari a 360 euro (3.000 x 50% x 24%), di cui 240 euro a carico del committente e 120 euro a carico del collaboratore.
  • Un collaboratore sportivo con un reddito annuo di 20.000 euro, non iscritto ad altre forme di previdenza, dovrà versare i contributi sulla parte eccedente i 5.000 euro, ovvero su 15.000 euro. Applicando l’aliquota del 27,03% e la riduzione del 50% dell’imponibile, il contributo dovuto sarà pari a 2.027,25 euro (15.000 x 50% x 27,03%), di cui 1.351,50 euro a carico del committente e 675,75 euro a carico del collaboratore.

Conclusione

La Riforma dello Sport ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il trattamento previdenziale e contributivo dei collaboratori sportivi dilettanti. L’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata INPS, le agevolazioni previste (esenzione contributiva fino a 5.000 euro e riduzione dell’imponibile del 50% fino al 2027) e le specifiche aliquote contributive rappresentano un cambiamento significativo rispetto al passato. È fondamentale che i collaboratori sportivi e le associazioni/società sportive siano a conoscenza di queste novità per adempiere correttamente agli obblighi previdenziali e contributivi. 


Domande e Risposte

D: Quali collaboratori sportivi sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS?
R: Sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS i collaboratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), i collaboratori amministrativo-gestionali e i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono prestazioni di lavoro sportivo a fronte di un corrispettivo.

D: Qual è la soglia di esenzione contributiva per i collaboratori sportivi?
R: La soglia di esenzione contributiva per i collaboratori sportivi è pari a 5.000 euro annui. Le aliquote contributive pensionistiche sono calcolate solo sulla parte di compenso eccedente tale soglia. 

D: Come viene ripartito il contributo previdenziale tra collaboratore e committente?
R: Il contributo previdenziale dovuto dai collaboratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS è ripartito nella misura di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente (associazione o società sportiva).

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