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Il lavoratore sportivo professionista subordinato: disciplina, contratto e aspetti fiscali

27 Aprile, 2024

Il mondo dello sport professionistico in Italia è stato oggetto di una recente riforma che ha ridefinito la figura del lavoratore sportivo, la disciplina dei rapporti di lavoro e gli aspetti fiscali e previdenziali connessi. La riforma, introdotta con il D.Lgs. 36/2021 e successivi decreti correttivi, mira a fornire un quadro normativo organico e aggiornato per regolamentare il lavoro sportivo, tenendo conto delle peculiarità del settore e delle esigenze di tutela dei lavoratori.

La definizione di lavoratore sportivo

La definizione di lavoratore sportivo viene ampliata, ricomprendendo atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Ciò che caratterizza il lavoratore sportivo è l’esercizio dell’attività sportiva verso un corrispettivo, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI, dal CIP e dalle federazioni sportive nazionali.

Non sono considerati lavoratori sportivi coloro che svolgono attività amministrative, receptionist, manutentori, addetti al marketing e coloro la cui abilitazione è esterna all’ordinamento sportivo (fisioterapisti, medici, psicologi, ecc.).

Tipologie di rapporto di lavoro sportivo

Il rapporto di lavoro sportivo può essere di natura subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa. Nel settore professionistico, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo al ricorrere di specifici requisiti, come l’attività svolta nell’ambito di singole manifestazioni sportive o la durata limitata della prestazione (non superiore a 8 ore settimanali, 5 giorni al mese o 30 giorni all’anno).

Nel settore dilettantistico, invece, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sempre che la durata delle prestazioni, anche se continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e quando le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali.

Il contratto di lavoro sportivo subordinato

Il contratto di lavoro sportivo subordinato deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva di riferimento. Il contratto deve essere depositato presso la federazione entro 7 giorni dalla stipulazione per l’approvazione.

La durata massima del contratto è di 5 anni, con possibilità di successione di contratti a termine e di cessione del contratto ad altra società sportiva, previo consenso del lavoratore. Nel contratto deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Ai lavoratori subordinati sportivi non si applicano alcuni istituti previsti dallo Statuto dei Lavoratori (ad es. l’art. 18) e da altre norme di settore, analogamente a quanto previsto dalla L. 91/1981 per gli sportivi professionisti. Non è possibile licenziare per motivi discriminatori.

Infine, quando si deve redigere un contratto di lavoro con un lavoratore sportivo, non dovranno essere riportate clausole di non concorrenza o, comunque, clausole che limitino la libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo a quello della risoluzione contrattuale.

Aspetti fiscali e previdenziali

La riforma ha introdotto un regime agevolato per i lavoratori sportivi, prevedendo una franchigia di 15.000 euro annui sui redditi derivanti dai contratti di lavoro sportivo. Fino a tale soglia, i compensi non concorrono a formare il reddito imponibile e sono esenti da imposte. La parte eccedente i 15.000 euro è invece assoggettata a tassazione secondo i criteri ordinari.Per il periodo d’imposta 2023, caratterizzato dall’entrata in vigore della riforma a partire dal 1° luglio, è previsto un doppio regime di tassazione:

  • Fino al 30 giugno 2023, si applicano le previgenti regole fiscali, con la soglia di esenzione a 10.000 euro;
  • Dal 1° luglio 2023, entra in vigore il nuovo regime con franchigia a 15.000 euro.

Sul piano previdenziale, la riforma prevede l’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, mentre i lavoratori autonomi e i collaboratori sono iscritti alla Gestione Separata INPS. Sono state introdotte misure di semplificazione e di contenimento degli oneri contributivi per le società sportive, con l’applicazione dei contributi previdenziali sul 50% dei compensi per i primi cinque anni.

Tutele per malattia, infortunio e maternità

La riforma estende ai lavoratori sportivi, sia professionisti che dilettanti, le tutele in caso di malattia, infortunio, gravidanza e maternità previste per la generalità dei lavoratori. In particolare, i lavoratori sportivi subordinati hanno diritto all’indennità di malattia secondo le stesse regole dei lavoratori iscritti all’AGO, mentre per i lavoratori autonomi e i collaboratori si applicano le tutele della Gestione Separata.

È previsto l’obbligo per i lavoratori sportivi di presentare un certificato medico in caso di malattia per accedere alle relative indennità. I contributi per le tutele di malattia ammontano al 2,22%.

Conclusione

La riforma del lavoro sportivo rappresenta un importante passo avanti nella direzione di una maggiore tutela e valorizzazione dei lavoratori del settore, garantendo loro diritti e protezioni in linea con gli standard del lavoro subordinato, pur tenendo conto delle specificità dell’attività sportiva. Le nuove definizioni di lavoratore sportivo, le diverse tipologie di rapporto di lavoro, le regole per il contratto subordinato e le agevolazioni fiscali e previdenziali mirano a fornire un quadro normativo chiaro e organico.

L’attuazione della riforma richiederà un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti, ma costituisce un intervento fondamentale per modernizzare il settore sportivo e garantire adeguate tutele ai lavoratori, favorendo al contempo la sostenibilità economica delle società sportive.


Domande e Risposte

D: La riforma del lavoro sportivo riguarda solo il settore professionistico?
R: No, la riforma si applica sia al settore professionistico che a quello dilettantistico, ridefinendo la figura del lavoratore sportivo e le diverse tipologie di rapporto di lavoro in entrambi gli ambiti.

D: Quali sono le principali novità fiscali introdotte dalla riforma?
R: La riforma ha introdotto una franchigia di 15.000 euro annui sui redditi derivanti dai contratti di lavoro sportivo, entro la quale i compensi sono esenti da imposte. La parte eccedente è invece assoggettata a tassazione ordinaria.

D: Come vengono tutelati i lavoratori sportivi in caso di malattia o infortunio?
R: La riforma estende ai lavoratori sportivi, sia professionisti che dilettanti, le tutele previste per la generalità dei lavoratori in caso di malattia, infortunio, gravidanza e maternità. I lavoratori subordinati accedono alle stesse indennità dei lavoratori AGO, mentre per autonomi e collaboratori si applicano le tutele della Gestione Separata.

D: Quali sono gli adempimenti per la stipula di un contratto di lavoro sportivo subordinato?
R: Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, secondo il contratto tipo predisposto dalla federazione sportiva, e depositato presso la stessa entro 7 giorni per l’approvazione. Deve contenere la clausola sull’obbligo del rispetto delle istruzioni tecniche da parte dello sportivo.

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