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Il nuovo regime previdenziale e assicurativo per i lavoratori sportivi dopo la riforma

13 Maggio, 2024

La recente riforma del lavoro sportivo, introdotta dal decreto legislativo 36/2021 e successive modifiche, ha portato significative novità in materia di trattamento previdenziale, fiscale e assicurativo per le diverse tipologie contrattuali. Questo articolo si propone di illustrare in modo approfondito e dettagliato gli adempimenti, gli obblighi e le scadenze previsti dalla nuova normativa, analizzando separatamente le discipline applicabili ai rapporti di lavoro subordinato, autonomo professionale e di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo.

Lavoro subordinato

Il decreto legislativo 36/2021 ha introdotto una regolamentazione organica del rapporto di lavoro subordinato sportivo, valida sia per l’ambito dilettantistico che per quello professionistico. In particolare, l’articolo 26 contiene disposizioni comuni ai due settori, mentre l’articolo 27 disciplina specificamente il settore professionistico, sostituendo le previsioni della legge 91/1981. Per tutto quanto non previsto dal decreto, si applicano le norme di diritto comune, in quanto compatibili.

Dal punto di vista previdenziale, a partire dal 1° luglio 2023, i lavoratori subordinati sportivi, sia professionisti che dilettanti, sono iscritti al nuovo Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Le aliquote contributive, relative all’inquadramento CSC 1.18.08, prevedono una contribuzione totale del 38,37%, di cui il 33% per IVS, il 2,22% per malattia, lo 0,46% per maternità, lo 0,68% per assegni familiari, l’1,61% per la disoccupazione (Naspi), lo 0,20% per il fondo di garanzia TFR e lo 0,50/0,80% per il fondo di integrazione salariale (FIS).

Per quanto riguarda l’assicurazione INAIL, l’articolo 34 del decreto disciplina specificamente l’obbligo assicurativo per i lavoratori subordinati sportivi. La retribuzione da assumere per il calcolo del premio è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita. I riferimenti tariffari variano in base alla figura professionale: gli atleti, i direttori tecnici, i preparatori atletici, gli allenatori e i direttori di gara del settore professionistico sono assicurati con la voce di tariffa 0590 e un premio del 79 per mille, mentre gli istruttori rientrano nella voce 0610 con un premio del 9 per mille.

Lavoro autonomo professionale

Il lavoro autonomo sportivo, disciplinato dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, si configura quando il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, a eseguire un’opera o un servizio nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio. Rientrano in questa categoria i lavoratori con partita IVA che svolgono l’attività sportiva ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR.

Dal punto di vista previdenziale, i lavoratori autonomi abituali, iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né titolari di pensione diretta, sono soggetti all’aliquota contributiva del 26,23%. Per i soggetti già coperti da altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta, l’aliquota è invece del 24% ai soli fini IVS. Il professionista ha la facoltà di addebitare in fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa INPS, che contribuisce alla determinazione del reddito.

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita dalla parte di reddito eccedente i primi 5.000 euro. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS viene calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo, mentre l’aliquota complessiva dell’1,23% per i contributi minori si applica sul reddito al netto della sola franchigia di 5.000 euro.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito tramite modello F24 alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sul reddito (saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di produzione del reddito e acconti alle scadenze stabilite).

Collaborazione coordinata e continuativa

I collaboratori coordinati e continuativi nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 36/2021.

L’aliquota contributiva è pari al 27,03% per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né titolari di pensione diretta. Per i collaboratori già assicurati presso altre forme obbligatorie o titolari di pensione diretta, l’aliquota è invece del 24%.

L’onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

L’obbligo contributivo scatta al superamento del compenso di 5.000 euro annui, secondo il principio di cassa. In caso di pluricommittenza, il limite della franchigia viene determinato come somma dei compensi erogati da tutti i committenti.

Le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui e fino al massimale stabilito annualmente (113.520 euro per il 2023). Fino al 31 dicembre 2027, l’imponibile previdenziale sul quale applicare l’aliquota del 25% è ridotto della metà, mentre le aliquote aggiuntive per i contributi minori (malattia, maternità, degenza ospedaliera e disoccupazione) vengono applicate per intero.

Per quanto riguarda l’assicurazione INAIL, il decreto legislativo 120/2023 ha modificato l’articolo 34, comma 3, del decreto 36/2021, stabilendo che ai collaboratori coordinati e continuativi sportivi si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi. Questa modifica è volta a evitare la duplicazione di oneri assicurativi, poiché il lavoratore sportivo, per essere definito tale, deve essere tesserato e con il tesseramento è già attiva la tutela obbligatoria prevista dalla citata disposizione.

Collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

I collaboratori amministrativo-gestionali non vengono qualificati come lavoratori sportivi; tuttavia, beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro nell’area del dilettantismo:

  • si applica l’esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000 euro nonché la riduzione del 50% dell’imponibile contributivo per i primi 5 anni;
  • si applica la franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui.

Dal punto di vista previdenziale, per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, l’aliquota IVS da applicare è pari al 33%, mentre dal mese di settembre 2023, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 120/2023, l’aliquota IVS è pari al 25%. L’onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.

Anche per le collaborazioni amministrativo-gestionali si applica l’obbligo contributivo al superamento del compenso di 5.000 euro annui, secondo il principio di cassa.

Per quanto riguarda l’assicurazione INAIL, ai collaboratori amministrativo-gestionali si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo prevista dall’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 38/2000. Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.

