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Il rimborso spese per volontario sportivo e l’autocertificazione di euro 150,00 (abrogato dal 1 giugno 2024)

24 Maggio, 2024

La riforma dello sport, introdotta dal D.lgs. 36/2021, ha ridefinito la figura del volontario sportivo, sottolineandone il ruolo fondamentale all‘interno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, perseguendo esclusivamente finalità amatoriali. La normativa prevede la possibilità di rimborsare le spese sostenute dal volontario per lo svolgimento dell‘attività, nel rispetto di specifiche condizioni e limiti. In questo articolo approfondiremo le modalità di rimborso spese per i volontari sportivi, il trattamento fiscale di tali rimborsi e forniremo alcuni esempi pratici per una corretta gestione.

N.B. A partire dal 1° giugno 2024 il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, conosciuto come il “Decreto Sport”  ha abolito la possibilità di rimborsare ai volontari le spese sostenute mediante semplice autocertificazione, fino a un limite di 150 euro mensili. Questo metodo semplificato, introdotto a settembre 2023, sarà valido solo fino al 31 maggio 2024. Questa nuova disposizione prevede la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili.

Definizione di volontario sportivo

Il volontario sportivo è colui che svolge attività sportiva dilettantistica in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti. È importante sottolineare che la prestazione del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.

Modalità di rimborso spese

Per le prestazioni dei volontari sportivi possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all‘alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Tali spese possono essere rimborsate in due modalità:

  • Rimborso analitico: è necessario presentare i giustificativi di spesa (scontrini, ricevute, fatture) per ogni voce di spesa sostenuta. Non ci sono limiti di importo, purché le spese siano effettivamente sostenute, documentate, autorizzate dall’ente e inerenti agli scopi istituzionali.
  • Rimborso forfettario: le spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per cui è ammessa questa modalità di rimborso (abolito dal dl sport a partire dal 1 giugno 2024).

Inoltre

  • Se vengono presentati i giustificativi di spesa, possono essere rimborsati anche importi superiori a 150 euro mensili, purché le spese siano effettivamente sostenute, documentate, autorizzate dall’ente e inerenti agli scopi istituzionali.
  • I rimborsi chilometrici devono fare riferimento alle tabelle ACI sui costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli. È consigliabile che l’ente deliberi i criteri e i limiti per il riconoscimento di tali spese.

Trattamento fiscale dei rimborsi spese

I rimborsi spese ai volontari non concorrono a formare reddito imponibile del percipiente. Tuttavia, è necessario rispettare alcune condizioni:

  • Le spese devono essere analiticamente documentate o, nel caso di rimborso forfettario, autocertificate (valevole fino al 31 maggio 2024)
  • I rimborsi devono essere deliberati dall’organo sociale competente
  • Le spese devono essere sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del volontario (valevole fino al 31 maggio 2024)

Il ritorno del rimborso forfettario nel nuovo decreto legge “Sport” (aggiornamento del 01/06/2024)

Il recente decreto legge Sport recante disposizioni urgenti in materia di sport, approvato dal Consiglio dei Ministri non si limita a disciplinare questioni di interesse per gli addetti ai lavori e gli appassionati di sport, come il terzo mandato per gli organismi sportivi e l’istituzione della commissione per il controllo dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche. Il provvedimento apporta infatti una serie di modifiche che ritoccano in modo sostanziale la materia del lavoro sportivo dilettantistico e del volontariato. La novità più rilevante riguarda l’introduzione della possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi forfettari per le spese sostenute nell’ambito di attività svolte anche nel proprio comune di residenza, fino a un massimo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle principali istituzioni sportive nazionali.

Attualmente, i volontari sportivi non possono essere retribuiti ma possono esclusivamente avere il rimborso delle spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di prestazioni fuori dal loro comune di residenza. Il rimborso può avvenire anche a fronte di autocertificazione fino all’importo di 150 euro mensili.

Il rimborso forfettario è un’erogazione in denaro che le associazioni e le società sportive dilettantistiche potranno corrispondere ai propri volontari per coprire le spese sostenute nello svolgimento di attività di volontariato durante manifestazioni ed eventi sportivi, fino a un tetto massimo di 400 euro mensili (4.800 euro annui ) per ciascun volontario. Questi rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei volontari ai fini fiscali. Tuttavia, a differenza dei rimborsi spese tradizionali, i rimborsi forfettari concorrono al superamento dei limiti di franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali per le attività di volontariato.

Questa novità rappresenta un’importante opportunità per le associazioni sportive di riconoscere in modo più agevole un compenso ai propri volontari per le spese sostenute, senza dover richiedere la documentazione analitica delle spese. Allo stesso tempo, i volontari potranno beneficiare di un rimborso non tassato, purché rientrante nel limite mensile di 400 euro.

