Il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991 rappresenta un’importante opportunità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Questo regime consente l’applicazione di un trattamento fiscale di favore sui proventi derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali dell’ente. Ciò significa che tali proventi beneficiano di un’imposta sul valore aggiunto (IVA) forfettaria e di un’imposizione diretta ridotta.
Ambito di Applicazione
Il regime fiscale agevolato si applica alle società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, come ad esempio l’organizzazione di eventi sportivi, la gestione di impianti sportivi, la vendita di pubblicità e sponsorizzazioni, la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Queste attività generano proventi che, in regime ordinario, sarebbero soggetti all’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi secondo le regole generali.
Tuttavia, grazie al regime agevolato ex Legge 398/1991, questi proventi beneficiano di un trattamento fiscale più favorevole, consentendo alle società e associazioni sportive di destinare una maggiore quota delle loro risorse alle attività istituzionali e alla promozione dello sport.
Adempimenti Contabili Semplificati
Una delle principali caratteristiche del regime fiscale ex Legge 398/1991 è la semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che optano per questo regime sono esonerate dagli obblighi di:
- Tenuta del libro giornale
- Registri IVA
- Scritture di magazzino
- Libro dei beni ammortizzabili
Inoltre, sono esentate dall’obbligo di registrazione, liquidazione e dichiarazione dell’IVA. Questi esoneri valgono anche ai fini delle imposte sui redditi, riducendo notevolmente gli oneri amministrativi e burocratici per queste organizzazioni.
Nonostante le semplificazioni contabili, le società e le associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 hanno l’obbligo di annotare, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Questa annotazione deve essere effettuata su un apposito prospetto, opportunamente adattato, previsto dal D.M. 11.02.1997.
Annotazione dei Proventi
L’annotazione dei proventi deve essere effettuata in modo dettagliato e preciso, distinguendo tra:
- I proventi che non costituiscono reddito imponibile, come ad esempio le quote associative o i contributi non commerciali;
- Le plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di beni;
- Le operazioni intracomunitarie, ovvero le prestazioni di servizi o cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea.
Esempio pratico. Un’associazione sportiva dilettantistica, in regime 398/1991, organizza un torneo di calcio e ottiene proventi dalle iscrizioni dei partecipanti (€5.000), dalla vendita di pubblicità (€3.000), dalla cessione di diritti di ripresa televisiva (€2.000) e dalla vendita di attrezzature sportive usate (plusvalenza di €1.000). Entro il 15 del mese successivo, l’associazione deve annotare sul prospetto:
- Proventi da iscrizioni: €5.000 (non costituiscono reddito imponibile)
- Proventi da pubblicità: €3.000
- Proventi da cessione diritti di ripresa: €2.000
- Plusvalenza da vendita attrezzature: €1.000
L’annotazione puntuale dei proventi è fondamentale per garantire la corretta determinazione del reddito e dell’IVA, evitando contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Trattamento IVA dei Proventi in Regime Agevolato
Un aspetto cruciale del regime fiscale ex Legge 398/1991 è il trattamento dell’IVA sui proventi derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. In questo regime, l’IVA è applicata con modalità particolari e la detrazione è forfettizzata, ovvero calcolata in misura percentuale fissa sulle operazioni imponibili.
Detrazione IVA Forfettaria
La detrazione dell’IVA è forfettizzata in misura pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. Questa percentuale si applica ai proventi commerciali in genere, compresi quelli derivanti da prestazioni pubblicitarie.
Tuttavia, per le prestazioni di sponsorizzazione, la detrazione forfettaria è pari al 50% dell’IVA relativa a tali operazioni. Per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, la detrazione forfettaria è pari al 33,33% dell’IVA relativa a tali operazioni.
Esempio pratico: Un’associazione sportiva dilettantistica, in regime 398/1991, ha conseguito nel mese di marzo proventi commerciali per €10.000 (IVA inclusa al 22%). Di questi, €4.000 derivano da prestazioni di sponsorizzazione e €2.000 da cessioni di diritti di ripresa televisiva. L’IVA complessiva è di €2.200 (€10.000 x 22%). La detrazione forfettaria è calcolata come segue:
- Proventi commerciali generici (€4.000): detrazione forfettaria del 50% dell’IVA, pari a €440 (€4.000 x 22% x 50%)
- Prestazioni di sponsorizzazione (€4.000): detrazione forfettaria del 50% dell’IVA, pari a €440 (€4.000 x 22% x 50%)
- Cessioni di diritti di ripresa televisiva (€2.000): detrazione forfettaria del 33,33% dell’IVA, pari a €146,66 (€2.000 x 22% x 33,33%)
L’IVA da versare è pari a €1.173,34 (€2.200 – €440 – €440 – €146,66).
Fatturazione e Protocollo
Nel regime fiscale ex Legge 398/1991, le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a rispettare specifici obblighi in materia di fatturazione e protocollo.
Obbligo di Fatturazione
Sussiste l’obbligo di emettere fattura per le prestazioni di sponsorizzazione e pubblicità, nonché per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Queste operazioni, rientrando nell’ambito delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, devono essere fatturate correttamente.
