L’istituto del concordato preventivo biennale, introdotto di recente dal decreto legislativo 13/2024, rappresenta una grande novità nel rapporto tra fisco e contribuente, prevedendo un accordo anticipato sulla determinazione del reddito imponibile per i due anni successivi. Analizziamone aspetti, requisiti, conseguenze e implicazioni operative.
Cos’è il concordato preventivo biennale
Il concordato preventivo biennale consiste in una proposta dell’agenzia delle entrate al contribuente, elaborata sulla base degli isa, contenente l’indicazione della base imponibile irpef/ires e irap per i due anni d’imposta successivi, con il conseguente ammontare delle imposte dovute.
Il contribuente può accettare o rifiutare la proposta. In caso di accettazione, si impegna a versare le imposte concordate, indipendentemente dal reddito effettivamente prodotto nel biennio. Rimangono esclusi i tributi diversi da quelli sui redditi.
Iter e termini della procedura
L’iter del concordato preventivo biennale prende avvio da un’interlocuzione tra contribuente e agenzia delle entrate, basata sullo scambio di dati ed informazioni in possesso del fisco. In particolare, l’agenzia acquisisce dal contribuente gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti per la determinazione della base imponibile, usufruendo della mole di dati di cui dispone grazie all’interconnessione delle banche dati.
Sulla base di tali informazioni, l’agenzia elabora una proposta contenente la quantificazione del reddito che il contribuente conseguirà presumibilmente nei due anni d’imposta successivi, applicando gli isa. Da tale reddito biennale deriva il calcolo in via preventiva delle imposte che il contribuente dovrà versare.
Il contribuente, una volta ricevuta la proposta di concordato preventivo, ha due possibilità:
- Accettare la proposta, assumendo l’impegno di versare le imposte calcolate sulla base imponibile biennale concordata, indipendentemente dal reddito effettivamente prodotto nel biennio. Ciò gli consente di cristallizzare la pretesa fiscale.
- Rifiutare la proposta, provvedendo autonomamente, come di consueto, al calcolo e al versamento delle imposte in base al reddito effettivamente realizzato e dichiarato annualmente.
L’interlocuzione preventiva tra fisco e contribuente punta a definire una base imponibile concordata e coerente con i dati in possesso dell’amministrazione finanziaria, offrendo al contribuente la possibilità di stabilizzare la pretesa fiscale per il biennio.
Vediamo in sintesi l’iter e i termini per l’attuazione del concordato preventivo biennale:
- Entro il 15 giugno 2024 il contribuente comunica all’agenzia tramite piattaforma online i dati contabili ed extra-contabili necessari.
- L’agenzia elabora una proposta di concordato preventivo con base imponibile e imposte dovute per il biennio successivo.
- Il contribuente visualizza la proposta sul portale e può accettarla o rifiutarla entro il 15 ottobre 2024.
- In caso di accettazione, provvede al versamento delle imposte determinate in base all’imponibile concordato.
Un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia potrebbe collocare il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.
Attenzione: L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
Soggetti interessati e cause di decadenza
Il concordato si rivolge alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in regime di contabilità ordinaria, che applicano gli isa nonché i contribuenti in regime forfettario. Vengono reviste specifiche cause di decadenza, come omessi versamenti o accertamenti superiori al 30% del reddito dichiarato nel biennio in corso o precedente. Sono esclusi, inoltre, i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023.
L’articolo 22 del decreto sopra richiamato, infatti, elenca cause di decadenza in relazione alle quali il concordato preventivo cessa di produrre effetto, immediatamente e per entrambi i periodi d’imposta :
- Presenza di un accertamento, nei periodi d’imposta di applicazione del concordato o in quello immediatamente precedente al biennio, afferente la verifica di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi che il contribuente ha dichiarato (se, invece, la differenza rilevata risulti inferiore al 30 per cento l’accertamento non determinerà effetti ai fini del concordato preventivo, pur esplicando in ogni caso tutte le conseguenze previste dalla normativa tributaria);
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
- Omesso versamento anche di una sola delle rate previste dal concordato (viene pertanto mutuato il principio già previsto in tema di decadenza delle rateazioni di cui alle varie tipologie di saldo e stralcio introdotte in precedenza)
- Esistenza di debiti fiscali e previdenziali d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro;
- Condanna (non definitiva) per uno dei reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, all’articolo 2621 del codice civile e agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale;
- Contestazione, in numero pari o superiore a 3 di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto.
Attenzione: Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso
Cessazione del concordato
In presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d’imposta.
In merito alle cause di cessazione del concordato, l’art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in due ipotesi:
- modifica dell’attività svolta nel corso del biennio (2024 per la prima applicazione) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari;
- cessazione dell’attività.
