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Investimenti 4.0: Analisi dei casi operativi della Comunicazione Preventiva dei Crediti d’Imposta

3 Maggio, 2024

Il Governo italiano, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti in beni strumentali e favorire la transizione digitale e green delle imprese, ha introdotto il credito d’imposta 4.0. Questa agevolazione fiscale, disciplinata dal Decreto Legge n. 59/2023, consente alle aziende di beneficiare di un credito d’imposta commisurato agli investimenti effettuati in specifiche categorie di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e sostenibile dei processi produttivi.

Al fine di monitorare l’impatto finanziario di questa misura e pianificare adeguatamente le risorse pubbliche, il legislatore ha previsto l’obbligo per le imprese di comunicare preventivamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) gli investimenti che intendono realizzare. Questa comunicazione preventiva, da effettuarsi tramite un apposito modello, ha sollevato diverse criticità interpretative e operative tra gli operatori del settore.

Nell’articolo, analizzeremo nel dettaglio le casistiche più complesse emerse in relazione alla comunicazione preventiva degli investimenti 4.0, proponendo soluzioni interpretative e fornendo esempi pratici per agevolare la comprensione delle nuove disposizioni normative.

Beni prenotati nel 2022 e consegnati nel 2023

Una delle principali questioni riguarda il trattamento dei beni strumentali prenotati nel 2022 e consegnati nel 2023. In questo caso, secondo l’interpretazione prevalente, tali investimenti sono da considerarsi come “beni targati 2022” e, pertanto, non necessitano della comunicazione preventiva al GSE. Sarà sufficiente effettuare la sola comunicazione consuntiva, ovvero quella successiva al completamento degli investimenti.

Esempio pratico: Un’azienda ha ordinato un macchinario 4.0 a dicembre 2022, con consegna prevista per aprile 2023. Poiché l’ordine è stato effettuato nel 2022, l’investimento rientra tra i “beni targati 2022” e non richiede la comunicazione preventiva, ma solo quella consuntiva dopo l’installazione del macchinario.

Beni investiti tra l’1 gennaio 2023 e il 29 marzo 2024

Per gli investimenti effettuati a partire dall’1 gennaio 2023 fino al 29 marzo 2024, il Decreto prevede l’invio della comunicazione al GSE esclusivamente a consuntivo, ovvero dopo il completamento degli investimenti. Tuttavia, se per tali investimenti è stato erroneamente inviato il modello di comunicazione precedente, è consigliabile procedere all’invio anche del nuovo modello, al fine di evitare potenziali contestazioni.

Beni acquistati parzialmente nel 2023

Un altro caso pratico da analizzare riguarda gli investimenti in beni strumentali acquistati parzialmente nel 2023 e completati successivamente. In questa situazione, sembra opportuno effettuare due distinte comunicazioni:

  1. Comunicazione a consuntivo per la parte di investimento realizzata nel 2023, da inviare entro il 29 marzo 2024.
  2. Comunicazione preventiva per la parte di investimento da realizzare successivamente al 30 marzo 2024.

Esempio pratico: Un’azienda acquista un impianto 4.0 da installare in due fasi, la prima nel 2023 e la seconda nel 2024. Per la parte di investimento realizzata nel 2023, dovrà inviare la comunicazione a consuntivo entro il 29 marzo 2024. Per la parte di investimento da completare nel 2024, dovrà inviare la comunicazione preventiva prima dell’avvio della seconda fase.

Periodo di realizzazione: data di inizio

Un altro aspetto critico riguarda l’individuazione della data di inizio del periodo di realizzazione degli investimenti, ai fini della comunicazione preventiva. Non essendoci indicazioni precise nella norma, alcune interpretazioni suggeriscono di considerare come data di inizio quella della firma del contratto o dell’ordine di acquisto, in quanto rappresenta l’impegno giuridicamente vincolante all’investimento. Altre interpretazioni ritengono che la prima fattura di acquisto possa essere considerata una data di inizio più appropriata.

