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Il Registro dei titolari effettivi: un’attesa che si protrae

19 Ottobre, 2024

L’istituzione del Registro dei titolari effettivi, strumento concepito per incrementare la trasparenza finanziaria, si trova ancora in una fase di stallo. Il Consiglio di Stato ha recentemente preso una decisione significativa, optando per la sospensione del giudizio e rimettendo sei quesiti fondamentali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Questa mossa evidenzia la complessità e la delicatezza delle questioni in gioco, che coinvolgono l’interpretazione della normativa europea e la sua applicazione nel contesto italiano.

Le questioni al centro del dibattito

I punti su cui il Consiglio di Stato chiede chiarimenti toccano aspetti cruciali della normativa. In primo luogo, si cerca una definizione precisa di “istituti giuridici” nel contesto delle direttive europee. Questo aspetto è fondamentale per determinare l’ambito di applicazione della normativa e comprendere quali entità siano effettivamente soggette agli obblighi di comunicazione.

Un altro punto critico riguarda il valore normativo delle notifiche degli Stati membri e delle relazioni della Commissione Europea. Il Consiglio di Stato chiede se questi documenti abbiano un carattere vincolante o siano semplicemente ricognitivi, una distinzione che potrebbe avere importanti implicazioni pratiche nell’applicazione della normativa.

La questione dell’equiparazione dei mandati fiduciari ai trust è un altro tema centrale. Il Consiglio chiede se sia appropriato e proporzionato includere i mandati fiduciari tra gli istituti affini ai trust, considerando le differenze strutturali e funzionali tra questi due strumenti giuridici.

Inoltre, si pone il problema della possibile invalidità di alcune disposizioni della direttiva europea, in particolare rispetto alla loro conformità con i trattati dell’Unione e il principio dell’effetto utile. Questo aspetto potrebbe potenzialmente mettere in discussione l’intera struttura normativa su cui si basa il Registro.

Infine, il Consiglio solleva dubbi sulla conformità della normativa italiana alle direttive UE, specialmente per quanto riguarda l’accesso ai dati dei titolari effettivi. Questo punto è particolarmente delicato, considerando le recenti sentenze della Corte di Giustizia UE che hanno affrontato questioni simili in altri contesti nazionali.

Implicazioni per le società fiduciarie

La decisione del Consiglio di Stato ha un impatto significativo sulle società fiduciarie italiane. Queste si trovano in una situazione di incertezza riguardo agli obblighi di comunicazione dei dati dei titolari effettivi. La sospensione del giudizio mira a evitare che queste società siano costrette a fornire informazioni in un contesto normativo ancora poco chiaro. Questo limbo giuridico potrebbe protrarsi per diversi mesi, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE.

Il contesto europeo e nazionale

La questione si inserisce in un più ampio dibattito sulla trasparenza finanziaria a livello europeo. Le direttive UE 2015/849 e 2018/843 hanno posto le basi per la creazione di registri nazionali dei titolari effettivi, ma la loro implementazione ha sollevato numerose questioni interpretative in diversi Stati membri.

In Italia, il decreto legislativo 231/2007 e il decreto ministeriale 55/2022 hanno cercato di recepire queste direttive, ma la loro applicazione pratica ha incontrato ostacoli, come evidenziato dalle contestazioni delle associazioni fiduciarie. La difficoltà risiede nel bilanciare le esigenze di trasparenza con la tutela della privacy e degli interessi legittimi degli operatori economici.

Prospettive future

Il Consiglio di Stato ha richiesto un “procedimento accelerato” alla Corte di Giustizia UE, sottolineando l’urgenza di risolvere queste questioni. La decisione della Corte avrà un impatto significativo non solo sulle società fiduciarie, ma potenzialmente sull’intero sistema di attuazione della direttiva del 2018 in Italia.

È importante notare che, sebbene la sospensione attuale riguardi specificamente le società fiduciarie, le implicazioni della decisione finale potrebbero estendersi a un ambito molto più ampio, influenzando potenzialmente tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati al Registro dei titolari effettivi.

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