Il disegno di legge AS 1376, attualmente all’esame del Senato, rappresenta un significativo passo avanti nell’adeguamento della normativa italiana alle indicazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 6 febbraio 2025. La riforma interviene sulle modalità di esecuzione degli accessi, ispezioni e verifiche fiscali, con particolare attenzione alla tutela del domicilio, delle libertà personali e della privacy dei contribuenti.
La sentenza Italgomme e la necessità di intervento
La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha recentemente condannato l’Italia nella cosiddetta “sentenza Italgomme pneumatici S.r.l.”, evidenziando un palese contrasto tra la normativa domestica e la prassi accertativa italiana rispetto alle libertà fondamentali garantite a livello europeo.
I giudici hanno rilevato due criticità principali: una scarsa attenzione al principio di proporzionalità tra scopo da perseguire e metodologie adottate, e l’assenza di un’adeguata tutela giurisdizionale in caso di accesso al domicilio, compresa la protezione della riservatezza della corrispondenza e della privacy.
L’attuale sistema italiano non consente l’impugnazione immediata degli atti endoprocedimentali, relegando la possibilità di contestazione solo alla fase conclusiva del procedimento con l’impugnazione dell’atto impositivo. Questa impostazione, secondo la CEDU, non garantisce una protezione efficace dei diritti fondamentali dei contribuenti durante le fasi ispettive.
Le innovazioni del disegno di legge
Il disegno di legge in discussione interviene su due fronti principali:
- Modifica delle norme esistenti: integrazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/1972, nel D.P.R. n. 600/1973 e nella legge n. 4/1929, rafforzando gli obblighi di motivazione per le autorizzazioni agli accessi domiciliari;
- Introduzione di nuove tutele: creazione dell’art. 52-bis nel decreto IVA, che introduce per la prima volta la possibilità di impugnazione autonoma e immediata degli atti endoprocedimentali relativi ad accessi domiciliari e acquisizioni documentali.
Rafforzamento delle motivazioni per gli accessi
La prima significativa innovazione riguarda l’accesso nei locali adibiti anche ad abitazione. In questi casi, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica dovrà contenere una specifica motivazione basata sulle risultanze acquisite allo stato delle verifiche tributarie.
Questo requisito si applica indipendentemente dal fatto che le attività ispettive siano condotte dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. L’obbligo di motivazione rafforzata mira a garantire un’adeguata identificazione delle condizioni che legittimano l’intervento potenzialmente lesivo della sfera privata del contribuente.
Analoga tutela è prevista per gli accessi presso abitazioni non adibite alla custodia della contabilità, nonché nei casi di perquisizioni personali, apertura coattiva di contenitori e richiesta di notizie coperte da segreto professionale durante l’accesso.
L’introduzione della tutela giurisdizionale immediata
La vera rivoluzione del disegno di legge è rappresentata dall’introduzione dell’art. 52-bis nel D.P.R. n. 633/1972, rubricato “Tutela giurisdizionale in materia di accessi domiciliari e acquisizioni documentali”.
Questa disposizione consente al contribuente di attivare un’immediata azione difensiva in caso di:
- Accesso presso locali adibiti, in tutto o in parte, ad abitazione;
- Perquisizioni personali durante l’accesso;
- Apertura coattiva di contenitori (pieghi sigillati, borse, casseforti, ecc.);
- Acquisizione di documenti o notizie coperti da segreto professionale.
In particolare, entro 20 giorni dall’esecuzione di tali attività, l’interessato potrà proporre un’istanza motivata al presidente della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria.
L’accoglimento dell’istanza comporterebbe la dichiarazione di inutilizzabilità delle risposte fornite dal contribuente e della documentazione acquisita durante l’accesso.
Aspetti procedurali della nuova tutela
Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
- Notifica dell’istanza all’ufficio dell’ente impositore procedente;
- Possibilità per l’ente di depositare memorie e documenti entro 20 giorni dalla notifica;
- Fissazione della trattazione nella prima camera di consiglio utile, con comunicazione alle parti almeno 10 giorni prima;
- Decisione collegiale formalizzata con sentenza.
La norma prevede anche l’ipotesi di carenza di giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria, stabilendo che in tal caso le istanze debbano essere presentate al Tribunale territorialmente competente, che provvederà secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.
Valutazione complessiva della riforma
L’intervento legislativo rappresenta un importante passo avanti nell’allineamento della normativa italiana agli standard europei di tutela dei diritti fondamentali. La possibilità di impugnare immediatamente gli atti endoprocedimentali costituisce una svolta significativa nel sistema di garanzie del contribuente.
Tuttavia, la riforma necessita di ulteriori chiarimenti e integrazioni per risolvere le questioni aperte e garantire un equilibrio tra l’efficienza dell’azione amministrativa e la tutela dei diritti individuali. In particolare, sarebbe opportuno definire legislativamente gli effetti dell’istanza di annullamento sull’attività ispettiva in corso e ampliare espressamente l’ambito soggettivo della notifica includendo la Guardia di Finanza.
Il disegno di legge AS 1376 segna comunque un importante progresso verso un sistema fiscale più rispettoso delle libertà fondamentali, in linea con gli standard europei e con i principi costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
In sintesi
IN SINTESI Qual è il contesto che ha reso necessario il disegno di legge AS 1376? La condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza “Italgomme” ha evidenziato gravi carenze nella normativa fiscale italiana in tema di accessi domiciliari, soprattutto per la mancanza di proporzionalità e tutela giurisdizionale. Quali criticità ha rilevato la CEDU nella normativa italiana? L’assenza di tutela giurisdizionale immediata contro gli accessi domiciliari e l’insufficiente motivazione delle ispezioni fiscali hanno portato la Corte a ritenere che il sistema italiano non protegga adeguatamente la privacy e i diritti fondamentali del contribuente. Quali innovazioni introduce il disegno di legge? Il testo rafforza l’obbligo di motivazione per gli accessi nei luoghi di abitazione e introduce un nuovo articolo, il 52-bis, che consente l’impugnazione autonoma e immediata degli atti ispettivi invasivi, garantendo così una tutela giurisdizionale effettiva. In cosa consiste il rafforzamento della motivazione degli accessi? Ogni accesso in locali anche parzialmente abitativi dovrà essere autorizzato con motivazione specifica da parte del Procuratore della Repubblica, sulla base degli elementi acquisiti fino a quel momento nelle indagini fiscali. Qual è la novità più rilevante del disegno di legge? L’introduzione dell’art. 52-bis consente al contribuente di presentare un’istanza di annullamento dell’autorizzazione entro 20 giorni dall’accesso, con effetti diretti sull’utilizzabilità delle prove raccolte. Come si articola il nuovo procedimento di tutela giurisdizionale? Il contribuente notifica l’istanza all’ente impositore, che può replicare entro 20 giorni; la Corte tributaria decide in camera di consiglio, o in alternativa il Tribunale civile, se manca la giurisdizione tributaria. Qual è la valutazione complessiva della riforma? Si tratta di un progresso significativo verso una maggiore tutela dei diritti fondamentali dei contribuenti, anche se sono necessari chiarimenti sull’impatto dell’impugnazione sulle ispezioni in corso e sull’inclusione esplicita della Guardia di Finanza tra i destinatari della notifica. |