La nuova formulazione è tuttavia generica e nulla dice se tale plafond riguardi tutte le spese sostenute dai volontari o esclusivamente quelle autocertificate. Una disposizione che andrebbe meglio coordinata con le altre contenute nel Digs 36/2021 e con le previsioni del Codice del terzo settore con le quali si rischia un inutile disallineamento.

Affinché le associazioni e le società sportive dilettantistiche possano legittimamente erogare i rimborsi forfettari ai propri volontari, dovranno rispettare alcuni requisiti specifici. In primo luogo, sarà necessario adottare una preventiva delibera in cui vengono esplicitamente indicate le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso forfettario. Questo permetterà di definire con chiarezza il campo di applicazione dei nuovi rimborsi, distinguendoli dai tradizionali rimborsi spese documentati o autocertificati fino a 150 euro mensili, che non verranno abrogati.

Nella delibera, le associazioni dovranno specificare ad esempio se i rimborsi forfettari sono previsti per coprire spese di trasporto, pasti, abbigliamento sportivo o altro, e se sono limitati a determinate attività come l’organizzazione di eventi, l’assistenza alle squadre, ecc.

Inoltre, le associazioni e le società sportive dovranno provvedere, in luogo dell’istituzione di apposito registro dei volontari previsto per gli enti del terzo settore, a comunicare tramite il Registro Assistenza Sportiva (RAS) i nominativi dei volontari percettori dei rimborsi forfettari e gli importi corrisposti a ciascuno di essi, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. Questo adempimento permetterà di tenere traccia dei rimborsi erogati e dei loro beneficiari, garantendo trasparenza e monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Esempi pratici

  • Mario è un volontario di una ASD con sede a Milano. In occasione di una manifestazione sportiva a Roma, sostiene spese di viaggio (biglietto treno), vitto (pranzo e cena) e alloggio (hotel) per un totale di 250 euro. Presenta all’associazione i giustificativi delle spese e riceve un rimborso analitico per l’intero importo.
  • Giulia è una volontaria di una SSD con sede a Torino. Partecipa ad un evento sportivo nella stessa città sostenendo piccole spese di trasporto e un pasto, per un totale di 20 euro, di cui non ha conservato i giustificativi. Presenta un’autocertificazione all’associazione e riceve un rimborso forfettario di 20 euro.
  • Luca è un volontario di una ASD con sede a Bologna. Durante il mese di marzo partecipa a 3 eventi fuori città, sostenendo spese per complessivi 180 euro. Non avendo conservato tutti i giustificativi, presenta un’autocertificazione per 150 euro e riceve il rimborso forfettario massimo mensile previsto dalla normativa.
  • Un’associazione sportiva dilettantistica organizza un torneo di calcio a 7 nella propria città, che si svolge per tutto il mese di giugno. Per gestire l’evento, l’associazione si avvale di 20 volontari che si occupano di diverse attività, come l’allestimento del campo da gioco, l’accoglienza dei partecipanti, la gestione delle squadre e l’assistenza durante le partite. Prima dell’inizio del torneo, l’associazione delibera di riconoscere a questi volontari un rimborso forfettario fino a 400 euro al mese per coprire le spese di trasporto, pasti e altre spese legate all’organizzazione dell’evento. Entro la fine di luglio, l’associazione dovrà comunicare al RAS i nominativi dei volontari che hanno percepito i rimborsi e gli importi corrisposti a ciascuno di essi nel mese di giugno.

Conclusione

La riforma dello sport ha disciplinato in modo puntuale la figura del volontario sportivo e le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività. È importante che le associazioni e società sportive dilettantistiche rispettino i limiti e le condizioni previste dalla normativa per non incorrere in contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Allo stesso tempo, i volontari devono essere consapevoli dei propri diritti e doveri e collaborare con gli enti per una gestione corretta e trasparente dei rimborsi spese.


Domande e Risposte

D: Qual è l’importo massimo rimborsabile a un volontario con il sistema forfettario?
R: L’importo massimo rimborsabile con autocertificazione è di 400 euro mensili. Tuttavia, se il volontario presenta i giustificativi di spesa, può ricevere rimborsi analitici anche per importi superiori.

D: Cosa rischia una ASD che rimborsa spese ai volontari senza rispettare i limiti e le condizioni previste dalla legge?
R: L’associazione potrebbe subire contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il rischio di vedere riqualificati i rimborsi come compensi e di dover versare contributi e imposte non versati, oltre a eventuali sanzioni.

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