L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i contribuenti in regime forfettario l’imposta di bollo addebitata al cliente va trattata alla stregua di un ricavo. Analizziamo nel dettaglio questo principio e le modalità corrette di indicazione in fattura elettronica.
L’imposta di bollo come ricavo per i forfettari
Con la risposta n. 428/2022, l’Agenzia ha stabilito che per i forfettari l’imposta di bollo in fattura è una “voce assimilata” ai compensi/ricavi.
Successivamente tale principio è stato esteso a tutti i soggetti passivi IVA, trattandosi di una norma generale sull’imposta di bollo.
L’importo addebitato al cliente concorre dunque a formare l’imponibile su cui calcolare le imposte sui redditi.
Modalità di indicazione in fattura elettronica
L’imposta di bollo va indicata integrando il corrispettivo principale, utilizzando lo stesso codice di quest’ultimo.
Non è corretto l’uso del codice N1 “Escluse ex art. 15”, che la qualificherebbe come operazione non soggetta ad IVA.
In caso di errore, è ammessa nota di credito e nuova fattura corretta.
Impatto sull’imposta forfettaria
Per i forfettari, incrementando la base imponibile, l’imposta di bollo fa aumentare il reddito su cui si calcola l’imposta sostitutiva forfettaria.
Analogamente, per gli altri soggetti IVA incrementa il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
Esempio pratico
La ditta Rossi, in regime forfettario, nel 2023 emette fattura di € 350 + € 2 di bollo. Nella base imponibile forfettaria 2023 concorrerà l’importo totale di € 352.
Domande Frequenti
D: L’imposta di bollo è equiparata ad un ricavo anche per i non forfettari?
R: Sì, l’Agenzia ha esteso il principio a tutti i soggetti passivi IVA.
D: Dove va indicata l’imposta di bollo in fattura elettronica?
R: Nel corrispettivo, con lo stesso codice della prestazione principale.
D: Comporta un maggior carico fiscale per i forfettari?
R: Sì, incrementando la base imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva.