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Il controllo preventivo sulla cessione del credito superbonus: natura formale e limiti operativi

27 Febbraio, 2025

Il controllo preventivo sulle comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura ha una natura prettamente formale e non può essere utilizzato per contestazioni di merito. Questo principio, sancito dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno, ribadisce che eventuali rilievi sostanziali dell’Agenzia delle Entrate devono essere oggetto di un formale atto impositivo, e non possono derivare da un semplice annullamento della comunicazione. L’errore di indicazione del codice fiscale del beneficiario, inoltre, non determina la perdita dell’agevolazione. In questo articolo analizziamo il quadro normativo di riferimento e le implicazioni pratiche per contribuenti e intermediari, evidenziando come l’attuale giurisprudenza delimiti le possibilità di intervento dell’Amministrazione finanziaria.

Il quadro normativo: l’articolo 122-bis del Decreto Legge n. 34/2020

La disciplina sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura è regolata dal Decreto Legge n. 34 del 2020, che all’articolo 122-bis prevede la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di sospendere gli effetti delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura entro cinque giorni lavorativi dalla loro trasmissione. La sospensione può avere una durata massima di trenta giorni e si applica ai casi che presentano profili di rischio, stabiliti sulla base di criteri specifici indicati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021. Questo provvedimento stabilisce le linee guida operative dell’Agenzia, fornendo criteri chiari per determinare quali operazioni debbano essere sottoposte a verifica preliminare.

I controlli preventivi vengono effettuati in relazione a:

  • la coerenza e regolarità dei dati dichiarati rispetto a quelli presenti nell’Anagrafe tributaria;
  • i soggetti coinvolti nella cessione e le operazioni pregresse;
  • la tipologia e ammontare dei crediti ceduti.

Se il controllo evidenzia profili di rischio, la comunicazione viene annullata e considerata mai trasmessa. Tuttavia, è essenziale sottolineare che il controllo preventivo non può sfociare in una valutazione di merito, limitandosi a verifiche di carattere formale e documentale.

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria: limiti del controllo preventivo

Secondo la sentenza n. 44/1/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno, l’annullamento della comunicazione di cessione del credito è legittimo solo se si basa sugli elementi di rischio esplicitamente previsti dalla normativa. L’Agenzia delle Entrate non può utilizzare il controllo preventivo per contestazioni di merito, come invece avviene per le verifiche approfondite delle dichiarazioni dei redditi (Cass. n. 9759/2024 e Cass. n. 25459/2014).

Se l’Agenzia intende contestare una frode fiscale o un abuso del diritto, non può annullare direttamente la comunicazione, ma deve avviare un procedimento formale con contraddittorio e motivazione dettagliata, come previsto dall’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente. Questo principio è fondamentale per evitare che il controllo preventivo diventi uno strumento di indagine impropria, in contrasto con le garanzie riconosciute al contribuente.

Un caso concreto: il codice fiscale errato non giustifica l’annullamento

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda l’errore nell’indicazione del codice fiscale del beneficiario del credito. La Corte ha stabilito che tale errore ha natura formale e non sostanziale, e non può comportare la decadenza dell’agevolazione. Infatti, l’importo del credito, il codice tributo e la ripartizione annuale rimangono invariati, per cui non si configura un’alterazione sostanziale dell’operazione.

Questa pronuncia ha un impatto significativo, poiché impedisce all’Agenzia delle Entrate di adottare interpretazioni restrittive non supportate da disposizioni normative chiare.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è la natura del controllo preventivo sulle comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura? Il controllo preventivo ha una funzione esclusivamente formale e non può essere utilizzato per contestazioni di merito. La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno ha chiarito che eventuali rilievi sostanziali da parte dell’Agenzia delle Entrate devono essere formalizzati attraverso un atto impositivo e non con un semplice annullamento della comunicazione.


Qual è il quadro normativo di riferimento? La normativa è contenuta nell’articolo 122-bis del Decreto Legge n. 34/2020, che consente all’Agenzia delle Entrate di sospendere le comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura entro cinque giorni lavorativi, per un massimo di trenta giorni, se vengono individuati profili di rischio. I criteri per determinare tali rischi sono stabilità dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021.


Quali aspetti vengono esaminati nel controllo preventivo? Il controllo si concentra sulla coerenza dei dati dichiarati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria, sui soggetti coinvolti nelle operazioni e sulle caratteristiche dei crediti ceduti. Tuttavia, non può sfociare in una valutazione di merito e si limita a verifiche documentali.


Cosa ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria sui limiti del controllo preventivo? Con la sentenza n. In data 44/1/2025, la Corte ha ribadito che l’annullamento della comunicazione di cessione del credito è valida solo se basata sui criteri di rischio previsti dalla normativa. L’Agenzia delle Entrate non può utilizzare il controllo preventivo per contestazioni di merito e, in caso di frode fiscale o abuso del diritto, deve avviare un procedimento formale con contraddittorio e motivazione dettagliata, come previsto dallo Statuto del Contribuente.


Quali sono le implicazioni della sentenza per i contribuenti? La pronuncia garantisce maggiore tutela ai contribuenti, impedendo che il controllo preventivo venga utilizzato come strumento di indagine impropria. Se l’Agenzia intende contestare una violazione, deve seguire un iter formale e non limitarsi all’annullamento della comunicazione.


Come viene trattato l’errore nell’indicazione del codice fiscale del beneficiario? La Corte ha stabilito che un errore formale, come l’errata indicazione del codice fiscale, non può determinare la perdita dell’agevolazione, poiché non incide sull’importo del credito, sul codice tributo o sulla ripartizione annuale. Questa interpretazione evita applicazioni restrittive private del fondamento normativo.

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