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Il quadro LM del regime forfetario si adegua alla nuova classificazione ATECO

5 Aprile, 2025

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli Redditi 2025 per l’anno d’imposta 2024 con rilevanti novità per i contribuenti forfetari. Il quadro LM, in particolare, presenta modifiche sostanziali per adattarsi al nuovo sistema di classificazione ATECO 2025 e al concordato preventivo biennale (CPB). La sezione III del quadro LM introduce nuovi campi e righi specifici, mentre scompare la possibilità di esprimere adesione al concordato, in linea con il decreto correttivo del 13 marzo 2025 che chiude la fase sperimentale del concordato preventivo.

Requisiti di accesso al regime forfetario e nuova struttura del modello

Il rigo LM21 mantiene la funzione di attestazione dei requisiti basilari per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario. I campi 1 e 2 restano invariati rispetto alla precedente versione, richiedendo la barratura per confermare rispettivamente la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 54 e 71 della legge 190/2014 e l’assenza delle cause ostative elencate al comma 57.

Anche il campo 3 resta immutato, dedicato alla segnalazione dei requisiti start-up, dai quali discende l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% anziché del 15% ordinario (e, in caso di flat tax concordato, l’aliquota del 3% anziché del 10%). Su questo punto, la risposta a interpello n. 226 del 2024 ha chiarito un aspetto fondamentale: l’aliquota ridotta spetta esclusivamente a chi avvia una nuova attività utilizzando fin dall’inizio il regime forfetario. Chi parte con il regime ordinario per poi passare al forfetario (anche entro i 5 anni dall’inizio attività) non può beneficiare dello sconto fiscale, pur proseguendo la medesima attività.

L’aggiornamento alla classificazione ATECO 2025

La vera novità nel rigo LM21 risiede nel campo 4, dove occorre indicare il codice di attività secondo la nuova classificazione ATECO 2025. Si tratta di un’indicazione meramente descrittiva poiché, nei righi successivi (da LM22 a LM27), continua ad applicarsi la precedente classificazione ATECO 2017 (aggiornata al 2022) con le relative percentuali di forfetizzazione stabilite nella tabella dell’allegato 2 alla legge 145/2018.

Questa duplicazione dei codici ATECO rappresenta una fase transitoria nel processo di aggiornamento dei sistemi classificatori delle attività economiche, richiedendo ai contribuenti e ai professionisti  che li assistono un’attenta verifica della corrispondenza tra vecchi e nuovi codici.

La compilazione dei righi relativi ai componenti positivi

I righi da LM22 a LM27 mantengono la struttura tradizionale per l’indicazione dei componenti positivi e del reddito. La compilazione avviene sulla base dei dati effettivi, anche in caso di adesione al concordato. In ciascun rigo occorre inserire:

  • Il codice ATECO 2017 corrispondente all’attività svolta (colonna 1);
  • La percentuale di forfetizzazione applicabile (colonna 2);
  • L’ammontare dei componenti positivi determinati con criterio di cassa (colonna 3);
  • Eventuali diritti d’autore correlati (colonna 4).

I diritti d’autore concorrono al reddito imponibile con abbattimento del 25%, elevato al 40% per i contribuenti under 35, indipendentemente dalla percentuale di forfetizzazione prevista per l’attività principale.

Giova ricordare che il limite massimo dei ricavi o compensi percepiti non può superare i 100.000 euro, soglia oltre la quale scatta la cessazione immediata del regime forfetario. Dal calcolo di tale soglia sono escluse le indennità di maternità percepite durante l’applicazione del regime, che vanno comunque indicate nei righi appropriati con codice 1 nella colonna 7.

Il trattamento del concordato preventivo biennale

La gestione del concordato preventivo biennale per i forfetari costituisce la seconda grande novità, con l’introduzione dei righi LM32 e LM33. Prima di procedere alla compilazione, occorre verificare l’assenza di cause di cessazione, che determinerebbero la tassazione del reddito effettivo anziché di quello concordato. In caso di cessazione, bisogna segnalarla nell’apposita casella laterale, specificando il motivo tramite i codici indicati nelle istruzioni. Analogamente, eventuali cause di decadenza vanno segnalate con il codice appropriato, ricordando che, in questa ipotesi, il reddito tassabile sarà il maggiore tra quello effettivo e quello concordato.

Per i contribuenti con concordato valido, il primo passaggio consiste nel determinare se sussistono i presupposti per l’applicazione della flat tax sul reddito incrementale (art. 31-bis, D.Lgs. 13/2024). Questa consente di tassare al 10% (3% per le start-up) la differenza tra il reddito concordato per il 2024 (rigo LM63 di Redditi PF 2024, da riportare in LM32 colonna 1) e il reddito 2023 (rigo LM34 colonna 3 del modello Redditi PF 2024, da riportare in LM32 colonna 2). La differenza rappresenta la base imponibile dell’imposta sostitutiva e va indicata in LM32 colonna 3, mentre l’imposta corrispondente va riportata in LM39 colonna 1.

