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Il trattamento fiscale dei corrispettivi legati alla cessione di atleti dilettanti

23 Aprile, 2024

Il mondo dello sport dilettantistico è caratterizzato da una serie di peculiarità che lo rendono unico nel suo genere. Una di queste riguarda il trattamento fiscale dei corrispettivi legati alla cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti, un tema che spesso genera confusione tra le associazioni e società sportive. La cessione di atleti tra associazioni sportive dilettantistiche è una pratica comune, soprattutto in determinati periodi dell’anno. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, questa operazione può presentare alcune complessità, in particolare per quanto riguarda il pagamento dell‘IVA. In questo articolo, approfondiremo le diverse casistiche e le relative implicazioni fiscali,

Il vincolo sportivo e il trasferimento degli atleti

Il vincolo sportivo è un istituto proprio dell’ordinamento sportivo che consente a una società o associazione sportiva di rinnovare, per un determinato numero di stagioni, il tesseramento di un atleta anche senza il suo esplicito consenso. Questo vincolo fa sì che il trasferimento di un atleta ad altra società possa avvenire solo previo “nulla osta” da parte della società di origine, che può essere a tempo determinato (prestito) o indeterminato (cessione definitiva).

La durata del vincolo sportivo è determinata dalle singole Federazioni sportive di appartenenza e può variare a seconda della disciplina praticata. Prima dell’emanazione della Legge n. 91/1981, non esisteva una chiara distinzione tra atleti dilettanti e professionisti. Con l’avvento di questa legge, sono stati introdotti importanti cambiamenti, tra cui la tutela della libertà contrattuale degli atleti professionisti. Tuttavia, l’ambito di applicazione della Legge n. 91/1981 è limitato esclusivamente agli sportivi professionisti, escludendo quindi la vasta platea degli atleti dilettanti che rimangono soggetti al vincolo sportivo così come regolamentato dalle rispettive Federazioni.

Solitamente, il rilascio del “nulla osta” da parte della società cedente avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo, liberamente determinato tra le parti, da parte della nuova società. È proprio su questo corrispettivo che si concentrano le principali problematiche fiscali.

Cessione con intento speculativo

Quando un‘associazione sportiva dilettantistica acquista il diritto alle prestazioni di un atleta e successivamente lo rivende senza averlo coinvolto in modo sostanziale nell‘attività formativa e di crescita, si configura una cessione con intento speculativo. In questo caso, l‘operazione è considerata di natura commerciale e, pertanto, soggetta a imposte dirette (II.DD) e IVA.

Se l’associazione ha optato per il regime fiscale di favore previsto dalla legge 398/1991, l‘IVA deve essere versata in maniera forfetizzata al 50%, nei termini previsti dalla normativa vigente. In caso contrario, il debito verso l’erario viene determinato con il metodo ordinario, ovvero calcolando la differenza tra IVA a debito e IVA a credito.

Cessione priva di intento speculativo

Quando gli atleti hanno compiuto un percorso formativo e di preparazione presso l’associazione cedente nel corso di vari anni, la cessione del diritto alle loro prestazioni sportive può essere considerata priva di intento speculativo. In questo caso, se le associazioni coinvolte sono affiliate alla medesima Federazione, l’operazione può rientrare nell‘ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir.

Tuttavia, ai fini IVA, esistono due diverse interpretazioni:

  • Alcuni ritengono che l’operazione debba considerarsi non imponibile anche ai fini IVA, in quanto le disposizioni del comma 3 dell’art. 148 del Tuir sono riprese dal comma 4 dell’art. 4 del d.p.r. 633/72.
  • Altri, per fini prudenziali, sostengono che, in base all’art. 4 della legge 398/1991 (norma speciale), le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive sono soggette all’IVA con l’aliquota del 22% (precedentemente 9%). Pertanto, pur in assenza di intento speculativo, l’operazione sarebbe comunque imponibile ai fini IVA.

Con l’abrogazione della legge 91/1981 e l’introduzione del D.lgs. 36/2021, le indennità e i premi di formazione incassati dalle ASD godono sempre del titolo di esenzione IVA, indipendentemente dal settore di appartenenza (professionistico o dilettantistico) delle società coinvolte nel trasferimento. Questa novità amplia notevolmente l’ambito di applicazione dell’esenzione rispetto alla precedente normativa, che la prevedeva solo per i trasferimenti da società professionistiche a dilettantistiche.

Tuttavia, l’esenzione IVA, se ripetuta e non occasionale, obbliga le ASD con solo codice fiscale ad aprire partita IVA. Le associazioni soggette a IVA dovranno indicare gli importi esenti nel quadro VE della dichiarazione annuale, pur non trovando una specifica collocazione nell’art. 10 del DPR 633/72. L’obbligo di fatturazione sorge al momento di ogni pagamento delle rate pattuite, salvo la possibilità di emettere un’unica fattura anticipata per l’intero importo.

Il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta

Dal punto di vista contabile, il diritto alle prestazioni sportive di un atleta è assimilabile a un bene immateriale che dà diritto a un “facere” esclusivo da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Pertanto, tale diritto deve essere iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale dei bilanci di questi enti, alla voce “Immobilizzazioni immateriali”. Questa impostazione trova riscontro nel fatto che l’investimento che caratterizza il diritto alla prestazione sportiva ha durata pluriennale ed è pertanto certamente assimilabile a una immobilizzazione immateriale a tutti gli effetti.

