Il recente decreto legge Sport recante disposizioni urgenti in materia di sport, approvato dal Consiglio dei Ministri (ma per il quale attualmente è disponibile solo il testo in bozza e pertanto ancora suscettibile di modifiche) non si limita a disciplinare questioni di interesse per gli addetti ai lavori e gli appassionati di sport, come il terzo mandato per gli organismi sportivi e l’istituzione della commissione per il controllo dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche. Il provvedimento apporta infatti una serie di modifiche che ritoccano in modo sostanziale la materia del lavoro sportivo dilettantistico e del volontariato. La novità più rilevante riguarda l’introduzione della possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi forfettari per le spese sostenute nell’ambito di attività svolte anche nel proprio comune di residenza, fino a un massimo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle principali istituzioni sportive nazionali.
Cos’è il rimborso forfettario per i volontari sportivi?
È volontario sportivo chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità al fine di promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno in via indiretta, ma esclusivamente per fini amatoriali. Le prestazioni dei volontari comprendono l’attività sportiva e la formazione, la didattica e preparazione atletica. Attualmente, i volontari sportivi non possono essere retribuiti ma possono esclusivamente avere il rimborso delle spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di prestazioni fuori dal loro comune di residenza. Il rimborso può avvenire anche a fronte di autocertificazione fino all’importo di 150 euro mensili.
Il rimborso forfettario è un’erogazione in denaro che le associazioni e le società sportive dilettantistiche potranno corrispondere ai propri volontari per coprire le spese sostenute nello svolgimento di attività di volontariato durante manifestazioni ed eventi sportivi, fino a un tetto massimo di 400 euro mensili (4.800 euro annui ) per ciascun volontario. Questi rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei volontari ai fini fiscali. Tuttavia, a differenza dei rimborsi spese tradizionali, i rimborsi forfettari concorrono al superamento dei limiti di franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali per le attività di volontariato.
Questa novità rappresenta un’importante opportunità per le associazioni sportive di riconoscere in modo più agevole un compenso ai propri volontari per le spese sostenute, senza dover richiedere la documentazione analitica delle spese. Allo stesso tempo, i volontari potranno beneficiare di un rimborso non tassato, purché rientrante nel limite mensile di 400 euro.
La nuova formulazione è tuttavia generica e nulla dice se tale plafond riguardi tutte le spese sostenute dai volontari o esclusivamente quelle autocertificate. Una disposizione che andrebbe meglio coordinata con le altre contenute nel Digs 36/2021 e con le previsioni del Codice del terzo settore con le quali si rischia un inutile disallineamento.
Requisiti per i rimborsi forfettari
Affinché le associazioni e le società sportive dilettantistiche possano legittimamente erogare i rimborsi forfettari ai propri volontari, dovranno rispettare alcuni requisiti specifici. In primo luogo, sarà necessario adottare una preventiva delibera in cui vengono esplicitamente indicate le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso forfettario. Questo permetterà di definire con chiarezza il campo di applicazione dei nuovi rimborsi, distinguendoli dai tradizionali rimborsi spese documentati o autocertificati fino a 150 euro mensili, che non verranno abrogati.
Nella delibera, le associazioni dovranno specificare ad esempio se i rimborsi forfettari sono previsti per coprire spese di trasporto, pasti, abbigliamento sportivo o altro, e se sono limitati a determinate attività come l’organizzazione di eventi, l’assistenza alle squadre, ecc.
Inoltre, le associazioni e le società sportive dovranno provvedere, in luogo dell’istituzione di apposito registro dei volontari previsto per gli enti del terzo settore, a comunicare tramite il Registro Assistenza Sportiva (RAS) i nominativi dei volontari percettori dei rimborsi forfettari e gli importi corrisposti a ciascuno di essi, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. Questo adempimento permetterà di tenere traccia dei rimborsi erogati e dei loro beneficiari, garantendo trasparenza e monitoraggio da parte delle autorità competenti.
Esempio pratico: Un’associazione sportiva dilettantistica organizza un torneo di calcio a 7 nella propria città, che si svolge per tutto il mese di giugno. Per gestire l’evento, l’associazione si avvale di 20 volontari che si occupano di diverse attività, come l’allestimento del campo da gioco, l’accoglienza dei partecipanti, la gestione delle squadre e l’assistenza durante le partite. Prima dell’inizio del torneo, l’associazione delibera di riconoscere a questi volontari un rimborso forfettario fino a 400 euro al mese per coprire le spese di trasporto, pasti e altre spese legate all’organizzazione dell’evento. Entro la fine di luglio, l’associazione dovrà comunicare al RAS i nominativi dei volontari che hanno percepito i rimborsi e gli importi corrisposti a ciascuno di essi nel mese di giugno.
Semplificazioni per i pubblici dipendenti
Un’altra novità significativa introdotta dal decreto-legge riguarda i pubblici dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro sportivo presso associazioni e società dilettantistiche. Per le prestazioni fino alla soglia di 5.000 euro annui, non sarà più necessaria l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza, ma sarà sufficiente una semplice comunicazione preventiva, semplificando così notevolmente il reclutamento di personale tra i dipendenti pubblici per queste attività.
