Il concordato preventivo biennale e le modifiche alla compagine sociale delle S.r.l.: nessuna causa di esclusione https://www.studiopizzano.it/il-concordato-preventivo-biennale-e-le-modifiche-alla-compagine-sociale-delle-s-r-l-nessuna-causa-di-esclusione/ |
Il decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024) ha introdotto importanti novità in materia di concordato preventivo biennale (CPB), uno strumento di compliance che consente ai contribuenti di prestabilire per un biennio, mediante un accordo con l'Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Tra le modifiche apportate, spiccano due diverse ipotesi di esclusione dal CPB, che riguardano rispettivamente le operazioni straordinarie e le modifiche della compagine sociale. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio tali cause di esclusione, con particolare attenzione alla loro applicabilità alle società a responsabilità limitata (S.r.l.).
L'articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024 elenca le cause di esclusione che impediscono l'accesso al concordato preventivo biennale. Tra queste, il decreto correttivo ha introdotto la lettera b-quater, che prevede due diverse fattispecie:
È importante sottolineare che queste due ipotesi di esclusione sono notevolmente diverse tra loro, sia per quanto riguarda l'ambito oggettivo che quello soggettivo.
La prima fattispecie di esclusione riguarda le società o gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (ovvero, in fase di prima applicazione, nell'anno d'imposta 2024), realizzino un'operazione straordinaria di fusione, scissione o conferimento. Questa causa di esclusione si applica indistintamente a tutte le tipologie di società ed enti, senza alcuna distinzione basata sulla loro natura giuridica o sulla composizione della compagine sociale.
La seconda fattispecie di esclusione, invece, riguarda esclusivamente le società o le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero quelle caratterizzate da uno spiccato carattere personalistico nella gestione dell'attività. Per questi soggetti, qualsiasi modifica della compagine sociale intervenuta nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, sia essa per atto inter vivos (ingresso di nuovi soci, esercizio del diritto di recesso, esclusione del socio, trasferimento delle quote sociali) o per successione mortis causa, comporta l'esclusione dal CPB.
È fondamentale evidenziare che, in base al dettato letterale della disposizione, le modifiche della compagine sociale rilevanti ai fini dell'esclusione dal CPB riguardano esclusivamente i soggetti collettivi per i quali la gestione ha uno spiccato carattere personalistico, ovvero le società di persone e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR. Di conseguenza, se una variazione della compagine sociale interviene nel 2024 per una S.r.l., tale circostanza non incide in alcun modo sulla possibilità della società di accedere al concordato preventivo biennale.
Si consideri il caso di una S.r.l. che, nel corso del 2024, veda l'ingresso di un nuovo socio o il trasferimento di quote sociali da un socio all'altro. Nonostante tali modifiche alla compagine sociale, la S.r.l. potrà comunque accedere al CPB, in quanto l'esclusione prevista dalla lettera b-quater dell'art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024 non si applica a questa tipologia di società.
Oltre alle S.r.l., risultano escluse dalla causa di esclusione in esame anche le ditte individuali. Pertanto, un imprenditore individuale che effettui, sempre nell'anno 2024, un'operazione di conferimento in società di un ramo della propria azienda, potrà tranquillamente accedere al concordato preventivo biennale.
In conclusione, le modifiche introdotte dal decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024) in materia di concordato preventivo biennale hanno delineato due diverse ipotesi di esclusione, legate rispettivamente alle operazioni straordinarie e alle modifiche della compagine sociale. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che quest'ultima causa di esclusione si applica esclusivamente alle società di persone e alle associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, caratterizzate da uno spiccato carattere personalistico nella gestione dell'attività. Le S.r.l., invece, non sono interessate da tale esclusione e potranno accedere al CPB anche in caso di variazioni nella compagine sociale intervenute nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato.
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