Negli ultimi provvedimenti di legge è emersa una nuova agevolazione sull’IRES che premia le imprese intenzionate a rafforzare la propria struttura finanziaria. Nel concreto, si applica un’aliquota ridotta su parte del reddito fiscale 2024, purché venga creata una riserva speciale a difesa del patrimonio e degli investimenti. Tuttavia, il vantaggio può venire meno se questa riserva viene meno o non viene adeguatamente ripristinata entro il 2026. Con questo articolo approfondiremo i principali requisiti di legge, le condizioni di decadenza del beneficio e i relativi impatti fiscali.
Origine della misura agevolata
La base normativa risiede nei commi da 436 a 444 dell’art. 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), dove sono stati introdotti meccanismi di premialità fiscale. L’impresa che decide di accantonare almeno l’80% degli utili prodotti nel periodo d’imposta 2024 in una specifica riserva, e successivamente utilizza una parte di tali somme per progetti di potenziamento (come investimenti strategici in beni strumentali o il rafforzamento dell’organico), può applicare un’aliquota IRES ridotta al 20%, cioè con uno sconto di 4 punti rispetto al valore ordinario.
Questa opportunità si collega alla volontà del legislatore di spingere le società a investire concretamente in modernizzazione e crescita. La riduzione d’imposta rappresenta un incentivo importante, ma per ottenerla è necessario rispettare precise condizioni, sia nella fase iniziale di accantonamento degli utili sia in quella successiva di mantenimento della riserva.
Utilizzo della riserva senza perdere il beneficio
Una delle domande più frequenti riguarda l’eventuale uso di queste somme per finalità diverse, come la copertura di perdite o l’aumento gratuito del capitale sociale. In linea di principio, se la riserva serve a sostenere il fabbisogno aziendale in momenti di criticità, non si decade automaticamente dal beneficio. Tuttavia, la legge richiede un atto di ricostituzione di questo “fondo” entro il 31 dicembre 2026.
È cruciale evidenziare che la natura straordinaria di queste riserve impone un monitoraggio costante: se l’impresa attinge dal patrimonio destinato all’agevolazione, deve ricalcolare i flussi disponibili e capire come ricollocare gli utili o le nuove risorse per riportare la riserva al livello richiesto.
Cause di decadenza e conseguenze fiscali
Il legislatore ha individuato un elenco di cause di decadenza che portano alla revoca dell’agevolazione e al recupero dell’imposta ordinaria. Fra i motivi più rilevanti, rientrano:
- Distribuzione degli utili accantonati in esercizi precedenti, se non è avvenuta la tempestiva ricostituzione della riserva.
- Dismissione o destinazione dei beni acquistati con le risorse agevolate a finalità estranee rispetto all’esercizio d’impresa.
- Trasferimento di beni all’estero in assenza di strutture produttive reali nel Paese di destinazione.
Se l’impresa incorre in una delle situazioni sopracitate e non regolarizza la riserva entro i termini, scatta la decadenza. Oltre alla perdita del beneficio, si aggiunge anche la differenza d’imposta che va a ricalcolare l’aliquota IRES in misura piena più eventuali sanzioni e interessi.
Tempistiche e strategie di ricostituzione
Per evitare la perdita dell’agevolazione, occorre consolidare la riserva entro il 31 dicembre 2026. Ciò significa che entro tale data, qualora si sia prelevato un importo in precedenza, l’azienda dovrà accantonare un importo pari a quanto “consumato”.
Per chiarire, se nell’esercizio 2025 l’impresa usa una parte della riserva per coprire perdite, dovrà al più presto ricostituire il valore originario. In questo modo, resterà intatto il requisito di “stabilità patrimoniale” collegato al regime agevolato.
Esempio pratico
Supponiamo che una società abbia accantonato inizialmente 100.000 euro di utile a riserva. Nel 2025 utilizza 20.000 euro per coprire una perdita straordinaria. Se, entro il 2026, la società non ha reintegrato gli stessi 20.000 euro, perderà il diritto all’aliquota agevolata sull’intero importo e sarà costretta a versare la differenza con l’aliquota IRES ordinaria, unitamente a interessi e sanzioni.
Investimenti coperti dalla riserva
L’investimento in beni strumentali rientra spesso tra i primi obiettivi finanziati con queste riserve. In alcuni casi, anche il potenziamento di risorse umane attraverso l’incremento dell’organico è considerato valido. L’importante è che le spese rientrino in un progetto di crescita aziendale e non vengano immediatamente dismesse prima del termine fissato dalla normativa.
Se i beni vengono sostituiti con altri di pari natura e funzione, la legge consente di non perdere il vantaggio, a condizione che la finalità resti quella dello sviluppo imprenditoriale.
Schema di Sintesi
In sintesi | |
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Origine Normativa | Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), commi 436-444 |
Agevolazione IRES | Riduzione dell’aliquota al 20% (sconto 4 punti) |
Condizione Principale | Accantonamento dell’80% degli utili 2024 in riserva speciale |
Finalità Legislative | Incentivare investimenti in modernizzazione e crescita aziendale |
Utilizzo della Riserva | Consentito per esigenze aziendali, con obbligo di ricostituzione entro il 2026 |
Cause di Decadenza | – Distribuzione utili non ricostituiti – Dismissione beni agevolati – Trasferimento beni all’estero senza strutture produttive |
Conseguenze Fiscali | Perdita agevolazione, ricalcolo IRES ordinaria, sanzioni e interessi |
Investimenti Coperti | Beni strumentali, potenziamento organico, progetti di crescita aziendale |
Termine Ultimo Ricostituzione | 31 dicembre 2026 |
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