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Incompatibilità di cariche in ASD: come gestire la transizione e evitare rischi

2 Ottobre, 2024

Sono attualmente presidente di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) affiliata a una federazione nazionale e sarò presto nominato presidente di un’altra ASD con caratteristiche simili. Quali sono le conseguenze dell’incompatibilità di carica in questa situazione?Ho a disposizione un “tempo tecnico” dopo l’elezione a presidente della seconda ASD per decidere come procedere e da quale carica eventualmente dimettermi? In alternativa, posso attendere la fine dell’anno e non procedere più alla riaffiliazione federale di una delle due associazioni che presiedo, optando invece per un’affiliazione a un Ente di Promozione Sportiva (EPS) per evitare l’incompatibilità della doppia carica? Nei tre mesi da ottobre a dicembre, durante i quali ricoprirei entrambe le cariche, quali rischi corro? Potrei incorrere in sanzioni economiche o nella decadenza dalla nomina?

La sua domanda sulla gestione dell’incompatibilità per doppia carica nelle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) da parte della federazione solleva questioni importanti, non solo a livello amministrativo ma anche fiscale. Attualmente lei è presidente di un’ASD affiliata ad una Federazione Nazionale e sta per essere nominato presidente di un’altra ASD con le stesse caratteristiche. Questa situazione crea un’incompatibilità secondo la normativa vigente.

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in vigore dal 1° luglio 2023, stabilisce chiaramente che: “È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI“. Questa norma è più restrittiva rispetto alla precedente, che vietava solo di ricoprire la medesima carica. Ora il divieto si estende a qualsiasi carica in altre ASD della stessa Federazione.

Riguardo alle sue domande specifiche, è importante sottolineare che non esiste un “tempo tecnico” ufficiale dopo l’elezione per decidere. L’incompatibilità si verifica nel momento in cui si assume la seconda carica. La normativa non prevede un periodo di tolleranza per sanare l’incompatibilità.

Quando una federazione rileva un’incompatibilità per doppia carica, non esiste una regola automatica che stabilisca quale delle due cariche debba decadere. La situazione viene generalmente gestita caso per caso, considerando vari fattori come la priorità temporale delle nomine, gli statuti delle associazioni e l’impatto sulle attività sportive. Il processo inizia con una notifica formale dell’incompatibilità, seguita da un periodo concesso per regolarizzare la situazione. Si privilegia inizialmente una risoluzione volontaria, dove l’amministratore può scegliere da quale carica dimettersi. In assenza di una soluzione spontanea, la federazione può intervenire direttamente, richiedendo le dimissioni da una delle cariche o, in casi estremi, sospendendo o revocando l’affiliazione delle associazioni coinvolte.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che le conseguenze di una situazione di incompatibilità non si limitano all’ambito sportivo-amministrativo, ma possono estendersi significativamente alla sfera fiscale. La doppia carica, infatti, può mettere a rischio le agevolazioni fiscali di cui godono le ASD. Secondo la giurisprudenza recente, inclusa la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona (n. 51/2015) e la conferma della Corte di cassazione (sentenza n. 46189/2021), il doppio incarico degli amministratori può essere considerato un indice della natura commerciale dell’attività svolta dalle associazioni. Questo può portare alla perdita del diritto di fruire delle agevolazioni tributarie previste per le ASD. La ratio di questa interpretazione è prevenire possibili condotte elusive, come la suddivisione dei ricavi tra due associazioni amministrate dalla stessa persona per mantenersi entro i limiti previsti per il regime fiscale agevolato (400.000 euro annui secondo la L. 398/1991). È importante notare che il rischio di perdita delle agevolazioni fiscali potrebbe riguardare entrambe le ASD coinvolte nella situazione di incompatibilità, non solo una delle due. Questo perché, se il doppio incarico mette in dubbio la natura non commerciale dell’attività, tale considerazione potrebbe valere per entrambe le associazioni. Le conseguenze fiscali potrebbero essere significative, comportando non solo il pagamento delle imposte ordinarie, ma anche potenziali sanzioni e interessi. In caso di verifica fiscale, l’onere della prova ricadrebbe sull’associazione, che dovrebbe dimostrare la natura effettivamente non commerciale della propria attività nonostante la presenza di amministratori con doppi incarichi. Pertanto, oltre alle considerazioni sportive e amministrative, è cruciale tenere presente il rischio fiscale nel valutare come gestire situazioni di incompatibilità.

Si consiglia vivamente di evitare o risolvere tempestivamente tali situazioni, non solo per conformarsi ai regolamenti federali, ma anche per proteggere lo status fiscale agevolato delle associazioni coinvolte.

Detto ciò, le soluzioni che ha prospettato sono entrambe valide per risolvere l’incompatibilità:

  • Dimettersi da una delle due presidenze;
  • Cambiare affiliazione di una delle due ASD ad un Ente di Promozione Sportiva (EPS).

Tuttavia, è importante valutare attentamente quale delle due opzioni sia più conveniente per lei e per le due associazioni, anche in termini di opportunità e di gestione delle attività. La soluzione di attendere fine anno e non procedere alla riaffiliazione di una delle due ASD, optando invece per l’affiliazione ad un EPS, potrebbe effettivamente risolvere l’incompatibilità e non si ritiene che il perdurare di questa situazione di incompatibilità provvisoria per soli 3 mesi possa comportare tutte le conseguenze pocanzi prospettate, ma è sempre meglio essere prudenti con il fisco in modo particolare.

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