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Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD): iscrizione, funzionamento, vantaggi e requisiti 

12 Maggio, 2024

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) rappresenta uno strumento fondamentale per il riconoscimento e la certificazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche in Italia. Istituito presso il Dipartimento per lo Sport, il RAS ha l’obiettivo di semplificare le procedure burocratiche e garantire l’accesso a benefici e contributi pubblici per gli enti sportivi dilettantistici. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio il funzionamento del RAS, i requisiti per l’iscrizione, le modalità di accesso e i vantaggi che offre alle associazioni e società sportive.

Istituzione e Funzionamento del RAS

Il RAS è stato istituito con il D.Lgs. n. 36/2021 e ha sostituito il precedente Registro CONI a partire dal 31 agosto 2022. La gestione del registro è affidata al Dipartimento per lo Sport, che si avvale della collaborazione di Sport e Salute S.p.a. per l’aggiornamento e la manutenzione della piattaforma telematica dedicata. Il RAS si articola in due sezioni: una pubblica, contenente i dati delle associazioni e società sportive iscritte, e una riservata, accessibile solo agli enti iscritti e agli organismi sportivi di affiliazione.

L’iscrizione al RAS è obbligatoria per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che intendono accedere a benefici e contributi pubblici. Inoltre, l’iscrizione certifica la natura dilettantistica dell‘attività svolta dall‘ente, con tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

Requisiti per l’Iscrizione al RAS

Per iscriversi al RAS, le associazioni e società sportive dilettantistiche devono possedere specifici requisiti. Innanzitutto, devono essere costituite in una delle forme giuridiche previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021, ovvero associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica), società di capitali e società cooperative, o Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che esercitano attività sportive dilettantistiche.

Inoltre, gli enti devono svolgere comprovata attività sportiva, didattica o formativa, avere la sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e almeno una sede operativa in Italia, non essere assimilabili ad associazioni di secondo livello e aver conformato il proprio statuto alla normativa vigente.

Modalità di Iscrizione e Accesso al RAS

La domanda di iscrizione al RAS viene inviata al Dipartimento per lo Sport tramite l’organismo sportivo di affiliazione (Federazione, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva) a cui l’ente è affiliato. L’organismo sportivo verifica la conformità dei dati e dei documenti dell’ente rispetto ai requisiti richiesti e inoltra la domanda telematicamente attraverso la piattaforma dedicata.

Una volta accolta la domanda, l’ente sportivo può accedere alla propria area riservata sul portale del RAS, previa autenticazione con nome utente e password. Da qui, è possibile monitorare lo stato della domanda e stampare l’attestato di iscrizione.

Aggiornamento dei Dati e Cancellazione dal RAS

Gli enti iscritti al RAS sono tenuti a trasmettere telematicamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione contenente l’aggiornamento dei dati precedentemente indicati, degli amministratori in carica e di ogni altra eventuale modifica intervenuta nell’anno precedente. La mancata o incompleta trasmissione dei dati aggiornati può comportare la cancellazione dell’ente dal registro.

La cancellazione dal RAS può avvenire anche per altri motivi, come la mancata riaffiliazione all’organismo sportivo, l’istanza motivata dell’ente stesso, il mancato deposito degli atti e dei loro aggiornamenti o l’accertamento d’ufficio della mancanza dei requisiti richiesti.

Procedura Semplificata per il Riconoscimento della Personalità Giuridica

Il D.Lgs. n. 39/2021 ha introdotto una procedura semplificata per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche. Queste possono acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel RAS, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 361/2000. Il notaio che redige l’atto costitutivo, lo statuto o il verbale di assemblea straordinaria dell’associazione deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, comunicare il ricevimento dell’atto all’organismo affiliante e depositare l’atto presso il RAS entro 20 giorni dalla sua formazione.

Vantaggi dell’Iscrizione al RAS

L’iscrizione al RAS offre numerosi vantaggi alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Oltre alla certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta, l’iscrizione consente l’accesso a benefici e contributi pubblici di varia natura. Inoltre, semplifica gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro sportivo, come la comunicazione dei dati al Centro per l’Impiego, la tenuta del Libro Unico del Lavoro e la comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi.

Esempio pratico

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Futura” decide di iscriversi al RAS per poter accedere ai contributi pubblici, beneficiare dell’agevolazioni fiscali previste e semplificare la gestione dei rapporti di lavoro con i propri collaboratori sportivi. Il presidente dell’associazione, insieme al consiglio direttivo, verifica la conformità dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 e invia la domanda di iscrizione tramite la Federazione Italiana di Atletica Leggera, a cui l’associazione è affiliata.

Una volta accolta la domanda, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Futura” può accedere alla propria area riservata sul portale del RAS e stampare l’attestato di iscrizione. Da quel momento, l’associazione può beneficiare delle agevolazioni previste per gli enti iscritti al registro e adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai rapporti di lavoro sportivo in modo semplificato.

Conclusione

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche rappresenta uno strumento fondamentale per il riconoscimento e la valorizzazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche in Italia. L’iscrizione al RAS, subordinata al possesso di specifici requisiti, offre numerosi vantaggi agli enti sportivi, semplificando gli adempimenti burocratici e garantendo l’accesso a benefici e contributi pubblici.

La procedura di iscrizione, gestita telematicamente attraverso gli organismi sportivi di affiliazione, assicura un processo trasparente e efficiente. Inoltre, la possibilità di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RAS rappresenta un’importante semplificazione per le associazioni sportive dilettantistiche.


Domande e Risposte

D: Quali sono i requisiti per iscriversi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche?
R: Per iscriversi al RAS, le associazioni e società sportive dilettantistiche devono essere costituite in una delle forme giuridiche previste dalla legge, svolgere comprovata attività sportiva, didattica o formativa, avere la sede legale in uno degli Stati membri dell’UE e almeno una sede operativa in Italia, non essere assimilabili ad associazioni di secondo livello e aver conformato il proprio statuto alla normativa vigente.

D: Come avviene l’iscrizione al RAS?
R: La domanda di iscrizione al RAS viene inviata al Dipartimento per lo Sport tramite l’organismo sportivo di affiliazione (Federazione, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva) a cui l’ente è affiliato. L’organismo sportivo verifica la conformità dei dati e dei documenti dell’ente rispetto ai requisiti richiesti e inoltra la domanda telematicamente attraverso la piattaforma dedicata.

D: Quali sono i vantaggi dell’iscrizione al RAS per le associazioni e società sportive dilettantistiche?
R: L’iscrizione al RAS offre numerosi vantaggi, tra cui la certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta, l’accesso a benefici e contributi pubblici, la semplificazione degli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro sportivo e la possibilità di acquisire la personalità giuridica mediante una procedura semplificata.

D: Cosa succede se un ente iscritto al RAS non aggiorna i propri dati entro il termine previsto?
R: La mancata o incompleta trasmissione dei dati aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno può comportare la cancellazione dell’ente dal registro, previa diffida da parte del Dipartimento per lo Sport ad adempiere entro un termine non superiore a 180 giorni.

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