info@studiopizzano.it

Indennità disoccupazione Lavoro sportivo , come accedere alle Indennità NASpI e DIS-COLL

21 Maggio, 2024

Con la recente emanazione della Circolare n. 67 del 20 maggio 2024 da parte dell’INPS, si aprono nuove opportunità di tutela per i lavoratori sportivi, sia professionisti che dilettanti. Questo importante documento fornisce le istruzioni per accedere alle prestazioni di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e DIS-COLL (Indennità di Disoccupazione per Collaboratori Coordinati e Continuativi), ampliando così la platea dei beneficiari. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio le modalità di accesso a queste prestazioni, i requisiti da soddisfare, il calcolo degli importi spettanti e gli obblighi di comunicazione dei redditi presunti. Affronteremo anche gli aspetti cruciali da considerare per beneficiare appieno di queste tutele, fornendo esempi pratici e rispondendo alle domande più comuni.

Accesso alla NASpI per Lavoratori Sportivi

A partire dal 1° luglio 2023, la NASpI si è aperta anche ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui operano. Questo significa che questi lavoratori possono ora accedere all’indennità di disoccupazione NASpI, purché soddisfino due requisiti fondamentali:

  • Stato di disoccupazione involontaria: Il lavoratore deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria, come definito dall’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2015. Ciò implica che il rapporto di lavoro sia cessato per motivi non imputabili alla volontà del lavoratore, come ad esempio un licenziamento o la scadenza di un contratto a tempo determinato.
  • Requisito contributivo: Il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio precedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Questo requisito corrisponde a 78 contributi giornalieri versati o accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Esempio: Un calciatore professionista viene licenziato dalla sua società sportiva il 30 giugno 2024. Se ha maturato almeno 78 contributi giornalieri nel quadriennio precedente (dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2024), può richiedere la NASpI.

Il calcolo dell’importo della NASpI si basa sulla retribuzione mensile percepita dal lavoratore sportivo:

  • Se la retribuzione è pari o inferiore a 1.425,21 euro per l’anno 2024 (importo aggiornato annualmente dall’INPS), l’indennità sarà pari al 75% di tale retribuzione.
  • Se la retribuzione è superiore a 1.425,21 euro, l’indennità sarà calcolata come segue: 75% di 1.425,21 euro, più il 25% della differenza tra la retribuzione effettiva e 1.425,21 euro.

Esempio: Un calciatore professionista percepiva una retribuzione mensile di 2.000 euro. L’importo della sua NASpI sarà calcolato come segue: (75% di 1.425,21 euro) + (25% di 574,79 euro) = 1.068,91 euro + 143,70 euro = 1.212,61 euro.

È importante sottolineare che l’importo massimo mensile della NASpI non può superare 1.550,42 euro per l’anno 2024.

Una precisazione importante riguarda i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore, per il certificato di specializzazione tecnica superiore o per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca. Questi lavoratori sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e sono quindi destinatari della tutela dell’indennità di disoccupazione NASpI secondo le regole generali.

Accesso alla DIS-COLL per Lavoratori Sportivi Dilettanti

A partire dal 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi dell’area dilettantistica titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa vengono iscritti alla Gestione Separata INPS e hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, inclusa la prestazione DIS-COLL.

Per accedere alla DIS-COLL, questi lavoratori devono soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 22/2015, tra cui lo stato di disoccupazione involontaria.

Il calcolo dell’importo della DIS-COLL si basa sul reddito imponibile ai fini previdenziali, derivante dai rapporti di collaborazione nell’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e nell’anno precedente. Questo reddito viene diviso per il numero di mesi di contribuzione, ottenendo così il reddito medio mensile:

  • Se il reddito medio mensile è pari o inferiore a 1.425,21 euro per l’anno 2024, l’indennità sarà pari al 75% di tale reddito.
  • Se il reddito medio mensile è superiore a 1.425,21 euro, l’indennità sarà calcolata come segue: 75% di 1.425,21 euro, più il 25% della differenza tra il reddito effettivo e 1.425,21 euro.

Esempio: Un giocatore dilettante di calcio, con un reddito imponibile ai fini previdenziali di 18.000 euro nel 2023 e 20.000 euro nel 2024, perde il suo contratto di collaborazione il 31 dicembre 2024. Il reddito complessivo su cui calcolare la DIS-COLL è di 38.000 euro (18.000 + 20.000). Supponiamo che abbia lavorato per 24 mesi (12 mesi per anno), il reddito medio mensile sarebbe di 1.583,33 euro (38.000 / 24). Pertanto, l’importo della DIS-COLL sarà calcolato come segue: (75% di 1.425,21 euro) + (25% di 158,12 euro) = 1.068,91 euro + 39,53 euro = 1.108,44 euro.

