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Informativa sulle erogazioni pubbliche: obblighi e adempimenti 2025

8 Aprile, 2025

Il quadro normativo sulle erogazioni pubbliche, disciplinato dalla Legge 124/2017, impone precisi obblighi di trasparenza a carico di imprese ed enti non commerciali. Chi riceve contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da parte della Pubblica Amministrazione deve renderne conto attraverso specifiche modalità di comunicazione. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa, chi sono i soggetti obbligati e come adempiere correttamente.

Chi deve comunicare le erogazioni pubbliche

La normativa distingue chiaramente tra diverse categorie di soggetti obbligati, ognuna con specifiche modalità di adempimento:

Enti non commerciali:

  • Associazioni di protezione ambientale
  • Associazioni dei consumatori
  • ONLUS e fondazioni
  • Cooperative sociali a favore di stranieri

Imprese:

  • Società soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese
  • Soggetti che redigono il bilancio abbreviato
  • Micro imprese
  • Imprenditori individuali e società di persone

Le modalità e le tempistiche di pubblicazione variano significativamente tra le diverse categorie. Gli enti non commerciali pubblicano le informazioni sul proprio sito internet o su portali digitali analoghi entro il 30 giugno, mentre le imprese inseriscono l’informativa nella nota integrativa del bilancio entro il termine di approvazione dello stesso.

Quali erogazioni comunicare

Non tutte le somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione devono essere oggetto di informativa. La normativa riguarda specificamente “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Analizziamo nel dettaglio il significato di questa definizione:

Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti

Questi termini, pur con sfumature differenti, identificano tutte le forme di sostegno economico che un ente pubblico può erogare:

  • Sovvenzioni: finanziamenti a fondo perduto per specifiche attività di interesse pubblico
  • Sussidi: forme di sostegno economico a categorie svantaggiate o per attività meritevoli
  • Vantaggi: benefici economici anche indiretti, come l’utilizzo gratuito di beni pubblici
  • Contributi: erogazioni destinate a specifici progetti o iniziative
  • Aiuti: termine generico che include ogni forma di supporto economico

In denaro o in natura Il beneficio può consistere sia in un’erogazione monetaria diretta (bonifico, accredito) sia in vantaggi economicamente valutabili ma non monetari, come:

  • La concessione gratuita di immobili pubblici
  • La messa a disposizione di attrezzature o personale
  • L’erogazione di servizi senza corrispettivo
  • La cessione di beni a condizioni agevolate

Non aventi carattere generale

Questa specificazione è cruciale: l’obbligo di informativa riguarda solo i benefici “selettivi”, cioè quelli concessi a specifici soggetti attraverso un rapporto diretto con l’ente pubblico. Sono esclusi i vantaggi derivanti da norme generali applicabili a tutti i soggetti che soddisfano determinati requisiti oggettivi.

Privi di natura corrispettiva

Si escludono i rapporti di scambio in cui l’erogazione è la contropartita di una prestazione di beni o servizi. L’informativa riguarda quindi solo le erogazioni “unilaterali”, prive di contropartita diretta.

Privi di natura retributiva

Si escludono i compensi per attività lavorative o professionali svolte a favore dell’ente pubblico, che rappresentano la retribuzione per un’attività svolta, non un beneficio unilaterale.

Privi di natura risarcitoria

Si escludono gli importi erogati a titolo di risarcimento danni o indennizzo, che rappresentano una forma di compensazione per un pregiudizio subito, non un vantaggio economico.

Quali erogazioni non comunicare

Questo significa che sono esclusi dall’obbligo diverse tipologie di benefici:

Vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale

Si tratta di agevolazioni che non derivano da un rapporto diretto e bilaterale tra ente pubblico e beneficiario, ma sono accessibili a tutti i soggetti che soddisfano determinati requisiti oggettivi. Ad esempio:

  • Crediti d’imposta automatici previsti per intere categorie di contribuenti (come il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali)
  • Deduzioni o detrazioni fiscali previste dalla normativa generale (superbonus, ecobonus)
  • Contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza Covid a tutte le imprese di determinati settori
  • Tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
  • Agevolazioni per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori

Corrispettivi per prestazioni svolte

Si tratta di somme ricevute come contropartita di beni ceduti o servizi resi alla Pubblica Amministrazione. La normativa esclude questi importi perché non rappresentano un vantaggio unilaterale, ma il compenso di un rapporto contrattuale. Alcuni esempi:

  • Pagamenti per la fornitura di beni o servizi a enti pubblici
  • Compensi derivanti da appalti pubblici
  • Rimborsi per servizi erogati in convenzione con enti pubblici (come nel caso di strutture sanitarie o assistenziali)
  • Corrispettivi per sponsorizzazioni verso enti pubblici

Retribuzioni per incarichi ricevuti Si tratta di compensi percepiti per lo svolgimento di funzioni specifiche, anche di natura professionale, presso enti pubblici. Ad esempio:

  • Compensi per consulenze professionali
  • Gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni o organi collegiali
  • Compensi per incarichi di docenza presso enti pubblici
  • Retribuzioni per incarichi temporanei presso la Pubblica Amministrazione

Somme dovute a titolo di risarcimento

Riguardano importi erogati da enti pubblici non come agevolazione o vantaggio, ma come indennizzo per danni subiti. Ad esempio:

  • Risarcimenti per espropri
  • Indennizzi per danni derivanti da opere pubbliche
  • Somme riconosciute a seguito di sentenze sfavorevoli alla Pubblica Amministrazione
  • Risarcimenti per ritardi nei pagamenti da parte della PA

I contributi possono essere sia in denaro che in natura, come nel caso della messa a disposizione gratuita di un edificio pubblico. La forma dell’erogazione (finanziaria o fiscale, come i crediti d’imposta) non è rilevante ai fini dell’obbligo di trasparenza.

