Il cinque per mille dell’IRPEF rappresenta un importante strumento di sostegno per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che svolgono attività di interesse sociale. Questo articolo approfondisce i requisiti necessari per accedere al beneficio, la procedura di accreditamento, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di recupero delle somme erogate in caso di irregolarità.
Destinatari del cinque per mille IRPEF
Il contribuente può destinare il proprio cinque per mille dell’IRPEF a diverse categorie di enti, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. È importante sottolineare che solo le ASD possono beneficiare del cinque per mille, mentre le società sportive dilettantistiche (SSD) sono escluse.
Requisiti per accedere al beneficio
Per presentare istanza di accreditamento e accedere alla ripartizione del cinque per mille IRPEF, le ASD devono possedere specifici requisiti, tra cui:
- l’iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la presenza del settore giovanile nell’organizzazione dell’associazione;
- lo svolgimento prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport per giovani under 18, over 60 o persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Procedura di accreditamento
La procedura di accreditamento prevede i seguenti passaggi:
- Entro il 10 aprile dell’anno di riferimento, il legale rappresentante dell’ASD trasmette telematicamente l’istanza di accreditamento, direttamente o tramite intermediario abilitato.
- Entro il 20 aprile, il CONI pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell’ente può chiedere la rettifica di eventuali errori entro il 30 aprile.
- Entro il 10 maggio, il CONI pubblica l’elenco definitivo degli enti iscritti con le variazioni apportate.
Le ASD già incluse nell‘elenco permanente pubblicato dal CONI entro il 31 marzo non devono presentare una nuova richiesta di ammissione.
Elenco permanente degli enti accreditati
L’accreditamento al riparto del cinque per mille ha effetto anche per gli esercizi finanziari successivi, fermo restando il possesso dei requisiti. Il CONI pubblica annualmente, entro il 31 marzo, l‘elenco permanente degli enti accreditati, integrato e aggiornato. In caso di perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell‘ente deve comunicarlo entro 30 giorni e richiedere la cancellazione dall‘elenco.
Erogazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dell‘Economia e delle Finanze i dati necessari per stabilire gli importi spettanti a ogni ente. L‘erogazione alle ASD è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti beneficiari devono comunicare i dati per il pagamento entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, pena la perdita del diritto al contributo.
Obblighi di rendicontazione
I beneficiari del cinque per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, utilizzando i modelli predisposti. Il rendiconto deve dettagliare le voci di spesa finanziate, mentre la relazione illustrativa supporta il prospetto numerico. Gli enti che hanno percepito contributi inferiori a € 20.000 non sono tenuti all’invio del rendiconto, salvo richiesta dell‘amministrazione, ma devono comunque conservarlo per 10 anni. I beneficiari devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione, comunicandolo all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.
Recupero delle somme
L’amministrazione competente può recuperare i contributi erogati in caso di:
- dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
- impiego per finalità diverse da quelle istituzionali o per spese di pubblicità;
- mancata rendicontazione;
- cessazione dell’attività o perdita dei requisiti prima dell’erogazione.
Esempio pratico
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Giovani Campioni” è iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e svolge prevalentemente attività di avviamento allo sport per bambini e ragazzi under 18. L‘ASD presenta l’istanza di accreditamento entro il 10 aprile e viene inclusa nell‘elenco degli enti ammessi al beneficio del cinque per mille IRPEF. Dopo aver ricevuto il contributo, l‘associazione redige il rendiconto e la relazione illustrativa entro un anno, pubblicandoli sul proprio sito web e comunicandolo all’amministrazione erogatrice nei termini previsti.
Conclusione
Il cinque per mille IRPEF rappresenta un’opportunità significativa per le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività di interesse sociale. Tuttavia, è fondamentale rispettare i requisiti, seguire correttamente la procedura di accreditamento e adempiere agli obblighi di rendicontazione per poter beneficiare del contributo ed evitare il recupero delle somme erogate.
Domande e Risposte
D: Quali sono i requisiti che un’associazione sportiva dilettantistica deve possedere per accedere al cinque per mille IRPEF?
R: Per accedere al cinque per mille IRPEF, un’ASD deve essere iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, avere un settore giovanile e svolgere prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per giovani under 18, over 60 o persone svantaggiate.
D: Cosa succede se un’associazione sportiva dilettantistica perde i requisiti per accedere al cinque per mille IRPEF?
R: In caso di perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ASD deve comunicarlo entro 30 giorni all’amministrazione competente e richiedere la cancellazione dall’elenco permanente degli enti accreditati.
D: Quali sono gli obblighi di rendicontazione per le associazioni sportive dilettantistiche che ricevono il contributo del cinque per mille IRPEF?
R: Le ASD beneficiarie devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, utilizzando i modelli predisposti. Il rendiconto e la relazione devono essere pubblicati sul sito web dell’ente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione, comunicandolo all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.
D: In quali casi l’amministrazione competente può recuperare i contributi erogati alle associazioni sportive dilettantistiche?
R: L’amministrazione competente può recuperare i contributi erogati in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, impiego per finalità diverse da quelle istituzionali o per spese di pubblicità, mancata rendicontazione, cessazione dell’attività o perdita dei requisiti prima dell’erogazione.