Il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette

La circolare n. 18/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta può rientrare nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUIR. Di conseguenza, il corrispettivo di tale cessione può essere considerato, ai fini IRES, “decommercializzato”, a patto che:

  • l’associazione/società cedente abbia regolarmente trasmesso il modello EAS;
  • lo statuto dell’ente sia conforme ai principi di cui all’art. 148, comma 8, del TUIR;
  • l’atleta abbia svolto, nell’ambito dell’associazione/società cedente, un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica;
  • la cessione non abbia finalità meramente speculative.

In mancanza di questi requisiti, l’operazione ricade necessariamente nell’ambito dell’imposizione diretta. Stesso trattamento subirà la cessione da parte di un ente senza scopo di lucro nei confronti di un sodalizio sportivo non avente la qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica: tale transazione sarà obbligatoriamente soggetta a ordinaria imposizione fiscale.

Esempio pratico

L’ASD Calcio Blu cede il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rossi all’ASD Calcio Verde, affiliata alla stessa Federazione, per un corrispettivo di 10.000 euro. L’ASD Calcio Blu ha regolarmente trasmesso il modello EAS, ha uno statuto conforme all’art. 148, comma 8, del TUIR e il calciatore Rossi ha svolto effettivamente praticato attività sportiva presso di essa. In questo caso, il corrispettivo di 10.000 euro non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES dell’ASD Calcio Blu e non è soggetto a IVA con aliquota ordinaria del 22%.

Gli effetti delle Riforma dello Sport sul vincolo sportivo

La riforma dello sport avrà un impatto significativo sul vincolo sportivo, portando alla sua abolizione dallo scorso 1 gennaio 2024. In sintesi:

  • Mentre per gli atleti professionisti il vincolo sportivo era già stato abolito con la legge 91/1981, per i dilettanti è rimasto in vigore finora, regolamentato dalle singole Federazioni sportive.
  • Con la riforma dello sport il vincolo sportivo viene abolito anche per gli atleti dilettanti con decorrenza dal 1 gennaio 2024.
  • Questo rappresenterà un cambiamento epocale, in quanto gli atleti dilettanti saranno liberi di trasferirsi tra società sportive alla scadenza del tesseramento, senza più necessità del “nulla osta”.

Il premio di Formazione

il premio di formazione è un compenso che le società sportive dilettantistiche hanno diritto a ricevere quando un loro atleta viene tesserato da un’altra società, come riconoscimento per il lavoro svolto nella crescita e formazione del giocatore.Ecco i punti chiave sul premio di formazione:

  • È stato introdotto in sostituzione del precedente “premio di preparazione” a seguito della riforma dello sport e delle modifiche alle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC).
  • Spetta a tutte le società che hanno tesserato il calciatore dai 10 ai 21 anni. L’importo è certificato dalla Commissione Premi su richiesta delle società interessate.
  • L’importo del premio non deve superare i valori stabiliti dalle tabelle, ma può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Il pagamento avviene tramite la Lega o Divisione cui è associata la società che deve pagare.
  • Il diritto al premio di formazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Ai fini fiscali, le somme percepite a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti da IVA e non concorrono alla formazione del reddito e del monte incassi delle società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario ex lege n. 398/1991. Si tratta di somme completamente escluse da tassazione.

Conclusione

Il trattamento fiscale dei corrispettivi legati alla cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti è un tema complesso, che richiede una attenta valutazione delle norme tributarie e della loro interazione con l’ordinamento sportivo. Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono prestare particolare attenzione ai requisiti richiesti per poter beneficiare della “decommercializzazione” di tali corrispettivi ai fini IRES, senza dimenticare che, in ogni caso, gli stessi sono soggetti a IVA.


Domande e Risposte

D: Cosa si intende per “vincolo sportivo”?

R: Il vincolo sportivo è un istituto dell’ordinamento sportivo che consente a una società o associazione sportiva di rinnovare, per un determinato numero di stagioni, il tesseramento di un atleta anche senza il suo esplicito consenso. Questo vincolo fa sì che il trasferimento di un atleta ad altra società possa avvenire solo previo “nulla osta” da parte della società di origine.

D: Quali sono i requisiti per poter considerare “decommercializzato” il corrispettivo della cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta ai fini IRES?

R: Per poter considerare “decommercializzato” il corrispettivo della cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta ai fini IRES, l’associazione/società cedente deve aver regolarmente trasmesso il modello EAS, avere uno statuto conforme ai principi di cui all’art. 148, comma 8, del TUIR, l’atleta deve aver svolto, nell’ambito dell’associazione/società cedente, un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica e la cessione non deve avere finalità meramente speculative.

D: Cosa si intende per cessione con intento speculativo?
R: Una cessione con intento speculativo si verifica quando un’associazione sportiva dilettantistica acquista il diritto alle prestazioni di un atleta e successivamente lo rivende senza averlo coinvolto in modo sostanziale nell’attività formativa e di crescita. In questo caso, l’operazione è considerata di natura commerciale e soggetta a imposte dirette (II.DD) e IVA.

D: Quali sono le due diverse interpretazioni riguardo al trattamento IVA delle cessioni prive di intento speculativo?
R: La prima interpretazione ritiene che l’operazione debba considerarsi non imponibile ai fini IVA, in quanto le disposizioni del comma 3 dell’art. 148 del Tuir sono riprese dal comma 4 dell’art. 4 del d.p.r. 633/721. La seconda interpretazione, per fini prudenziali, sostiene che, in base all’art. 4 della legge 398/1991, le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive sono soggette all’IVA con l’aliquota del 22%, anche in assenza di intento speculativo

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