Impatto sulle scadenze fiscali
L’introduzione del concordato preventivo biennale avrà un impatto anche sulla gestione delle scadenze fiscali da parte dei contribuenti e dei loro intermediari. In particolare, per avviare l’iter del concordato, i dati contabili ed extra-contabili rilevanti dovranno essere comunicati all’agenzia delle entrate entro il 15 giugno 2024 tramite piattaforma telematica dedicata.
L’agenzia elaborerà quindi una proposta di concordato, senza vincoli temporali al momento. Il contribuente dovrà accettare o rifiutare la proposta entro il 15 ottobre 2024, termine che coincide con quello di presentazione dei modelli redditi relativi al 2023 per le persone fisiche.
Viene inoltre modificato il calendario dei versamenti: per il primo anno di applicazione del concordato biennale, il saldo e primo acconto irpef/ires e irap vengono differiti dal 30 giugno al 31 luglio 2024 per imprenditori persone fisiche e lavoratori autonomi con isa, regime forfettario e di vantaggio.
Per gli altri contribuenti il calendario fiscale rimane invariato. L’introduzione del concordato preventivo impatterà quindi sia sulla tempistica degli adempimenti amministrativi che su quella dei versamenti delle imposte.
Esempi pratici
Ecco alcuni esempi pratici per illustrare l’impatto del concordato preventivo biennale:
Esempio #1:
Mario è un imprenditore individuale che determina il reddito su base ordinaria. L’agenzia gli propone un concordato preventivo con base imponibile di 35.000 euro per ciascun anno. Mario accetta la proposta e si impegna quindi a versare le imposte su un reddito di 35.000 euro annui, anche se poi il reddito effettivamente prodotto fosse inferiore.
Esempio #2:
Anna è una lavoratrice autonoma con regime ordinario. Riceve una proposta di concordato con base imponibile di 28.000 euro annui. Anna però ritiene che il suo reddito possa essere più basso e decide di rifiutare la proposta, calcolando quindi le imposte sulla base del reddito effettivo annuo.
Esempio #3:
Marco accetta la proposta di concordato dell’agenzia ma poi non versa la rata di acconto delle imposte dovute. Incorre quindi in una causa di decadenza dai benefici del concordato preventivo biennale.
Esempio #4:
Luigi riceve a giugno 2024 la proposta di concordato preventivo dall’agenzia delle entrate. Grazie al differimento previsto, effettuerà il versamento di saldo e primo acconto irpef/ires e irap entro il 31 luglio 2024.
Domande e risposte
D: Cos’è il concordato preventivo biennale?
R: E’ un accordo tra contribuente e agenzia delle entrate per determinare preventivamente la base imponibile irpef/ires e irap per i due anni successivi.
D: Come funziona?
R: L’agenzia propone un reddito biennale, il contribuente può accettare o rifiutare. In caso di ok, versa le imposte su tale base anche se il reddito cambia.
D: Chi può accedere al concordato preventivo biennale?
R: Soggetti che applicano gli ISA e contribuenti in regime forfetario, ad eccezione di alcune esclusioni (vedi sotto).
D: Quali sono le esclusioni per l’accesso al concordato preventivo biennale?
R:
- Contribuenti che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
- Contribuenti condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
- Contribuenti con debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro al periodo d’imposta 2023.
- Contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023.
D: Quando verrà inviata la proposta di concordato?
R: Entro il 15 giugno 2024.
D: Quando è possibile aderire o meno alla proposta di concordato?
R: Entro il 15 ottobre 2024.
D: Cosa comporta l’accettazione della proposta di concordato?
R: Assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati.
D: Cosa comporta il rifiuto della proposta di concordato?
R: Possibile inserimento nelle liste dei soggetti su cui si concentreranno gli accertamenti.
D: L’IVA è inclusa nel concordato preventivo?
R: No, l’IVA è esclusa.
D: In quali casi si verifica la decadenza dal concordato?
R: In presenza di circostanze eccezionali che generano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato.
D: In quali casi cessa il concordato?
R: Modifica dell’attività svolta o cessazione dell’attività.
D: Il concordato preventivo è biennale anche per i contribuenti in regime forfetario?
R: No, per i contribuenti in regime forfetario la proposta di concordato riguarda solo il periodo d’imposta 2024.
D: Quali sono le principali cause di decadenza?
R: Omessi versamenti, accertamenti superiori al 30% del reddito, debiti oltre 5.000 euro, condanne penali.
D: Come cambiano le scadenze fiscali?
R: Nel 2024 il versamento di saldo e primo acconto slitta da giugno a luglio per alcuni contribuenti.