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Il preposto: figura chiave per la sicurezza sul lavoro anche negli appalti

9 Ottobre, 2024

La sicurezza sul lavoro rappresenta un aspetto fondamentale in ogni contesto lavorativo, e la normativa italiana ha introdotto nel corso degli anni diverse figure professionali deputate a garantirne il rispetto. Tra queste, il preposto riveste un ruolo di primaria importanza, come confermato dal recente interpello n. 4/2024 del Ministero del Lavoro. Questo documento chiarisce in modo inequivocabile l’obbligatorietà della presenza del preposto anche nelle situazioni di appalto, fornendo indicazioni precise sulla sua individuazione e sulle sue responsabilità.

L’obbligo di individuazione del preposto negli appalti

Il Ministero del Lavoro ha ribadito con forza che la figura del preposto deve essere sempre individuata, anche nelle situazioni di appalto. Questa disposizione trova il suo fondamento giuridico nel comma 8-bis dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, noto come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. La norma stabilisce in modo chiaro che i datori di lavoro, siano essi appaltatori o subappaltatori, hanno l’obbligo di comunicare espressamente al datore di lavoro committente il nominativo del personale che svolgerà la funzione di preposto.

Questa disposizione non lascia spazio a interpretazioni: la presenza del preposto non è una scelta discrezionale, ma un obbligo di legge che deve essere rispettato in ogni situazione di appalto, indipendentemente dalla complessità o dalla durata dei lavori. L’obiettivo è garantire una supervisione costante e competente delle attività lavorative, al fine di prevenire incidenti e tutelare la salute dei lavoratori.

Le responsabilità e i compiti del preposto

Il preposto, come definito dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, è una figura professionale con competenze specifiche e poteri gerarchici e funzionali adeguati al ruolo. Le sue responsabilità sono molteplici e di cruciale importanza per la sicurezza sul lavoro. In primo luogo, il preposto ha il compito di sovrintendere alle attività lavorative, garantendo che le direttive ricevute vengano attuate correttamente. Questo implica un controllo costante sull’operato dei lavoratori e sulla corretta esecuzione delle procedure di sicurezza.

Inoltre, il preposto ha il dovere di vigilare sul rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza da parte dei singoli lavoratori. Questo include il controllo sull’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza. In caso di rilevamento di situazioni di pericolo o di mancanze nelle attrezzature o nei dispositivi di protezione, il preposto ha l’obbligo di segnalare tempestivamente tali criticità al datore di lavoro o al dirigente responsabile.

Una delle responsabilità più delicate del preposto è quella di interrompere l’attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato. Questa decisione, che può avere impatti significativi sull’andamento dei lavori, richiede una grande competenza e un elevato senso di responsabilità.

L’incompatibilità con altre figure professionali

Un aspetto fondamentale chiarito dall’interpello ministeriale riguarda l’incompatibilità del ruolo di preposto con altre figure professionali coinvolte nell’appalto. In particolare, è stato specificato che il preposto non può coincidere con il responsabile della commessa o con figure come il project manager. La ragione di questa incompatibilità risiede nel fatto che queste figure spesso non sono presenti fisicamente sul luogo di lavoro in modo continuativo, mentre il preposto deve essere in grado di svolgere un’attività di supervisione costante e diretta.

Anche il datore di lavoro, in linea generale, non dovrebbe assumere il ruolo di preposto. Questa sovrapposizione di ruoli è ammissibile solo in casi eccezionali, quando la struttura aziendale è estremamente semplice e il datore di lavoro si trova a sovrintendere direttamente l’attività lavorativa. L’unica situazione in cui il datore di lavoro assume necessariamente il ruolo di preposto è nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, poiché logicamente una persona non può essere il preposto di sé stessa.

Il caso particolare dell’impresa con un solo lavoratore

L’interpello ministeriale ha affrontato anche il caso specifico delle imprese con un solo lavoratore, chiarendo che anche in questa situazione la figura del preposto rimane obbligatoria. In questo scenario, il ruolo di preposto ricade necessariamente sul datore di lavoro, che si trova così a ricoprire contemporaneamente due ruoli distinti all’interno dell’organizzazione della sicurezza aziendale.

Questa disposizione potrebbe sembrare ridondante, ma in realtà sottolinea l’importanza che il legislatore attribuisce alla figura del preposto, considerandola indispensabile anche nelle realtà lavorative più piccole. L’obiettivo è garantire che, anche in presenza di un solo lavoratore, ci sia sempre una figura responsabile della supervisione e del controllo delle norme di sicurezza.

Conclusione

L’interpello n. 4/2024 del Ministero del Lavoro ha il merito di aver chiarito in modo definitivo alcuni aspetti cruciali relativi alla figura del preposto, in particolare nel contesto degli appalti. Emerge con chiarezza che il preposto non è una figura accessoria o facoltativa, ma un elemento imprescindibile del sistema di sicurezza sul lavoro, anche nelle situazioni di appalto e subappalto.

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