Questa semplificazione risponde alle esigenze delle associazioni sportive di poter coinvolgere più facilmente i dipendenti pubblici nelle proprie attività, senza dover affrontare gli oneri burocratici dell’autorizzazione preventiva. Allo stesso tempo, consente ai dipendenti pubblici di poter svolgere attività sportive retribuite in modo più agevole, purché nel rispetto del limite di 5.000 euro annui.
La modifica interviene direttamente sul Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. n. 165/2001), inserendo il lavoro sportivo marginale tra le deroghe generali per gli incarichi extraprofessionali retribuiti, e prevedendo inoltre semplificazioni per la comunicazione degli importi versati ai lavoratori sportivi autorizzati.
Abrogazione del lavoro sportivo autonomo occasionale
Il decreto-legge abroga infine la previsione dell’articolo 53, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che era stata introdotta con il primo correttivo alla riforma del lavoro sportivo. Questa disposizione aveva inserito tra i redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti dalle prestazioni lavorative oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La sua abrogazione sembra escludere definitivamente l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o di un lavoro sportivo atipico, che alcuni interpreti avevano ritenuto possibile sulla base di quella previsione normativa.
Questa modifica appare volta a circoscrivere con maggiore precisione le forme contrattuali ammissibili nel settore sportivo dilettantistico, limitandole al lavoro subordinato e alle collaborazioni coordinate e continuative. Ciò potrebbe rispondere all’esigenza di contrastare eventuali forme di lavoro sportivo non inquadrate in tipologie contrattuali definite, con possibili rischi di precarietà e mancata tutela dei lavoratori sportivi.
Conclusione
In attesa del testo definitivo del decreto-legge e delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate durante l’iter parlamentare di conversione in legge, si prospettano già una serie di questioni operative di grande rilevanza nella gestione dei sodalizi sportivi dilettantistici e dei rapporti con volontari e collaboratori. Sarà necessario perimetrare con precisione il campo di applicazione dei nuovi rimborsi forfettari, distinguendoli dai rimborsi spesa documentati o autocertificati, e definire con chiarezza il concetto di manifestazione ed evento sportivo che legittima l’erogazione dei rimborsi.
Inoltre, dovrà essere valutato con attenzione l’impatto della disposizione sul regime di incompatibilità tra lavoro e volontariato, al fine di evitare situazioni di conflitto. Infine, sarà fondamentale chiarire definitivamente l’ammissibilità del lavoro sportivo occasionale e affrontare tanti altri aspetti che verranno analizzati alla luce del testo normativo definitivo, auspicando l’emanazione di una circolare dell’Agenzia delle Entrate per sciogliere i nodi di rilevanza fiscale.
Domande e Risposte
D: Quali sono le principali differenze tra i rimborsi forfettari e i rimborsi spese tradizionali?
R: I rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei volontari, a differenza dei rimborsi spese tradizionali documentati o autocertificati. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, i rimborsi forfettari concorrono al superamento dei limiti di franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui per le attività di volontariato, rispettivamente a fini previdenziali e fiscali. Inoltre, i rimborsi forfettari sono limitati a un massimo di 400 euro mensili per ciascun volontario.
D: Quali sono i requisiti che le associazioni sportive devono rispettare per erogare i rimborsi forfettari?
R: Per erogare i rimborsi forfettari, le associazioni devono adottare una preventiva delibera che indichi le tipologie di spese e attività di volontariato ammesse per questa modalità di rimborso. Inoltre, devono comunicare al Registro Assistenza Sportiva (RAS) i nominativi dei volontari percettori e gli importi a loro corrisposti, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.
D: A chi spetta la decisione sull’ammontare del rimborso forfettario da corrispondere ai volontari?
R: L’ammontare del rimborso forfettario, fino al limite massimo di 400 euro mensili, è deciso dall’associazione sportiva nella delibera preventiva. L’associazione può quindi stabilire importi differenziati per i vari volontari, in base alle spese preventivate per le attività svolte.
D: Quali sono le semplificazioni previste per i pubblici dipendenti che svolgono attività sportive retribuite?
R: Per le prestazioni fino a 5.000 euro annui, i dipendenti pubblici non dovranno più richiedere l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza, ma sarà sufficiente una semplice comunicazione preventiva. Questa semplificazione facilita il loro coinvolgimento nelle attività delle associazioni sportive.
D: Cosa comporta l’abrogazione del lavoro sportivo autonomo occasionale?
R: L’abrogazione della norma che sembrava ammettere il lavoro sportivo autonomo occasionale sembra escludere definitivamente questa forma contrattuale atipica nel settore sportivo dilettantistico. Le forme contrattuali ammissibili sembrano quindi limitate al lavoro subordinato e alle collaborazioni coordinate e continuative.