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Indicazione flessibile ma specifica delle attività secondarie nello statuto associativo

14 Settembre, 2024

Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica e sto aggiornando il nostro statuto per conformarlo alle nuove disposizioni del D.lgs. n. 36/2021. Mi chiedo come dobbiamo indicare le attività secondarie e strumentali previste dall’art. 9: è necessario elencarle in modo dettagliato oppure possiamo utilizzare una descrizione più generica?

La questione sollevata tocca un punto importante nell’adeguamento degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche alle nuove normative. L’art. 9 del D.lgs. 36/2021, al comma 1, stabilisce chiaramente che l’esercizio di attività diverse da quelle principali è consentito solo se lo statuto lo prevede espressamente. Tuttavia, la legge non impone un elenco dettagliato e analitico di tali attività secondarie e strumentali. Ciò offre una certa flessibilità nella formulazione statutaria, ma richiede al contempo attenzione per evitare descrizioni troppo generiche che potrebbero essere contestate. La soluzione ottimale consiste nel trovare un equilibrio tra specificità e flessibilità. Si consiglia di evitare formule eccessivamente ampie come “l’associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi“, che potrebbero essere facilmente contestabili quanto alla rilevanza della “necessità” o “utilità” di attività non strettamente sportive. Invece, è preferibile adottare un approccio più strutturato: si può iniziare con un’elencazione delle principali attività secondarie che si intendono affiancare a quella sportiva, seguita da una formula di chiusura che lasci spazio a future integrazioni. Questo metodo permette di dimostrare la strumentalità delle attività elencate rispetto all’attività sportiva principale, mantenendo al contempo la possibilità di svolgere anche attività non esplicitamente menzionate, purché coerenti con le finalità associative e preventivamente approvate dall’organo competente secondo le previsioni statutarie. È fondamentale ricordare che la legge richiede che tali attività abbiano carattere sia secondario che strumentale rispetto all’attività sportiva principale. Questa formulazione bilanciata nello statuto garantisce conformità normativa, chiarezza operativa e flessibilità gestionale, permettendo all’associazione di adattarsi a future esigenze senza necessità di continue modifiche statutarie.

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