Sebbene non sia obbligatoria, è consigliabile la fatturazione anche per le altre operazioni commerciali ai fini dello “spesometro”, ovvero la comunicazione analitica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Protocollo delle Fatture
Le fatture emesse e ricevute dalle società e associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 devono essere protocollate. Questo obbligo consente una corretta archiviazione e tracciabilità dei documenti fiscali, facilitando eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Le fatture devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate con diligenza, in quanto costituiscono un elemento fondamentale per la determinazione dei proventi e dell’IVA dovuta.
Esempio pratico: Un’associazione sportiva dilettantistica, in regime 398/1991, organizza un torneo di calcio e riceve sponsorizzazioni da diverse aziende. Per ogni sponsorizzazione, l’associazione deve emettere una fattura, indicando l’importo e l’IVA applicata. Le fatture emesse devono essere protocollate e numerate progressivamente per l’anno in corso, ad esempio “Fattura n. 001/2024”, “Fattura n. 002/2024”, e così via.
Versamento dell’IVA
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 devono versare l’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento avviene mediante il modello F24, senza applicazione dell’interesse dell’1%. È possibile utilizzare l’istituto della compensazione.
I termini di versamento sono i seguenti:
- 1° trimestre: entro il 16 maggio (codice tributo 6031)
- 2° trimestre: entro il 16 agosto (codice tributo 6032)
- 3° trimestre: entro il 16 novembre (codice tributo 6033)
- 4° trimestre: entro il 16 febbraio dell’anno successivo (codice tributo 6034)
Esempio pratico: Per il terzo trimestre 2024, l’IVA dovuta da un’associazione sportiva dilettantistica in regime 398/1991 è di €8.000. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 novembre 2024, utilizzando il codice tributo 6033 e il modello F24.
È importante rispettare le scadenze di versamento per evitare l’applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, in caso di inadempimenti non gravi, che non precludano all’Amministrazione Finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti, non si determina la decadenza dal regime agevolato ex Legge 398/1991.
Violazione degli Adempimenti
Nonostante le semplificazioni previste dal regime fiscale ex Legge 398/1991, è fondamentale rispettare gli adempimenti prescritti. In caso di violazione, può essere applicata una sanzione amministrativa da €1.032 a €7.746, a seconda della gravità dell’inadempimento.
Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2013, il mancato rispetto degli adempimenti previsti non determina automaticamente la decadenza dal regime 398/1991, a condizione che gli inadempimenti non precludano all’Amministrazione Finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso.
Esempio pratico: Un’associazione sportiva dilettantistica, in regime 398/1991, omette di protocollare alcune fatture relative a prestazioni di sponsorizzazione. In questo caso, l’associazione potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa, ma non decadrebbe automaticamente dal regime agevolato, purché l’omissione non abbia precluso all’Amministrazione Finanziaria la possibilità di verificare i requisiti per beneficiare del regime.
Conclusioni
Il regime fiscale ex Legge 398/1991 rappresenta un’opportunità significativa per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, consentendo loro di beneficiare di un trattamento fiscale agevolato e di semplificazioni contabili e amministrative. Tuttavia, è fondamentale rispettare gli adempimenti previsti, come l’annotazione dei proventi, la fatturazione, il protocollo e il versamento dell’IVA entro le scadenze stabilite, per evitare sanzioni e mantenere i benefici del regime.
Domande e Risposte
D: Quali sono le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche?
R: Le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche includono l’organizzazione di eventi sportivi, la gestione di impianti sportivi, la vendita di pubblicità e sponsorizzazioni, la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
D: Quali sono i vantaggi fiscali del regime agevolato ex Legge 398/1991?
R: I principali vantaggi fiscali del regime agevolato ex Legge 398/1991 sono:
- Applicazione di un’IVA forfettaria sui proventi commerciali
- Detrazione forfettaria dell’IVA sulle operazioni imponibili
- Semplificazioni contabili e amministrative, come l’esonero dalla tenuta di alcuni libri e registri.
D: Quali sono gli adempimenti contabili semplificati previsti dal regime agevolato?
R: Nel regime agevolato ex Legge 398/1991, le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate dagli obblighi di:
- Tenuta del libro giornale
- Registri IVA
- Scritture di magazzino
- Libro dei beni ammortizzabili
Tuttavia, devono annotare entro il 15 del mese successivo l’ammontare dei corrispettivi e proventi commerciali su un apposito prospetto.
D: Come si calcola la detrazione forfettaria dell’IVA sui proventi commerciali?
R: La detrazione forfettaria dell’IVA sui proventi commerciali varia a seconda del tipo di operazione:
- 50% dell’IVA per i proventi commerciali in genere e prestazioni pubblicitarie
- 50% dell’IVA per le prestazioni di sponsorizzazione
- 33,33% dell’IVA per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e radiofonica
D: Entro quando deve essere versata l’IVA nel regime agevolato?
R: Nel regime agevolato e Legge 398/1991, l’IVA deve essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre.