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Il lavoratore sportivo: definizione, inquadramento e tutele dopo la Riforma dello Sport

25 Aprile, 2024

La Riforma dello Sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023 dopo varie modifiche apportate dai decreti correttivi, ha introdotto importanti novità riguardanti la figura del lavoratore sportivo. La nuova normativa mira a fornire una definizione chiara di questa figura professionale, disciplinandone l’inquadramento contrattuale e le tutele in ambito lavorativo, previdenziale e assicurativo.

In particolare, il D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022 e dal D.Lgs. n. 120/2023, ha ridefinito la nozione di lavoratore sportivo, ampliandone la portata e prevedendo specifiche disposizioni per il settore dilettantistico e professionistico. Sono state inoltre introdotte tutele previdenziali e assicurative obbligatorie, nonché norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questo articolo approfondirà nel dettaglio le principali novità introdotte dalla Riforma, analizzando la definizione di lavoratore sportivo, le possibili tipologie contrattuali, le tutele previste e gli adempimenti a carico delle società e associazioni sportive. Verranno inoltre esaminate le disposizioni specifiche per alcune categorie di lavoratori, come i volontari, i dipendenti pubblici e gli apprendisti.

Chi è il lavoratore sportivo

L’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dai decreti correttivi, fornisce una definizione ampia e onnicomprensiva di lavoratore sportivo. È considerato tale l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.

La prestazione deve essere svolta a favore di un soggetto rientrante nell’ordinamento sportivo, come le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le associazioni benemerite, il CONI, il CIP, Sport e Salute S.p.A. o altro soggetto tesserato.

È altresì considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Sono invece esclusi dalla nozione di lavoratore sportivo coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. fisioterapisti, medici).

Tipologie contrattuali

Il rapporto di lavoro sportivo, al ricorrere dei presupposti normativi, può essere inquadrato come:

Nel settore dilettantistico, il lavoro sportivo si presume oggetto di co.co.co. se:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Le società e associazioni sportive dilettantistiche possono inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.Nel settore professionistico, invece, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, prevalente e continuativa si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo il ricorrere di specifici requisiti che consentono l’inquadramento come lavoro autonomo.

Tutele per il lavoratore sportivo

La Riforma ha introdotto importanti tutele per i lavoratori sportivi in ambito previdenziale, assicurativo e della salute e sicurezza sul lavoro:

  • Iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata INPS e copertura previdenziale
  • Assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • Applicazione, in quanto compatibili, delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)
  • Tutela della maternità e paternità
  • Diritto alla conservazione del posto in caso di malattia/infortunio
  • Tutela contro la disoccupazione involontaria

Sono previste specifiche disposizioni per i lavoratori sportivi con compensi annui inferiori a determinate soglie (€5.000 e €15.000).

Adempimenti per le società/associazioni sportive

Le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro sportivo devono essere effettuate attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro 30 giorni dalla fine del mese successivo all’inizio del rapporto. L’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro può avvenire entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente.

Per i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni dilettantistiche è sufficiente la comunicazione o designazione da parte della Federazione/Disciplina/Ente competente, senza necessità di stipula di un contratto di lavoro. Le relative comunicazioni seguono tempistiche specifiche.

Disposizioni per altre categorie di lavoratori

La Riforma disciplina anche altre figure che operano nell’ambito sportivo:

  • Volontari: soggetti che svolgono attività sportiva in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Possono ricevere rimborsi spese fino a €150 mensili.
  • Dipendenti pubblici: possono svolgere attività di volontariato sportivo fuori dall’orario di lavoro o attività di lavoro sportivo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
  • Apprendisti: possibilità di stipulare contratti di apprendistato per atleti a partire dai 14 anni, con specifiche disposizioni.
  • Atleti di club paralimpici: tutele per il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico in caso di convocazione in squadra nazionale o partecipazione ad eventi internazionali.

Conclusioni

La Riforma dello Sport ha introdotto una disciplina organica del lavoro sportivo, fornendo maggiori tutele e garanzie ai lavoratori del settore. La definizione puntuale della figura del lavoratore sportivo, l’inquadramento contrattuale e le tutele previste rappresentano un importante passo avanti verso una maggiore professionalizzazione del lavoro sportivo, sia in ambito professionistico che dilettantistico.


Domande e Risposte

D: Chi rientra nella definizione di lavoratore sportivo secondo la nuova normativa?
R: Sono considerati lavoratori sportivi l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo attività sportiva o mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Sono esclusi coloro che svolgono professioni con abilitazione esterna all’ordinamento sportivo.

D: Quali sono le possibili tipologie contrattuali per il lavoro sportivo?
R: Il lavoro sportivo può essere inquadrato come lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa) o prestazione occasionale. Nel settore dilettantistico si presume la co.co.co. al ricorrere di determinati presupposti, mentre nel settore professionistico si presume il lavoro subordinato per gli atleti, salvo specifiche eccezioni.

D: Quali tutele sono previste per i lavoratori sportivi dalla Riforma?
R: La Riforma ha introdotto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, l’assicurazione INAIL, l’applicazione delle norme su salute e sicurezza, tutele per maternità/paternità, malattia, infortunio e disoccupazione involontaria. Sono previste disposizioni specifiche in base ai compensi annui percepiti.

D: Quali sono le principali novità per i volontari sportivi?
R: I volontari sportivi possono ricevere rimborsi spese fino a €150 mensili, a fronte di autocertificazione e delibera dell’organo sociale competente sulle tipologie di spese e attività ammesse. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito.

D: Cosa prevede la Riforma per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività sportiva?
R: I dipendenti pubblici possono prestare attività sportiva come volontari fuori dall’orario di lavoro, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Se l’attività rientra nel lavoro sportivo e prevede un corrispettivo, è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta, sulla base di parametri definiti con apposito decreto.

D: Quali sono le novità in materia di apprendistato sportivo?
R: È possibile stipulare contratti di apprendistato per atleti a partire dai 14 anni, con specifiche disposizioni in deroga alla disciplina generale. Al termine del periodo di apprendistato il contratto si risolve automaticamente. In caso di nuovo contratto con altro soggetto sportivo, è previsto un premio di formazione per la precedente società/associazione.

D: Cosa prevede la Riforma per i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni dilettantistiche?
R: Per tali soggetti è sufficiente la comunicazione o designazione da parte della Federazione/Disciplina/Ente competente, senza necessità di stipula di un contratto di lavoro. Possono ricevere rimborsi forfetari per le spese sostenute, anche nel proprio comune di residenza, in occasione di manifestazioni sportive. Non si applica il regime di non concorrenza alla base imponibile per i compensi fino a €15.000 previsto per le prestazioni sportive dilettantistiche.

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