L’importo massimo mensile della DIS-COLL non può superare 1.550,42 euro per l’anno 2024, e la prestazione può essere corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi.

Svolgimento di Attività Sportiva Dilettantistica durante la Fruizione di NASpI o DIS-COLL

  • Percettori di NASpI: Se durante la fruizione della NASpI il lavoratore svolge attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, è tenuto a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante da tale attività.
  • Percettori di DIS-COLL: I lavoratori che percepiscono la DIS-COLL sono tenuti a comunicare il reddito annuo presunto solo nel caso in cui svolgano attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di attività parasubordinata durante la fruizione della prestazione.

Tuttavia, un’eccezione importante riguarda l’attività sportiva dilettantistica con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: in questo caso, l’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto sorge solo al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, tenendo conto dei compensi erogati dal 1° luglio 2023.

Conclusione

La Circolare n. 67 del 20 maggio 2024 rappresenta un importante passo avanti nel garantire adeguate tutele ai lavoratori sportivi, sia nel settore professionistico che dilettantistico. Attraverso l’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL, questi lavoratori possono ora beneficiare di prestazioni di disoccupazione, purché soddisfino i requisiti previsti.

È fondamentale comprendere le modalità di calcolo delle indennità, i requisiti contributivi e gli obblighi di comunicazione dei redditi presunti, al fine di beneficiare appieno di queste tutele. Seguendo attentamente le istruzioni fornite dall’INPS, i lavoratori sportivi possono ora contare su una rete di protezione più solida in caso di disoccupazione involontaria.

Questa guida approfondita mira a fornire una comprensione chiara e dettagliata delle novità introdotte dalla Circolare n. 67, al fine di consentire a tutti i lavoratori sportivi di accedere alle prestazioni a cui hanno diritto.


Domande e Risposte

D: Quali sono i requisiti per accedere alla NASpI per i lavoratori sportivi?
R: Per accedere alla NASpI, i lavoratori sportivi subordinati devono soddisfare due requisiti principali: lo stato di disoccupazione involontaria e il requisito contributivo. Quest’ultimo prevede l’accreditamento di almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati o accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

D: Come viene calcolato l’importo della NASpI per i lavoratori sportivi?
R: L’importo della NASpI viene calcolato in base alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore sportivo. Se la retribuzione è pari o inferiore a 1.425,21 euro per l’anno 2024 (importo aggiornato annualmente), l’indennità sarà pari al 75% di tale retribuzione. Se la retribuzione è superiore a tale importo, l’indennità sarà pari al 75% di 1.425,21 euro, più il 25% della differenza tra la retribuzione effettiva e 1.425,21 euro.

D: Quali sono i requisiti per accedere alla DIS-COLL per i lavoratori sportivi dilettanti?
R: Per accedere alla DIS-COLL, i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 22/2015, tra cui lo stato di disoccupazione involontaria.

D: Come viene calcolato l’importo della DIS-COLL per i lavoratori sportivi dilettanti?
R: L’importo della DIS-COLL si basa sul reddito imponibile ai fini previdenziali, derivante dai rapporti di collaborazione nell’anno civile di cessazione del lavoro e nell’anno precedente. Questo reddito viene diviso per il numero di mesi di contribuzione, ottenendo il reddito medio mensile. Se tale reddito è pari o inferiore a 1.425,21 euro per l’anno 2024, l’indennità sarà pari al 75% di tale reddito. Se superiore, l’indennità sarà calcolata come il 75% di 1.425,21 euro, più il 25% della differenza tra il reddito effettivo e 1.425,21 euro.

D: Quali sono gli obblighi di comunicazione dei redditi presunti durante la fruizione di NASpI o DIS-COLL?
R: I percettori di NASpI che svolgono attività sportiva dilettantistica con rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante da tale attività. I percettori di DIS-COLL devono comunicare il reddito annuo presunto solo nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di attività parasubordinata. Per l’attività sportiva dilettantistica con rapporto di collaborazione, l’obbligo di comunicazione scatta solo al superamento dei 5.000 euro annui.

Articoli correlati