La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una significativa novità per le imprese che hanno beneficiato del credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S) negli anni passati e sono state chiamate a riversarlo parzialmente o integralmente. Questa novità consiste in un contributo compensativo che, sebbene non annulli l’esborso dovuto, ne allevia in parte il peso.
Contesto normativo e obiettivi del legislatore
Il presupposto di questa opportunità risiede nella necessità di offrire sollievo alle imprese che, tra il 2015 e il 2019, hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del DL 145/2013. In alcuni casi, i fruitori hanno commesso errori nella determinazione o nell’utilizzo dell’agevolazione, risultando debitori verso l’Erario. Per regolarizzare la propria posizione, molte aziende hanno aderito al riversamento spontaneo contemplato dall’articolo 5, commi 7 e 12, del DL 146/2021, con l’onere di provvedere al pagamento dovuto entro specifiche scadenze.
Consapevole della portata economica di tali restituzioni, la legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha introdotto, ai commi 458-460, una formula di ristoro: è previsto uno stanziamento di 250 milioni di euro, da distribuire nel quadriennio 2025-2028, sotto forma di contributo in conto capitale.
Scadenze e procedure fondamentali
La sequenza di date da ricordare è di primaria importanza. Entro il 31 ottobre 2024 gli interessati avrebbero dovuto trasmettere all’Agenzia delle Entrate la domanda di accesso al riversamento spontaneo, seguita dal vero e proprio versamento di quanto dovuto (o quantomeno la prima delle tre rate) entro lo scorso 16 dicembre 2024.
Una volta completato questo passaggio, si potrà poi accedere al contributo parziale. L’emanazione del decreto attuativo di competenza del MIMIT, da adottare insieme al MEF, è fissata al 2 marzo 2025. Tale documento determinerà la misura percentuale del ristoro, le modalità operative per richiedere il contributo e i criteri di riparto dei fondi.
È importante sottolineare che il mancato rispetto di una qualsiasi delle tempistiche previste comporta l’impossibilità di fruire di questa forma di compensazione: solo chi conclude correttamente il riversamento avrà titolo a ricevere l’importo di sostegno.
Calcolo del contributo e incidenza sui versamenti
Il contributo non interviene a ridurre la base di quanto dovuto, bensì eroga, sottoforma di contributo, una somma corrispondente a una percentuale che verrà stabilita in base alle risorse disponibili, al numero di istanze accolte e all’ammontare delle somme restituite. In sostanza, si riversa l’intera somma originaria e, in un momento successivo, si riceve il parziale recupero.
Se, per ipotesi, un’impresa aveva utilizzato in compensazione un credito da 150.000 euro, e in sede di sanatoria ha accertato di doverlo restituire, dovrà riversare quell’importo senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. Se le regole attuative fissassero (per pura ipotesi) un ristoro del 20%, l’azienda riceverebbe successivamente 30.000 euro come contributo in conto capitale, riducendo di fatto l’esborso netto finale.
Meccanismi di controllo e automatismo del contributo
Il riconoscimento del contributo avverrà in via automatica solo dopo che l’Agenzia delle Entrate avrà riscontrato l’avvenuto riversamento, la corrispondenza tra l’importo dovuto e la somma versata, nonché il rispetto delle condizioni riportate nelle norme che disciplinano la sanatoria. Il relativo accredito dovrebbe avvenire una volta ultimata la fase di validazione, secondo le procedure che saranno stabilite dal decreto ministeriale.
In pillole
In pillole | |
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Contesto normativo e obiettivi |
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Beneficiari | Imprese che hanno fruito del credito d’imposta R&S (art. 3 del DL 145/2013) e che hanno aderito al riversamento volontario previsto dal DL 146/2021, regolarizzando la propria posizione con l’Erario. |
Scadenze principali |
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Funzionamento del contributo |
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Esempi pratici |
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Meccanismi di controllo |
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