Il Registro dei Titolari Effettivi, strumento chiave nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, rimane in una situazione di stallo operativo a causa della sospensione cautelare disposta dal TAR del Lazio a seguito del ricorso presentato da Assofiduciaria. Fino alla pubblicazione della sentenza di merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi rimangono sospesi, senza rischio di sanzioni per chi omette tale adempimento. Questa situazione di incertezza solleva interrogativi sugli scenari futuri e sulle possibili revisioni normative necessarie per garantire un equilibrio tra la trasparenza e la tutela dei dati personali.
Lo Stallo Operativo del Registro dei Titolari Effettivi
Con un comunicato stampa diffuso il 29 marzo 2024, Assofiduciaria ha smentito categoricamente la notizia della riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle Imprese. L’associazione ha ribadito che, in seguito all’udienza pubblica del 27 marzo 2024, la sezione quarta del TAR del Lazio ha trattenuto in decisione il giudizio n. 15566/2023, con la conseguenza che gli effetti degli atti impugnati rimangono sospesi fino alla data di pubblicazione dell’atteso provvedimento giurisdizionale di merito.
Questa sospensione deriva dall’ordinanza n. 8083/2023 del TAR, che aveva accolto l’istanza cautelare di Assofiduciaria volta a sospendere l’efficacia di tutti i provvedimenti attuativi del Registro dei Titolari Effettivi. Il ricorso era finalizzato ad ottenere l’annullamento di tali provvedimenti, considerati lesivi dei diritti dei titolari effettivi.
Gli Effetti della Sospensione Cautelare
L’ordinanza n. 8083/2023 del TAR del Lazio è chiara nell’indicare che gli effetti della sospensione cautelare disposta devono protrarsi fino alla definizione del giudizio di merito, al fine di non compromettere la questione oggetto del contenzioso. Ciò significa che, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, perdurano gli effetti del provvedimento cautelare collegiale del giudice amministrativo.
Pertanto, gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati rimangono sospesi, senza alcun rischio sanzionatorio per chi omette di effettuare tale comunicazione in questo lasso temporale.
Esempio pratico. La società “ABC S.r.l.” non aveva ancora provveduto a comunicare i nominativi dei propri titolari effettivi al Registro delle Imprese entro il termine originario dell’11 dicembre 2023. A causa della sospensione cautelare disposta dal TAR, la società non è tenuta a effettuare tale comunicazione fino alla pubblicazione della sentenza di merito, senza incorrere in alcuna sanzione per l’omissione.
Scenari Futuri e Possibili Revisioni Normative
Una volta pubblicata la sentenza di merito, si prospettano due possibili scenari:
- Il TAR respinge l’istanza di annullamento dei provvedimenti attuativi del Registro dei Titolari Effettivi.
In questo caso, è auspicabile che venga concesso un periodo congruo per la comunicazione dei nominativi, al fine di rendere possibile l’adempimento per tutte le società e gli enti che non vi hanno ancora provveduto. - Il TAR dispone un rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Questa ipotesi sembra più verosimile, considerando i profili di tutela dell’identità e dei dati personali dei titolari effettivi sollevati dal ricorso e la necessità di rivedere la regolamentazione sull’accesso al Registro, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20).
Quest’ultima pronuncia, di portata epocale, avrebbe dovuto innescare un processo di revisione dell’impianto normativo complessivo, a partire dalle previsioni europee fino a quelle nazionali, normative e regolamentari.
Infatti, se da un lato l’accessibilità dei dati dei titolari effettivi rappresenta un elemento imprescindibile della normativa in materia di contrasto alle attività criminose, dall’altro l’accesso pubblico all’identità e ai dati personali dei titolari effettivi, senza la necessità di dimostrare l’esistenza di un interesse legittimo, continua a sollevare dubbi sulla conformità rispetto ai principi enunciati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR).
Nel nostro ordinamento, questa preoccupazione è amplificata dal fatto che, in caso di opposizione da parte del controinteressato all’accesso ai dati del titolare effettivo, la decisione in merito alla concessione o al diniego di accesso è rimessa alla Camera di Commercio territoriale, cioè a un organo non giurisdizionale, come previsto dal DM 55/2022.
Esempio pratico. La società “XYZ S.p.A.” aveva comunicato i nominativi dei propri titolari effettivi al Registro delle Imprese prima della sospensione. Un concorrente ha richiesto l’accesso a tali dati, ma i titolari effettivi si sono opposti in quanto ritengono che la divulgazione dei loro dati personali violi il loro diritto alla privacy. In base al DM 55/2022, sarà la Camera di Commercio territoriale a decidere se autorizzare o meno l’accesso, sollevando potenziali questioni sulla conformità di tale procedura rispetto ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’UE.
Conclusioni
La situazione attuale del Registro dei Titolari Effettivi è caratterizzata da uno stallo operativo a causa della sospensione cautelare disposta dal TAR del Lazio. Questa sospensione, che perdurerà fino alla pubblicazione della sentenza di merito, solleva interrogativi sugli scenari futuri e sulla necessità di una revisione normativa per garantire un equilibrio tra la trasparenza e la tutela dei dati personali dei titolari effettivi.
L’auspicio è che si giunga a una soluzione che preservi l’efficacia dello strumento di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, senza ledere i diritti fondamentali dei titolari effettivi. Sarà cruciale monitorare attentamente l’evoluzione della vicenda e le eventuali indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di adeguare tempestivamente il quadro normativo nazionale.
Domande e Risposte
D: Quali sono le conseguenze della sospensione cautelare disposta dal TAR del Lazio?
R: A seguito della sospensione cautelare, gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi al Registro delle Imprese rimangono sospesi fino alla pubblicazione della sentenza di merito del TAR. Pertanto, non vi è alcun rischio sanzionatorio per chi omette tale comunicazione in questo lasso temporale.
D: Cosa potrebbe accadere una volta pubblicata la sentenza di merito del TAR?
R: Si prospettano due possibili scenari:
- Il TAR respinge l’istanza di annullamento dei provvedimenti attuativi del Registro dei Titolari Effettivi. In questo caso, è auspicabile che venga concesso un periodo congruo per la comunicazione dei nominativi, al fine di rendere possibile l’adempimento per tutte le società e gli enti che non vi hanno ancora provveduto.
- Il TAR dispone un rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per valutare i profili di tutela dell’identità e dei dati personali dei titolari effettivi, alla luce della sentenza della Corte del 22 novembre 2022.
D: Quali sono le principali criticità sollevate in merito all’accesso ai dati dei titolari effettivi?
R: Le principali criticità riguardano la conformità dell’accesso pubblico all’identità e ai dati personali dei titolari effettivi, senza la necessità di dimostrare l’esistenza di un interesse legittimo, rispetto ai principi enunciati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dal GDPR. Inoltre, nel nostro ordinamento, la decisione sull’accesso a tali dati è rimessa alle Camere di Commercio, organi non giurisdizionali.
D: Quali potrebbero essere le possibili revisioni normative necessarie?
R: Potrebbe essere necessaria una revisione dell’impianto normativo complessivo, a partire dalle previsioni europee fino a quelle nazionali, normative e regolamentari, al fine di trovare un equilibrio tra la trasparenza e la tutela dei dati personali dei titolari effettivi. Ciò potrebbe comportare una modifica delle regole sull’accessibilità ai dati del Registro e l’introduzione di meccanismi più stringenti per la dimostrazione dell’interesse legittimo all’accesso.