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IRES premiale: Distribuire le riserve precedenti al 2024 non intralcia l’agevolazione

27 Gennaio, 2025

La Legge di Bilancio ha introdotto un’opportunità fiscale per le imprese che decidono di accantonare almeno l’80% degli utili dell’esercizio 2024 in una riserva speciale, ottenendo un’aliquota Ires ridotta. Sin dalla pubblicazione della norma ci si è domandati se distribuire adesso le riserve accumulate fino al 2023 potesse configurare un comportamento elusivo. Le analisi finora condotte suggeriscono che la legge non pone alcun divieto esplicito a riguardo: le risorse già formate in passato possono essere erogate ai soci senza pregiudicare il beneficio futuro, a patto di rispettare poi l’obbligo di vincolare l’80% degli utili del 2024.

Il contesto normativo

La spinta a rafforzare il patrimonio sociale viene da diversi interventi legislativi, ma si è concretizzata in maniera più netta con l’ultima legge di Bilancio, che introduce un’aliquota Ires ridotta per chi conserva una porzione rilevante degli utili all’interno dell’impresa. A fronte di un’aliquota standard più elevata, viene accordato uno sconto fiscale se l’utile generato nell’esercizio 2024 viene bloccato in una riserva dedicata (pari all’80% di tale utile). L’idea è incentivare la capitalizzazione societaria, sulla scia di quanto già sperimentato con l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) e con altre misure varate negli ultimi anni.

L’articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) disciplina la rilevanza fiscale dei dividendi e delle riserve, definendo in quali casi vadano tassati e stabilendo la distinzione tra utili distribuiti e altri tipi di riserve patrimoniali. Rimane valido anche il quadro previsto dal DL 34/2019, che aveva introdotto modifiche al regime di tassazione dei redditi d’impresa e altre misure di stimolo alla crescita.

Perché distribuire le riserve fino al 2023 non è considerato elusivo

Le preoccupazioni sulla “manovra abusiva” nascevano dal timore che erogare i dividendi riferiti a periodi precedenti potesse vanificare la ratio della nuova norma. In realtà, la legge si concentra specificamente sugli utili prodotti nel 2024 e li vincola a uno scopo preciso, senza toccare in modo esplicito le riserve pregresse. Se la società dispone di utili accumulati prima del 2024, è libera di distribuirli senza perdere l’accesso all’aliquota Ires scontata, sempreché in futuro si rispetti la condizione di destinare l’80% degli utili del 2024 in una riserva che non sarà immediatamente divisibile.

Gli interventi dell’Amministrazione finanziaria, come le circolari (ad esempio 93/E del 2016 e 12/E del 2019), sottolineano da tempo l’importanza di evitare che operazioni societarie siano realizzate al solo scopo di aggirare la normativa fiscale, ma in questo caso non si riscontra una contraddizione. Il sistema premiale, infatti, è costruito proprio sul vincolo futuro di accantonamento, senza imporre retroattivamente alcun blocco alle somme già esistenti.

Gli aspetti operativi e le prossime indicazioni

Sebbene il quadro risulti già abbastanza chiaro, è atteso un decreto ministeriale di prossima emanazione che fornirà precisazioni puntuali sulle procedure e sui calcoli. Nel frattempo, chi valuta la distribuzione di riserve formate fino al 2023 dovrebbe agire con criteri di trasparenza e con un’adeguata rendicontazione societaria, così da mostrare in modo chiaro l’origine delle somme distribuite e la finalità delle riserve che verranno costituite con gli utili 2024.

Non emergono, al momento, indicazioni ministeriali che condannino la distribuzione di riserve pregresse, poiché la finalità primaria della norma (ossia garantire che una quota degli utili futuri resti vincolata per rafforzare la struttura finanziaria dell’impresa) non viene pregiudicata dalla libera gestione delle disponibilità precedenti.

Esempi pratici

Si pensi a una SRL che nel 2023 abbia in bilancio 200.000 euro di riserve accumulate negli anni precedenti. Entro il 2024, la società decide di distribuirne 100.000 ai soci, lasciando inalterato il resto. Questa operazione, sebbene riduca le riserve disponibili, non mette in discussione il regime Ires agevolato, purché la SRL, al momento della chiusura del bilancio 2024, destini esattamente l’80% dell’utile 2024 a una riserva non distribuibile.

Un’altra impresa, con riserve piuttosto ingenti, sceglie di continuare a tenere ferma gran parte delle somme accumulate sino al 2023, preferendo distribuire ai soci solo una minima parte. Questa decisione può rivelarsi un vantaggio strategico sul piano finanziario, poiché la società mostra ai potenziali investitori di avere un elevato patrimonio netto. Al contempo, la presenza di riserve pregresse non influisce negativamente sulla possibilità di beneficiare dell’aliquota premiale, che resta subordinata alla gestione degli utili del 2024.

Conclusioni e raccomandazioni

L’attuale orientamento interpretativo fa pensare che non si configurino profili di elusione nel distribuire le riserve fino al 2023, purché si rispetti la regola di accantonamento degli utili 2024. È comunque opportuno adottare procedure documentali precise, per dimostrare che le somme erogate derivano da risorse precedenti e che verrà pienamente rispettato il vincolo dell’80%. Questo approccio previene contestazioni legate a un utilizzo distorto delle norme e prepara l’impresa a beneficiare di un’agevolazione fiscale potenzialmente vantaggiosa.

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