Nel complesso panorama fiscale italiano, le società holding rivestono un ruolo di particolare interesse, soprattutto quando si tratta di determinare la loro natura finanziaria o industriale. Un recente caso esaminato dal Think Tank di STS Deloitte ha sollevato un’interessante questione riguardante il cosiddetto “test di prevalenza” per le società di partecipazione non finanziaria. Il nodo cruciale della discussione ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 162-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), con particolare attenzione alla rilevanza dei finanziamenti erogati alle società partecipate direttamente e indirettamente.
Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le implicazioni di tale interpretazione, bilanciando un approccio tecnico con spiegazioni accessibili anche ai non addetti ai lavori.
Il test di prevalenza: cos’è e come funziona
Il test di prevalenza è uno strumento fondamentale per determinare la natura di una società holding. Secondo l’articolo 162-bis del TUIR, una società è considerata di partecipazione non finanziaria (comunemente detta holding industriale) quando la sua attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni in società che non sono intermediari finanziari.
Per stabilire se questa condizione è soddisfatta, si applica il seguente criterio: l’ammontare complessivo delle partecipazioni in società non finanziarie e degli altri elementi patrimoniali ad esse correlati deve superare il 50% del totale dell’attivo patrimoniale della holding. Questo calcolo viene effettuato basandosi sui dati del bilancio dell’ultimo esercizio chiuso.
Esempio pratico: Immaginiamo una società “Alfa Holding SpA”, con un attivo patrimoniale totale di 10 milioni di euro. Se le sue partecipazioni in società non finanziarie e gli altri elementi patrimoniali correlati superano i 5 milioni di euro, Alfa Holding SpA sarà classificata come holding industriale.
La questione dei finanziamenti: diretti vs indiretti
Il caso analizzato dal Think Tank di STS Deloitte ha messo in luce una problematica interpretativa riguardante i finanziamenti erogati dalle holding. La domanda centrale è: nel calcolo del test di prevalenza, si devono considerare solo i finanziamenti concessi alle società direttamente partecipate o anche quelli alle società indirettamente partecipate?
L’interpretazione letterale della norma suggerisce che solo i finanziamenti alle partecipate dirette dovrebbero essere inclusi nel calcolo. Questa lettura si basa sul fatto che l’articolo 162-bis comma 3 del TUIR fa riferimento agli “altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi”, dove “medesimi” sembrerebbe riferirsi solo alle società direttamente partecipate.
Tuttavia, questa interpretazione potrebbe portare a risultati paradossali.
Prendiamo ad esempio la nostra Alfa Holding SpA. Supponiamo che abbia erogato finanziamenti per 3 milioni di euro. Se questi sono stati concessi interamente a società direttamente partecipate, rientrerebbero nel calcolo del test di prevalenza. Ma se Alfa Holding SpA avesse invece finanziato per 1,5 milioni una società direttamente partecipata e per gli altri 1,5 milioni una società indirettamente partecipata, solo la prima parte verrebbe considerata nel test, potenzialmente alterando il risultato finale.
Le implicazioni di un’interpretazione letterale
L’adozione di un’interpretazione strettamente letterale della norma potrebbe aprire la porta a potenziali manipolazioni del test di prevalenza. Le società potrebbero teoricamente strutturare i loro finanziamenti in modo da influenzare il risultato del test, entrando o uscendo dal regime delle holding industriali a seconda delle proprie esigenze.
Questo scenario solleva preoccupazioni sulla reale efficacia del test nel rappresentare la vera natura delle attività di una holding. Inoltre, considerando che il test si basa sui dati di un singolo esercizio, le società potrebbero potenzialmente modificare la loro classificazione da un anno all’altro attraverso semplici aggiustamenti contabili.
Verso un’interpretazione più sostanziale
Nonostante la chiarezza apparente del testo normativo, emergono argomenti a favore di un’interpretazione più ampia e sostanziale. Un elemento interessante a supporto di questa visione proviene dagli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria, previsti dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 141/2010.
Questi obblighi, che si applicano anche alle holding industriali, richiedono la comunicazione di tutti i finanziamenti erogati, senza distinzione tra beneficiari diretti o indiretti. Questa disposizione sembrerebbe suggerire una visione più inclusiva degli “altri elementi patrimoniali” menzionati nella norma sul test di prevalenza.Seguendo questa logica, si potrebbe argomentare che il test dovrebbe considerare tutti i finanziamenti erogati a soggetti diversi dagli intermediari finanziari, indipendentemente dal fatto che siano partecipate dirette o indirette.
Il dilemma dell’interpretazione: tra lettera e sostanza
Il caso in esame ci pone di fronte a un classico dilemma giuridico: dobbiamo attenerci strettamente al testo della legge o cercare di interpretarla in modo da riflettere meglio la sua finalità e il contesto economico in cui si applica?
Da un lato, il principio di certezza del diritto suggerirebbe di aderire all’interpretazione letterale, che offre un criterio chiaro e facilmente applicabile. Dall’altro, un’interpretazione più sostanziale potrebbe meglio riflettere la realtà economica delle holding e prevenire potenziali abusi.
Conclusioni
Il dibattito sull’interpretazione del test di prevalenza per le holding industriali evidenzia la complessità del sistema fiscale italiano e la necessità di bilanciare rigore formale e sostanza economica. Mentre l’interpretazione letterale offre chiarezza e semplicità applicativa, un approccio più sostanziale potrebbe meglio riflettere la realtà operativa delle holding e prevenire potenziali manipolazioni.In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, le società holding si trovano in una situazione di incertezza. È consigliabile che adottino un approccio prudente, considerando entrambe le interpretazioni nelle loro valutazioni interne e, possibilmente, richiedendo pareri specifici alle autorità competenti per i casi più complessi.