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Il Divieto di Cessione del Credito per le Rate Residue del Superbonus e dei Bonus Edilizi: Cosa Cambia e Come Adeguarsi

18 Maggio, 2024

 

Con l’approvazione da parte del Senato della legge di conversione del decreto n. 39/2024, noto come il “decreto Superbonus”, il panorama delle agevolazioni fiscali per il settore edilizio sta subendo una profonda trasformazione. Tra le novità più rilevanti introdotte da questa legge, spicca il divieto di cessione del credito per le rate residue del Superbonus e dei bonus edilizi per coloro che hanno scelto la strada della detrazione. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto significativo sui contribuenti che hanno già avviato lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico e che avevano pianificato di cedere le rate future a terzi. In questo articolo approfondito, esploreremo nel dettaglio le implicazioni di questa norma e forniremo una guida completa su come adeguarsi alle nuove regole, nonché esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire ulteriormente i punti chiave.

Il Divieto di Cessione del Credito: Cosa Cambia?

La misura più controversa introdotta dalla legge di conversione del decreto Superbonus riguarda il divieto di cessione del credito per le rate residue del Superbonus e dei bonus edilizi. Questo divieto si applicherà ai contribuenti che hanno già utilizzato le agevolazioni edilizie come detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

In altre parole, se un contribuente ha optato per la detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione o efficientamento energetico, non potrà più cedere le rate annuali non ancora fruite a terzi, come banche o intermediari finanziari. Questa norma avrà un effetto retroattivo, poiché si applicherà anche alle detrazioni già maturate per lavori che potrebbero essere già stati completati.

Esempio pratico: Supponiamo che un contribuente abbia effettuato lavori di ristrutturazione edilizia che prevedono una detrazione del 50% delle spese sostenute, ripartita in 10 quote annuali. Se il contribuente ha già fruito delle prime 3 quote annuali come detrazioni IRPEF, non potrà più cedere le restanti 7 quote a terzi, ma dovrà necessariamente continuare a fruirne come detrazione fiscale.

La fruizione delle rate residue potrà avvenire esclusivamente sotto forma di detrazione IRPEF, il che potrebbe rappresentare un problema per i contribuenti con una limitata capienza fiscale. In tali casi, i contribuenti rischiano di perdere parte delle detrazioni spettanti a causa dell’impossibilità di cedere le rate future.

Impatto sul Recupero delle Detrazioni

Il divieto di cessione del credito per le rate residue potrebbe creare difficoltà per i contribuenti con una limitata capienza fiscale. Questi contribuenti potrebbero trovarsi nella situazione di non poter recuperare completamente le detrazioni spettanti a causa dell’impossibilità di cedere le rate future a terzi.

Esempio pratico: Immaginiamo un contribuente che abbia effettuato lavori di ristrutturazione edilizia con una detrazione totale di 100.000 euro, suddivisa in 10 rate annuali di 10.000 euro ciascuna. Se il contribuente ha un reddito imponibile annuo di 30.000 euro e un’imposta lorda di 7.500 euro, dopo aver fruito delle prime 3 rate annuali (30.000 euro), non potrà più cedere le restanti 7 rate (70.000 euro) a terzi. Di conseguenza, potrà recuperare solo una parte delle detrazioni residue, pari all’importo dell’imposta lorda annua, perdendo così una parte significativa delle agevolazioni fiscali spettanti.

Questo scenario potrebbe essere particolarmente critico per i contribuenti che hanno effettuato interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico di importo elevato, come nel caso del Superbonus 110%.

Altre Novità Introdotte dal Decreto

Oltre al divieto di cessione del credito, il decreto Superbonus introduce altre misure volte a razionalizzare e coordinare le agevolazioni fiscali in edilizia:

  • Allungamento dell’utilizzo delle detrazioni a 10 anni: Le detrazioni del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno essere utilizzate in 10 anni anziché in 5, come previsto attualmente. Questa misura potrebbe fornire un sollievo parziale ai contribuenti con limitata capienza fiscale, consentendo loro di distribuire le detrazioni su un periodo più lungo.
  • Divieto di compensazione dei crediti con i contributi previdenziali: Banche e intermediari finanziari non potranno più compensare i crediti acquisiti con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  • Allungamento dell’utilizzo dei crediti a 6 anni per banche e intermediari finanziari: A partire dal 2025, banche e intermediari abilitati che hanno acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni potranno utilizzare tali crediti in 6 anni anziché in 5.
  • Divieto di remissione in bonis: Il decreto Superbonus non prevede la possibilità di remissione in bonis per errori formali nelle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative alla cessione del credito. Ciò significa che i contribuenti che non hanno effettuato correttamente la comunicazione entro la scadenza del 4 aprile scorso potranno recuperare gli importi solo fino all’esaurimento dell’imposta dovuta.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto Superbonus rappresentano un cambiamento significativo nel panorama delle agevolazioni fiscali per il settore edilizio. Il divieto di cessione del credito per le rate residue potrebbe creare difficoltà per i contribuenti con una limitata capienza fiscale, che potrebbero perdere parte delle detrazioni spettanti. Inoltre, il divieto di remissione in bonis per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito potrebbe aggravare ulteriormente la situazione per coloro che hanno commesso errori formali.


Domande e Risposte

D: Cosa si intende per “divieto di cessione del credito per le rate residue”?

R: Il divieto di cessione del credito per le rate residue significa che i contribuenti che hanno scelto di fruire del Superbonus e dei bonus edilizi sotto forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi non potranno più cedere a terzi (banche, intermediari finanziari, ecc.) le quote annuali non ancora fruite. Dovranno necessariamente continuare a usufruire delle detrazioni residue nella loro dichiarazione dei redditi.

D: A chi si applica questo divieto?

R: Il divieto di cessione del credito per le rate residue si applica ai contribuenti che hanno già utilizzato le agevolazioni edilizie come detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi. Coloro che hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura non sono interessati da questa misura.

D: Quali sono le conseguenze per i contribuenti con limitata capienza fiscale?

R: Per i contribuenti con una limitata capienza fiscale, il divieto di cessione del credito potrebbe rappresentare un problema significativo. Questi soggetti rischiano di non poter recuperare completamente le detrazioni spettanti a causa dell’impossibilità di cedere le rate future a terzi. Ad esempio, un contribuente con un reddito imponibile basso potrebbe non avere una sufficiente imposta lorda annua per assorbire tutte le rate residue, perdendo così parte delle agevolazioni fiscali previste.

D: L’allungamento dell’utilizzo delle detrazioni a 10 anni può aiutare i contribuenti con limitata capienza fiscale?

R: Sì, l’allungamento dell’utilizzo delle detrazioni a 10 anni anziché 5 potrebbe fornire un sollievo parziale ai contribuenti con limitata capienza fiscale. Avendo più tempo per recuperare le detrazioni, questi soggetti potrebbero essere in grado di assorbire una quota maggiore delle agevolazioni fiscali spettanti. Tuttavia, questa misura potrebbe non essere sufficiente per coloro che hanno effettuato interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico di importo molto elevato.

D: Cosa succede se un contribuente ha commesso errori formali nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la cessione del credito?

R: Il decreto Superbonus non prevede la possibilità di remissione in bonis per errori formali nelle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. Ciò significa che i contribuenti che non hanno effettuato correttamente la comunicazione entro la scadenza del 4 aprile scorso potranno recuperare gli importi solo fino all’esaurimento dell’imposta dovuta. Questo rappresenta un ulteriore svantaggio per coloro che hanno commesso errori formali nella cessione del credito.

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