Esempio pratico: Un’impresa stipula un contratto per l’acquisto di un macchinario 4.0 il 1° aprile 2024, con prima fattura di acconto emessa il 15 maggio 2024. In questo caso, la data di inizio del periodo di realizzazione potrebbe essere individuata nella data di firma del contratto (1° aprile 2024) oppure nella data della prima fattura (15 maggio 2024).

Timing della comunicazione preventiva

Strettamente connesso al punto precedente è il tema del timing per l’invio della comunicazione preventiva. Secondo alcune interpretazioni, la comunicazione dovrebbe essere effettuata prima della firma dell’ordine di acquisto o del contratto, in analogia con quanto avviene per l’agevolazione “Sabatini”. Altre letture, come quella di Assonime, ritengono ragionevole l’invio della comunicazione entro un congruo termine dalla stipula del contratto o dall’ordine di acquisto.

Esempio pratico: Un’azienda stipula un contratto per l’acquisto di un macchinario 4.0 il 1° aprile 2024. Secondo l’interpretazione più restrittiva, la comunicazione preventiva dovrebbe essere inviata prima della firma del contratto. Secondo l’interpretazione più flessibile, la comunicazione potrebbe essere inviata entro un congruo termine dalla firma, ad esempio entro il 30 aprile 2024.

Conclusione

L’introduzione della comunicazione preventiva degli investimenti 4.0 rappresenta una novità importante per le imprese che intendono beneficiare dei crediti d’imposta previsti dalla normativa. Tuttavia, le disposizioni normative hanno sollevato diverse criticità interpretative e operative, soprattutto in relazione al timing della comunicazione, alla definizione del periodo di realizzazione e al trattamento di specifiche casistiche.

In attesa di eventuali chiarimenti ufficiali da parte delle autorità competenti, gli operatori sono chiamati ad adottare un approccio prudenziale e ragionevole, basato sulle interpretazioni prevalenti e sulle best practice del settore. È fondamentale monitorare costantemente gli aggiornamenti normativi e le indicazioni fornite dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria, al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni e evitare potenziali contestazioni.


Domande e Risposte

D: Quali sono le casistiche più critiche in relazione alla comunicazione preventiva degli investimenti 4.0?

R: Le principali casistiche critiche riguardano: il trattamento dei beni prenotati nel 2022 e consegnati nel 2023, gli investimenti effettuati tra l’1 gennaio 2023 e il 29 marzo 2024, la definizione della data di inizio del periodo di realizzazione e il timing per l’invio della comunicazione preventiva.

D: Come devono essere trattati i beni prenotati nel 2022 e consegnati nel 2023?

R: Tali beni sono considerati “beni targati 2022” e, pertanto, non necessitano della comunicazione preventiva, ma solo della comunicazione consuntiva dopo il completamento degli investimenti.

D: Per gli investimenti effettuati tra l’1 gennaio 2023 e il 29 marzo 2024, quando va inviata la comunicazione?

R: Per questi investimenti, il Decreto prevede l’invio della comunicazione esclusivamente a consuntivo, ovvero dopo il completamento degli investimenti. Tuttavia, se è stato erroneamente inviato il modello precedente, è consigliabile inviare anche il nuovo modello.

D: Cosa si intende per “periodo di realizzazione” e come va individuata la data di inizio?

R: Il periodo di realizzazione è il lasso di tempo in cui vengono effettuati gli investimenti. La data di inizio potrebbe essere individuata nella firma del contratto o dell’ordine di acquisto, in quanto rappresenta l’impegno giuridicamente vincolante, oppure nella data della prima fattura di acquisto.

D: Quando è consigliabile inviare la comunicazione preventiva?

R: Secondo alcune interpretazioni, la comunicazione andrebbe inviata prima della firma dell’ordine di acquisto o del contratto. Altre letture, come quella di Assonime, ritengono ragionevole l’invio entro un congruo termine dalla stipula del contratto o dall’ordine di acquisto.

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