Lavoro autonomo occasionale

Il comma 3-bis dell’articolo 25 del decreto legislativo 36/2021, introdotto dal decreto legislativo 120/2023, prevede che, ricorrendone i presupposti, le associazioni e società sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

La normativa si riferisce sia ai soggetti di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia ai contratti di prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017.

Qualora le prestazioni occasionali rientrino nell’ambito applicativo dell’articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017 (c.d. PREST.O), il prestatore avrà diritto all’assicurazione per IVS, con iscrizione alla Gestione Separata INPS, nella misura del 33% del compenso, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al D.P.R. 1124/1965, con il premio nella misura del 3,5% del compenso.

In caso di lavoro autonomo occasionale (articolo 2222 del codice civile), i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo non abituale sono iscritti alla Gestione Separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro (articolo 44, comma 2, del decreto-legge 269/2003). In merito al versamento dei contributi, si applicano le modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata.

I lavoratori autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) non sono tenuti, invece, all’assicurazione obbligatoria INAIL.

Esempi pratici:

  • Un atleta professionista con un contratto di lavoro subordinato e una retribuzione annua di 50.000 euro sarà iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e soggetto a una contribuzione totale del 38,37%, di cui il 33% a carico del datore di lavoro e il 5,37% a carico del lavoratore. Il premio INAIL sarà calcolato applicando la voce di tariffa 0590 (79 per mille) sulla retribuzione effettiva. Il reddito sarà assoggettato a IRPEF secondo le ordinarie aliquote progressive.
  • Un istruttore sportivo con partita IVA che opera nel settore dilettantistico e percepisce compensi annui per 20.000 euro sarà iscritto alla Gestione Separata INPS. I primi 15.000 euro non costituiranno base imponibile ai fini fiscali, mentre l’eccedenza sarà assoggettata a tassazione sulla base del regime fiscale adottato. La contribuzione previdenziale del 26,23% (di cui il 4% addebitabile in fattura a titolo di rivalsa) si applicherà sulla parte di reddito eccedente i 5.000 euro e fino al massimale stabilito.
  • Un collaboratore coordinato e continuativo nel settore dilettantistico con un compenso annuo di 8.000 euro sarà iscritto alla Gestione Separata INPS. La contribuzione previdenziale del 27,03%, ripartita tra committente (2/3) e collaboratore (1/3).
  • Un collaboratore amministrativo-gestionale con un compenso annuo di 12.000 euro sarà iscritto alla Gestione Separata INPS. Per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, l’aliquota IVS da applicare sarà pari al 33%, mentre dal mese di settembre 2023 l’aliquota IVS sarà pari al 25%. L’onere contributivo sarà ripartito tra committente (2/3) e collaboratore (1/3) e si applicherà sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro. Ai fini INAIL, il committente sarà tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
  • Un prestatore di lavoro occasionale che percepisce compensi per 3.000 euro nell‘ambito delle prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017 (c.d. PREST.O) avrà diritto all‘assicurazione per IVS, con iscrizione alla Gestione Separata INPS, nella misura del 33% del compenso, e all‘assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con il premio nella misura del 3,5% del compenso.

Conclusione

La riforma del lavoro sportivo ha introdotto significative novità in materia di trattamento previdenziale, fiscale e assicurativo per le diverse tipologie contrattuali. L’articolo ha illustrato in modo approfondito e dettagliato gli adempimenti, gli obblighi e le scadenze previsti dalla nuova normativa, evidenziando le differenze tra lavoro subordinato, autonomo professionale, collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo occasionale nel settore sportivo.

È importante che le società e associazioni sportive, così come i lavoratori stessi, siano a conoscenza delle nuove disposizioni per poter adempiere correttamente agli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi. In alcuni casi, come per il trattamento fiscale dei compensi nel settore dilettantistico, si attendono ancora chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.


Domande e Risposte

D: La soglia di esenzione fiscale di 15.000 euro per i compensi nel settore dilettantistico si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato?

R: Al momento, il legislatore ha fatto riferimento esclusivamente ai compensi, senza menzionare esplicitamente le retribuzioni tipiche del lavoro subordinato. Si attendono chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità dell’agevolazione anche ai rapporti di lavoro subordinato nel settore dilettantistico.

D: Come viene calcolato il limite della franchigia di 5.000 euro per i collaboratori coordinati e continuativi in caso di pluricommittenza?

R: In caso di pluricommittenza, il limite della franchigia di 5.000 euro viene determinato come somma dei compensi erogati da tutti i committenti. Pertanto, l’obbligo contributivo scatta al superamento complessivo di tale soglia, considerando i compensi percepiti dal collaboratore da parte di tutti i committenti.

D: Quali sono le aliquote contributive previste per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS?

R: Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né titolari di pensione diretta, l’aliquota contributiva è pari al 26,23%. Per i soggetti già coperti da altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta, l’aliquota è invece del 24% ai soli fini IVS.

D: Quali sono le modalità e i termini di pagamento dei contributi per i collaboratori coordinati e continuativi nel settore dilettantistico?

R: Il pagamento dei contributi deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Il pagamento deve avvenire tramite modello F24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03% e C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24%. Per quanto concerne i termini di pagamento, sono stati disposti slittamenti rispetto alle originarie previsioni dell’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 36/2021.

D: I lavoratori autonomi occasionali sono tenuti all’assicurazione obbligatoria INAIL?

R: No, i lavoratori autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile non sono tenuti all’assicurazione obbligatoria INAIL. Tuttavia, qualora le prestazioni occasionali rientrino nell’ambito applicativo dell’articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017 (c.d. PREST.O), il prestatore avrà diritto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con il premio nella misura del 3,5% del compenso.

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