Secondo Assonime, i contributi associativi versati per l’adesione ad associazioni di categoria non rientrano nell’ambito di applicazione della norma. Analogamente, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il contributo del cinque per mille non è soggetto agli obblighi di pubblicità in quanto vantaggio a “carattere generale”.

Come rendicontare le erogazioni

La rendicontazione segue il criterio di cassa: vanno indicati gli importi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente e non quelli di competenza. Per i vantaggi non monetari, l’informativa va fornita nell’esercizio in cui sono fruiti o, nel caso di beni acquisiti gratuitamente, nell’esercizio di iscrizione in bilancio.

Per una corretta informativa, è consigliabile utilizzare un formato tabellare contenente:

  • Soggetto erogante
  • Importo dell’erogazione
  • Data di incasso
  • Causale dell’attribuzione
Soggetto erogante Importo dell’erogazione Data incasso Causale dell’attribuzione

Per le imprese che utilizzano la tassonomia XBRL nel bilancio 2024, è possibile inserire l’informativa:

  • Nel campo testuale specifico della tassonomia
  • In uno dei campi testuali generici nella nota integrativa
  • Per le micro imprese, nell’apposito campo testuale in calce allo Stato patrimoniale

Da quali enti pubblici consideriamo le erogazioni

L’obbligo di informativa riguarda esclusivamente le erogazioni provenienti da:

  • Pubbliche Amministrazioni italiane (ministeri, regioni, comuni, ecc.)
  • Enti pubblici economici
  • Ordini professionali
  • Società in controllo pubblico (escluse le quotate)
  • Associazioni, fondazioni ed enti privati con bilancio superiore a 500.000 euro finanziati principalmente da PA

Sono invece escluse le risorse provenienti da:

  • Soggetti pubblici di altri Stati europei o extraeuropei
  • Istituzioni europee

Semplificazioni e soglie di rilevanza

Una significativa semplificazione riguarda gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), per i quali è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa. A partire dalle erogazioni percepite nel 2023 (da rendicontare nel 2024), è venuto meno anche l’obbligo di dichiararne l’esistenza nella nota integrativa o sul sito internet.

La normativa prevede inoltre una soglia di rilevanza: gli obblighi di pubblicazione non si applicano quando l’importo complessivo dei contributi è inferiore a 10.000 euro. Esistono però diverse interpretazioni su come calcolare questa soglia:

  • Secondo il Ministero del Lavoro, il limite va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti
  • Secondo Assonime, il limite va riferito al totale dei vantaggi ricevuti da un medesimo soggetto

Sanzioni per inadempimento

Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione comporta sanzioni significative:

  • Sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (minimo 2.000 euro)
  • Sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione
  • Dopo 90 giorni dalla contestazione senza adempimento, restituzione integrale del beneficio

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni eroganti o dall’amministrazione vigilante.

Scadenze per la rendicontazione 2025

Nel 2025 devono essere rendicontate le somme percepite nel 2024, secondo questo calendario:

Per i soggetti che inseriscono l’informativa nella nota integrativa:

  • Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio: 30 aprile 2025
  • Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio: 30 giugno 2025

Per i soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet: 30 giugno 2025

Le società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono rendicontare le somme percepite nel periodo amministrativo cui si riferisce il bilancio, non nell’anno solare.

Si tratta di una normativa complessa ma fondamentale per garantire la trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, che richiede attenzione alle scadenze e alle modalità di comunicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Tabella riepilogativa degli adempimenti

Per facilitare la comprensione degli obblighi di informativa, di seguito una tabella riassuntiva che evidenzia per ciascuna categoria di soggetti le modalità, le tempistiche e le principali caratteristiche dell’adempimento:

Categoria di soggetti Modalità di pubblicazione Termine Soglia di esenzione Contenuto minimo dell’informativa
Enti non commerciali (associazioni ambientali, dei consumatori, ONLUS, fondazioni) Sito Internet proprio o portali digitali analoghi (anche pagina Facebook o sito della rete associativa) 30 giugno 2025 Erogazioni complessive inferiori a 10.000€ Soggetto erogante, importo, data di incasso, causale
Enti non commerciali che predispongono Nota integrativa Nota integrativa al bilancio Termine approvazione bilancio 2024 Erogazioni complessive inferiori a 10.000€ Soggetto erogante, importo, data di incasso, causale
Imprese (soggette a iscrizione nel Registro imprese) Nota integrativa al bilancio (anche consolidato) Termine approvazione bilancio 2024 Erogazioni complessive inferiori a 10.000€ Soggetto erogante, importo, data di incasso, causale
Imprese che redigono bilancio abbreviato Nota integrativa + Sito Internet o portali associazioni categoria Nota: termine approvazione bilancio<br>Sito: 30 giugno 2025 Erogazioni complessive inferiori a 10.000€ Soggetto erogante, importo, data di incasso, causale
Micro imprese Sito Internet o portali associazioni categoria + In calce allo Stato patrimoniale Sito: 30 giugno 2025<br>Bilancio: termine approvazione Erogazioni complessive inferiori a 10.000€ Soggetto erogante, importo, data di incasso, causale
Imprenditori individuali e società di persone Sito Internet o portali associazioni categoria 30 giugno 2025 Erogazioni complessive inferiori a 10.000€ Soggetto erogante, importo, data di incasso, causale

Note importanti:

  • Gli aiuti già presenti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) sono esenti dall’obbligo di informativa;
  • Le erogazioni vanno rendicontate secondo il criterio di cassa (quando effettivamente percepite);
  • Le sanzioni per inadempimento partono dall’1% degli importi ricevuti (minimo 2.000€) fino alla restituzione integrale in caso di persistente inadempimento.

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