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Il trattamento delle componenti straordinarie nel concordato preventivo biennale

15 Aprile, 2025

La tassazione del reddito concordato richiede particolare attenzione alle componenti straordinarie che, a differenza delle variazioni fiscali ordinarie, incidono in maniera sostanziale sull’importo effettivamente assoggettabile a imposizione. Un’analisi approfondita del meccanismo di “rinormalizzazione” previsto dal legislatore risulta fondamentale per determinare correttamente la base imponibile nei periodi d’imposta oggetto di concordato.

Principio generale e ambito applicativo

Per i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) relativo al biennio 2024-2025, vige un principio di base: gli eventuali redditi effettivi, siano essi maggiori o minori dell’ammontare pattuito con l’Amministrazione finanziaria, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori INPS e Gestione separata.

Tale principio, sancito dagli articoli 19, comma 1 e 30, comma 1 del D.Lgs. n. 13/2024, comporta che l’extra reddito non subisce tassazione, anche quando il reddito effettivamente conseguito nei periodi oggetto di concordato risulti significativamente superiore a quello proposto in adesione.

Tuttavia, questa regola generale incontra un’importante eccezione rappresentata dalle componenti straordinarie che il legislatore ha esplicitamente escluso dal perimetro del concordato preventivo.

Meccanismo di rinormalizzazione del reddito concordato

Durante i periodi in cui il CPB esplica la propria efficacia, il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti, utili e perdite derivanti dalle partecipazioni societarie determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

L’articolo 16, comma 2 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce infatti che le voci straordinarie sopra indicate influiscono sul reddito concordato (per ciascun periodo 2024 e 2025), nel caso in cui si siano effettivamente verificate.

Come specificato dalla circolare n. 18/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, queste componenti non sono “direttamente correlabili all’esercizio dell’attività tipica” e pertanto devono essere considerate separatamente rispetto al reddito concordato ordinario.

Componenti straordinarie che impattano sulla tassazione

Il reddito concordato per i soggetti ISA può variare per effetto di diverse componenti straordinarie che, se realizzate nel corso del periodo d’imposta in costanza di concordato, determinano una “rinormalizzazione” dell’importo pattuito con il Fisco.

Tra queste componenti rientrano:

  • Plusvalenze e minusvalenze;
  • Sopravvenienze attive e passive;
  • Redditi di partecipazione e perdite fiscali;
  • Perdite su crediti;
  • Corrispettivi per cessione della clientela o di elementi immateriali.

Anche le plusvalenze derivanti dall’acquisto di crediti da Superbonus rientrano tra le componenti straordinarie. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, il differenziale positivo che si realizza quando un soggetto acquista crediti d’imposta a un prezzo inferiore al loro valore nominale costituisce un provento tassabile.

Per i professionisti che applicano lo sconto in fattura acquisendo un credito d’imposta del 110%, il provento è assimilabile all’esercizio dell’attività professionale e viene assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Trattamento delle perdite fiscali pregresse

Il reddito concordato ottenuto con le variazioni sopra indicate va successivamente ridotto delle perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta precedenti, ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR e dell’articolo 16, comma 3 del D.Lgs. n. 13/2024.

Le perdite pregresse sono computate in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi successivi a quello in cui si sono realizzate nel limite dell’80% di quest’ultimo, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Ad esempio, una perdita fiscale maturata nel 2022 potrà essere utilizzata in diminuzione del reddito concordato per il 2024 nel modello REDDITI 2025, come specificato dalla circolare n. 18/E/2024 al paragrafo 3.2.

Potranno essere scomputate dal reddito concordato effettivo anche le perdite imputate per trasparenza nel quadro RH del modello REDDITI, come chiarito nella circolare 18/E/2024 al paragrafo 6.17.

In ogni caso, il reddito concordato non potrà risultare inferiore a 2.000 euro. In presenza di società personali trasparenti o di soggetti a esse equiparati, di cui all’articolo 5 del TUIR, tale limite deve essere ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Rilevanza per detrazioni, deduzioni e agevolazioni fiscali

Vale la pena sottolineare che, ai sensi dell’articolo 35, comma 2 del D.Lgs. n. 13/2024, la spettanza di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali viene valutata sulla base del reddito effettivo e non su quello concordato.

Questo aspetto risulta particolarmente importante nella pianificazione fiscale complessiva del contribuente, che dovrà tenere conto non solo del reddito concordato ma anche del proprio reddito effettivo per determinare la fruibilità di eventuali benefici fiscali.

Considerazioni operative

In fase di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (da presentare nel 2025), sarà necessario indicare separatamente le componenti straordinarie realizzate, che andranno ad incrementare il reddito concordato ai fini della determinazione dell’imposta dovuta.

Il contribuente dovrà prestare particolare attenzione alla corretta individuazione e quantificazione di tali componenti, al fine di evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari significativi nel corso del periodo di efficacia del concordato, potrebbe essere opportuno valutare l’impatto di tali eventi sulla convenienza complessiva dell’adesione al CPB, soprattutto in relazione all’eventuale opzione per la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.

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