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Il Legame tra Mansione e Tesseramento nel Lavoro Sportivo

24 Maggio, 2024

Recentemente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato delle F.A.Q. (Frequently Asked Questions) sul tema del lavoro sportivo. Uno degli aspetti più rilevanti affrontati riguarda il legame tra la tipologia di tesseramento e la mansione svolta dai lavoratori sportivi. Questo articolo mira a fornire una guida dettagliata e approfondita su questa tematica, chiarendo i concetti chiave e rispondendo alle domande più frequenti. L’obiettivo principale è quello di aiutare sia gli operatori del settore che i non addetti ai lavori a comprendere le implicazioni legali e pratiche di questo legame, nonché le eventuali criticità e incertezze associate.

Definizione di “lavoratore sportivo” e mansioni codificate

Il D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 120/2023 (correttivo bis), definisce il “lavoratore sportivo” come colui che svolge attività sportiva verso un corrispettivo a favore di soggetti dell’ordinamento sportivo iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni benemerite, CONI, CIP, Sport e Salute S.p.a. o altro soggetto tesserato. Questo decreto stabilisce anche che il lavoratore sportivo può ricoprire diverse mansioni, come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Inoltre, sono considerati lavoratori sportivi anche altri tesserati che svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, ad esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Approvazione delle mansioni aggiuntive

Il D.Lgs. 36/2021 prevede che le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, oltre a quelle codificate dalla norma, vengano approvate con decreto dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Queste mansioni aggiuntive vengono comunicate al Dipartimento per lo Sport dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA), anche paralimpiche, attraverso il CONI e il CIP. Il primo elenco di tali mansioni è stato approvato con il D.P.C.M. del 26 gennaio 2024.

Tuttavia, questo elenco non comprende tutte le FSN e le DSA, né include le mansioni approvate dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS). Ciò ha sollevato dubbi su come gestire le situazioni in cui le associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) affiliate a FSN e DSA non presenti nell’elenco vogliano riconoscere compensi per mansioni simili a quelle incluse. Una possibile soluzione potrebbe essere adottare un’interpretazione estensiva, ammettendo tali mansioni per analogia, o seguire un approccio restrittivo, limitandosi alle sole mansioni codificate dalla norma.

Esempi pratici

Per comprendere meglio la situazione, prendiamo l’esempio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo (FIP). Supponiamo che questa ASD voglia assumere un “Allenatore Scout” per svolgere attività di scouting e reclutamento di giovani talenti. Sebbene la mansione di “Allenatore Scout” non sia inclusa nell’elenco approvato dal D.P.C.M. del 26 gennaio 2024, potrebbe essere considerata una mansione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva della pallavolo, in analogia con le mansioni di “Allenatore” e “Istruttore” già codificate.

Un altro esempio riguarda un Ente di Promozione Sportiva (EPS) come la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti). Poiché gli EPS non sono stati inclusi nella procedura di approvazione delle mansioni, le ASD affiliate alla UISP dovranno fare riferimento alle mansioni approvate dalla Federazione Sportiva Nazionale corrispondente. Ad esempio, un’ASD affiliata alla UISP per la sezione Pallavolo dovrà adottare le mansioni approvate dalla FIP.

Problematica degli Enti di Promozione Sportiva

La scelta di escludere gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) dalla predisposizione delle mansioni è probabilmente legata alle caratteristiche multidisciplinari che li caratterizzano rispetto alle FSN e alle DSA. Le ASD e le SSD affiliate ai vari EPS si vedranno quindi costrette a mutuare le mansioni definite dalla Federazione di riferimento per la specifica disciplina sportiva. Ad esempio, la UISP – sezione Pallavolo e la UISP – sezione Vela dovranno rispettivamente fare riferimento alle mansioni approvate dalla FIP (Federazione Italiana Pallavolo) e dalla FIV (Federazione Italiana Vela).

Criticità e incertezze

È in questo scenario articolato che si inserisce la “non risposta” alla FAQ 7) del 19.3.2024, la quale si ricollega alle diverse categorie di tesseramento approvate da FSN, DSA e anche EPS, che talvolta non combaciano con le mansioni previste dal (per ora) allegato A al D.P.C.M. del 26.1.2024. Ciò è ancora più vero per gli Enti di Promozione Sportiva i quali, dovendo “assimilare” le proprie mansioni a quelle stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, difficilmente riusciranno a farle corrispondere alle proprie categorie di tesseramento.

Sebbene il Ministero affermi che “La piattaforma verifica ad oggi unicamente se il tesserato è presente nel RAS e non anche la tipologia di tesseramento” e che “Come osservazione di carattere generale, occorre che il soggetto sia abilitato a svolgere la mansione per la quale viene contrattualizzato”, questa mancata corrispondenza tra mansione e categoria di tesseramento rischia di alimentare dubbi e incertezze nella qualificazione dei lavori sportivi.

Conclusione

In conclusione, il legame tra la tipologia di tesseramento e la mansione svolta dai lavoratori sportivi rappresenta un aspetto cruciale della recente normativa sul lavoro sportivo. Nonostante le linee guida fornite dal Ministero, permangono alcune incertezze e dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda le mansioni non espressamente codificate nell’elenco approvato e la gestione delle mansioni per gli Enti di Promozione Sportiva.

È auspicabile che gli organismi ufficiali forniscano ulteriori chiarimenti e indicazioni per risolvere queste criticità, garantendo una corretta applicazione della normativa e una maggiore certezza per gli operatori del settore.


Domande e Risposte

D: Cosa si intende per “lavoratore sportivo” secondo il D.Lgs. 36/2021?

R: Il lavoratore sportivo è definito come colui che svolge attività sportiva verso un corrispettivo a favore di soggetti dell’ordinamento sportivo iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni benemerite, CONI, CIP, Sport e Salute S.p.a. o altro soggetto tesserato. Le mansioni codificate dalla norma includono atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

D: Quali sono le mansioni considerate necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva secondo il D.Lgs. 36/2021?

R: Oltre alle mansioni codificate dalla norma, il D.Lgs. 36/2021 prevede che altre mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva vengano approvate con decreto dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Queste mansioni aggiuntive sono comunicate al Dipartimento per lo Sport dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate.

D: Cosa prevede il D.P.C.M. del 26 gennaio 2024?

R: Il D.P.C.M. del 26 gennaio 2024 ha approvato il primo elenco di mansioni, ulteriori rispetto a quelle codificate dalla norma, che sono state ritenute necessarie per lo svolgimento delle diverse discipline sportive sulla base dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

D: Qual è la problematica relativa agli Enti di Promozione Sportiva?

R: Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) non sono stati inclusi nella procedura di approvazione delle mansioni aggiuntive. Pertanto, le ASD e SSD affiliate agli EPS dovranno fare riferimento alle mansioni approvate dalla Federazione Sportiva Nazionale corrispondente per la specifica disciplina sportiva.

D: Quali sono le criticità e le incertezze emerse?

R: Una delle principali criticità riguarda la mancata corrispondenza tra le mansioni previste dall’allegato A al D.P.C.M. del 26.1.2024 e le categorie di tesseramento approvate da FSN, DSA ed EPS. Ciò rischia di alimentare dubbi e incertezze nella qualificazione dei lavori sportivi, soprattutto per gli Enti di Promozione Sportiva che dovranno “assimilare” le proprie mansioni a quelle stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.

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