L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta n. 237 del 29 novembre 2024, alcune questioni relative all’utilizzo dei crediti edilizi da parte di un’impresa dichiarata in liquidazione giudiziale. Questi crediti, derivanti da interventi edilizi previsti dal Decreto Rilancio, possono essere utilizzati in modi diversi, ma la situazione cambia quando l’impresa si trova in uno stato di crisi.
Il caso esaminato
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 237 del 29.11.2024, ha affrontato un quesito significativo riguardante la gestione dei crediti Superbonus nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale. Il caso specifico coinvolge un’impresa in liquidazione, titolare di consistenti crediti Superbonus sulla Piattaforma cessione crediti, gravata contemporaneamente da rilevanti debiti erariali scaduti e cartelle esattoriali. Il curatore aveva manifestato l’intenzione di procedere alla cessione di tali crediti attraverso procedure competitive, previa necessaria autorizzazione degli organi della procedura.
Il quadro normativo di riferimento
La risposta dell’Amministrazione finanziaria si basa sull’analisi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, che ha introdotto la possibilità per i contribuenti di optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Questa disposizione rappresenta una deroga significativa rispetto alla regola generale dell’art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973. Il comma 3-bis dell’art. 121 introduce limitazioni alla compensazione in presenza di debiti erariali superiori a 10.000 euro, anche se tale disposizione non è ancora operativa in attesa del regolamento attuativo.
Le novità della Legge di Bilancio 2024
Un elemento innovativo è rappresentato dalla modifica del comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, che ha innalzato a 100.000 euro la soglia oltre la quale viene esclusa la facoltà di compensazione per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali. Tale disposizione, come chiarito nella circolare del 28.06.2024, n. 16/E, consente il pagamento anche parziale delle somme mediante compensazione dei crediti relativi alle sole imposte erariali.
La disciplina speciale del Codice della Crisi d’Impresa
L’elemento centrale dell’interpretazione dell’Agenzia risiede nell’applicazione dell’art. 155 del D.Lgs. n. 14/2019, che costituisce una norma speciale per le procedure concorsuali. Questa disposizione permette ai creditori di opporre in compensazione i propri debiti verso il soggetto in liquidazione con i crediti vantati, anche se non scaduti prima dell’apertura della procedura. Per l’operatività del meccanismo compensativo, i crediti devono essere omogenei, liquidi ed esigibili.
Conclusione
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i crediti Superbonus di un’impresa in liquidazione non possono essere utilizzati per la compensazione con l’erario, ma devono essere gestiti secondo le previsioni dell’art. 155 del Codice della Crisi d’Impresa. Questa interpretazione privilegia la tutela dei creditori, garantendo loro un soddisfacimento certo del proprio credito ed evitando il rischio di un pagamento ridotto al termine della procedura concorsuale. La soluzione adottata rappresenta un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di tutela dei creditori e la necessità di assicurare una corretta gestione della procedura di liquidazione giudiziale.