La quota residua di reddito concordato, al netto della parte già assoggettata a flat tax incrementale, va indicata nel rigo LM33 e sconta l’imposta sostitutiva ordinaria dei forfetari (15%, o 5% per le start-up). L’applicazione della flat tax incrementale resta facoltativa: in caso di rinuncia, l’intero reddito concordato per il 2024 andrà indicato nel rigo LM33.

Vale la pena sottolineare che il reddito concordato rileva anche ai fini previdenziali per gli iscritti INPS Artigiani e Commercianti e Gestione Separata, ferma restando la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato. Ciononostante, il rigo LM34 va sempre compilato sulla base dei dati effettivi, come precisato dalle istruzioni.

Deduzioni, imposte e crediti: la struttura finale del quadro

La parte conclusiva del quadro segue il consueto schema degli anni precedenti:

  • Indicazione dei contributi previdenziali obbligatori versati (rigo LM35);
  • Eventuali perdite pregresse a riporto (rigo LM37), che riducono la base imponibile;
  • L’imposta sostitutiva del regime forfetario (rigo LM39 colonna 2);
  • Eventuali crediti d’imposta (LM40);
  • Ritenute subite (LM41);
  • Credito dell’anno precedente al netto delle compensazioni (LM43 e LM44);
  • Acconti versati (LM45), inclusa l’eventuale maggiorazione versata con il secondo acconto a seguito dell’adesione al CPB.

Fine della fase sperimentale: nessuna nuova adesione al concordato

Un elemento di rilievo è l’assenza di righi dedicati all’espressione di adesione al concordato preventivo biennale. La modulistica recepisce infatti le indicazioni del decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025, che ha posto termine alla fase sperimentale. Per i contribuenti in regime forfetario, il concordato risulta applicabile esclusivamente all’anno d’imposta 2024, limitatamente a coloro che hanno sottoscritto l’adesione nella dichiarazione Redditi PF 2024 (anno d’imposta 2023).

In sintesi

IN SINTESI


Quali sono le principali novità del quadro LM per i forfetari nel modello Redditi 2025? Il quadro LM è stato aggiornato per recepire la nuova classificazione ATECO 2025 e l’introduzione del concordato preventivo biennale (CPB), ora limitato all’anno d’imposta 2024. La sezione III presenta nuovi righi e campi, mentre scompare la possibilità di aderire al concordato, in linea con la fine della fase sperimentale sancita dal decreto correttivo del 13 marzo 2025.


Come viene gestita la verifica dei requisiti per il regime forfetario? Il rigo LM21 mantiene i tre campi per l’attestazione dei requisiti: i primi due confermano la sussistenza delle condizioni e l’assenza di cause ostative, mentre il terzo riguarda le start-up e l’accesso alle aliquote agevolate. La risposta all’interpello n. 226/2024 chiarisce che la flat tax ridotta spetta solo a chi avvia direttamente l’attività in regime forfetario.


Cosa comporta l’introduzione della classificazione ATECO 2025? Il nuovo campo 4 del rigo LM21 richiede l’indicazione del codice ATECO 2025, ma a fini descrittivi. Nei righi LM22-LM27 si continua ad applicare l’ATECO 2017 (aggiornato al 2022) per il calcolo dei ricavi forfetari. Questa doppia indicazione rappresenta una fase transitoria di aggiornamento.


Come si compilano i righi relativi ai ricavi e componenti positivi? I righi LM22-LM27 conservano la struttura tradizionale, includendo il codice ATECO 2022, la percentuale di forfetizzazione, i ricavi per cassa e i diritti d’autore. Questi ultimi sono abbattuti del 25% o 40% per gli under 35. Il limite di 100.000 euro resta la soglia massima per mantenere il regime forfetario.


Quali sono le regole per il concordato preventivo biennale? I nuovi righi LM32 e LM33 gestiscono il CPB per l’anno d’imposta 2024. Occorre verificare l’assenza di cause di cessazione o decadenza. Se valido, si può applicare la flat tax incrementale sul reddito eccedente rispetto al 2023 (10% o 3% per le start-up), con indicazioni nei righi LM32 e LM39. La quota rimanente va in LM33 con imposta forfetaria ordinaria.


Il reddito concordato ha rilevanza ai fini previdenziali? Sì, anche ai fini INPS. Tuttavia, è possibile scegliere di versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato. Il rigo LM34 va comunque compilato con i dati reali.


Qual è la struttura finale del quadro LM? Viene confermata la consueta articolazione con indicazione dei contributi previdenziali (LM35), perdite pregresse (LM37), imposta sostitutiva (LM39), crediti d’imposta (LM40), ritenute (LM41), crediti pregressi (LM43-44) e acconti versati (LM45), inclusi quelli maggiorati per chi ha aderito al CPB.

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