Il socio di minoranza come lavoratore dipendente in una S.r.l.: normativa e implicazioni
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Il socio di minoranza come lavoratore dipendente in una S.r.l.: normativa e implicazioni

Pubblicato il19 Giugno 2024 di Sabatino Pizzano

Le società a responsabilità limitata (S.r.l.) rappresentano una delle forme societarie più diffuse in Italia, grazie alla loro flessibilità e alla responsabilità limitata dei soci. In questo tipo di società, può verificarsi la situazione in cui un socio di minoranza rivesta anche il ruolo di lavoratore dipendente. Questa situazione è ammessa dalla normativa vigente, ma è soggetta a specifiche condizioni da rispettare per garantire la legittimità della doppia posizione e l'equità fiscale e contributiva. In questo articolo approfondito, esamineremo nel dettaglio tutti gli aspetti legali, fiscali e previdenziali relativi a questa particolare situazione, fornendo linee guida chiare e complete per gestirla correttamente.

La distinzione tra socio d'opera e lavoratore dipendente

Prima di addentrarci nel tema principale, è fondamentale distinguere tra il concetto di "socio d'opera" e quello di "lavoratore dipendente". Un socio d'opera è un socio che svolge la propria prestazione all'interno del contratto sociale, e non in virtù di un contratto di lavoro subordinato. In questo caso, il socio d'opera non è considerato un lavoratore dipendente, non è soggetto al potere direttivo dell'organo sociale, e il suo compenso non è assimilabile a una retribuzione. L'oggetto del conferimento è infatti l'opera o la prestazione di servizio del socio stesso.

Esempio pratico: Mario è socio di una S.r.l. che opera nel settore dell'edilizia. Come socio d'opera, Mario si occupa della supervisione dei cantieri e della gestione dei rapporti con i fornitori, ma non ha un contratto di lavoro subordinato con la società.

I requisiti per essere lavoratore dipendente e socio di minoranza

Affinché un socio di minoranza di una S.r.l. possa essere assunto come lavoratore dipendente della stessa società, devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche:

  1. Quota di partecipazione minoritaria: Il socio deve detenere una quota di partecipazione minoritaria, che non gli consenta di esercitare un controllo dominante sulla società. Generalmente, si considera critica una quota superiore al 50% delle quote societarie. Tuttavia, anche una quota inferiore potrebbe essere considerata dominante se consente al socio di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni aziendali.

Esempio pratico: Marco detiene il 30% delle quote di una S.r.l. operante nel settore dell'informatica. Poiché la sua quota è minoritaria, non esercita un controllo dominante sulla società.

  1. Prestazione lavorativa diversa: La prestazione lavorativa del socio deve essere diversa da quella che svolge in qualità di socio.

Esempio pratico: Oltre a partecipare agli utili della società in qualità di socio, Marco è stato assunto come programmatore, svolgendo mansioni distinte dal suo ruolo di socio.

  1. Sottopposizione alle direttive della società: La prestazione lavorativa del socio deve essere svolta sotto le effettive direttive della società, del socio o dei soci che ne hanno l'amministrazione e la direzione.
  2. Retribuzione distinta: La retribuzione del socio lavoratore deve essere aggiuntiva rispetto alla normale quota di partecipazione agli utili della società e distinta da essa. È consigliabile documentare adeguatamente gli adempimenti fiscali differenziati per la retribuzione da lavoro dipendente e gli utili da partecipazione societaria.
  3. Contratto di lavoro subordinato: Il rapporto di lavoro deve essere formalizzato con un contratto di lavoro subordinato che rispetti tutte le norme applicabili ai lavoratori dipendenti, inclusi salario, orari di lavoro, diritti e doveri. Questo contratto deve mantenere una chiara distinzione tra il ruolo del socio come partecipante alla vita societaria e il ruolo di lavoratore dipendente, con compiti, responsabilità e retribuzione definiti in modo trasparente e inequivocabile.

Implicazioni contributive e previdenziali

Il socio di una S.r.l. che sia anche lavoratore dipendente della medesima società è soggetto all'iscrizione alla gestione INPS dei lavoratori dipendenti. Ciò comporta l'applicazione degli obblighi contributivi previsti per la generalità dei lavoratori subordinati, inclusi il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Allo stesso tempo, il socio lavoratore beneficia dei diritti e delle indennità a questi riconosciuti, come:

Inoltre, il socio lavoratore dipendente matura il diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alle norme vigenti.

Licenziamento e trattamento di fine rapporto

Nel caso in cui il socio lavoratore dipendente venga licenziato, si applicano le medesime norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, inclusi gli obblighi di preavviso e le tutele in caso di licenziamento illegittimo.

Esempio pratico: La S.r.l. di cui Marco è socio al 30% e lavoratore dipendente decide di licenziarlo per giustificato motivo oggettivo. Marco ha diritto al preavviso e, se il licenziamento viene ritenuto illegittimo, può impugnarlo e richiedere la reintegrazione o un'indennità sostitutiva.

Inoltre, il licenziamento, anche per giusta causa, dà origine al diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, laddove ne ricorrano i requisiti e secondo le previsioni di legge.

Terminato il rapporto di lavoro subordinato con la S.r.l., il socio lavoratore ha diritto a ricevere il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato, tenendo conto che, in caso di S.r.l. in liquidazione e con perdite, non è prevista la possibilità di compensare le perdite con il TFR del socio, in quanto si distingue tra la figura di socio e dipendente.

Conseguenze del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato

L'eventuale disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato del socio da parte degli organi ispettivi comporta conseguenze rilevanti sia per la società che per il socio stesso. Tra le possibili casistiche, si possono verificare situazioni come:

In generale, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato comporta l'annullamento della relativa posizione contributiva dell'interessato, con la restituzione dei contributi versati oltre agli interessi maturati al netto degli eventuali assegni familiari percepiti. Allo stesso modo, saranno annullati d'ufficio, con recupero delle rate già erogate, eventuali trattamenti pensionistici in corso di erogazione al socio lavoratore.

Esempi pratici di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato

Conclusioni

La possibilità per un socio di minoranza di una S.r.l. di essere anche lavoratore dipendente della stessa società è ammessa dalla normativa vigente, ma richiede il rispetto di precise condizioni per preservare la legittimità della doppia posizione e garantire l'equità fiscale e contributiva. È fondamentale formalizzare correttamente il rapporto di lavoro subordinato, documentare adeguatamente gli adempimenti fiscali differenziati e mantenere una chiara distinzione tra il ruolo di socio e quello di lavoratore dipendente, sia in termini di mansioni che di retribuzione.

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