L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è una delle principali fonti di entrate per lo stato, ma è anche uno degli ambiti più soggetti a tentativi di evasione fiscale. Negli ultimi anni, l’Amministrazione Finanziaria ha intensificato i controlli per contrastare le frodi IVA, focalizzandosi su indicatori come la mancanza di una sede operativa effettiva e di personale dipendente. Questi elementi possono suggerire che le operazioni commerciali non sono state effettivamente realizzate dal soggetto che ha emesso la fattura, configurando una possibile frode. La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di tali indizi, l’Amministrazione deve provare la frode, mentre il contribuente deve dimostrare di aver agito con la massima diligenza possibile per evitare di essere coinvolto in un’evasione fiscale. Questo articolo esplora in dettaglio come l’assenza di personale e di una struttura operativa adeguata possano essere segnali di allarme e come il contribuente possa difendersi dimostrando la propria diligenza.
L’importanza della Struttura Operativa
Nel contesto delle operazioni soggettivamente inesistenti, si parla di una situazione in cui i beni o servizi non provengono dal soggetto emittente la fattura, ma da un altro operatore economico. La mancanza di una struttura operativa adeguata, come locali, mezzi di produzione, personale e utenze, è un indizio cruciale di questa inesistenza.
La Cassazione (sentenza n. 9851/2018) ha stabilito che tale assenza può legittimamente portare a inferire che l’operazione non sia stata realizzata dal soggetto indicato nella fattura. Questo non significa, però, che l’Amministrazione Finanziaria debba identificare il vero soggetto coinvolto, ma solo che l’operazione commerciale non corrisponde alla realtà documentata.
L’Onere della Prova
L’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di dimostrare che l’operazione documentata dalla fattura è fittizia, utilizzando elementi presuntivi o indiziari. Questi devono condurre a concludere, attraverso un procedimento logico, che l’operazione non è stata realizzata dal soggetto documentalmente responsabile.
La giurisprudenza italiana e comunitaria (CGUE, Ppuh, C-277/14; Kemwater ProChemie, C-281/20) ha chiarito che la prova della frode non richiede la dimostrazione della partecipazione del contribuente all’accordo criminoso, ma solo la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisce in un’evasione fiscale. Ciò significa che il contribuente deve essere in grado di “sapere o dover sapere” che l’operazione è parte di un’evasione fiscale, con un livello di diligenza che varia a seconda della professionalità richiesta per l’attività svolta e del contesto in cui si opera.
La Diligenza del Contribuente
Quando emergono indizi di evasione IVA, il contribuente deve dimostrare di aver agito con la diligenza massima esigibile, adottando misure adeguate per verificare l’effettiva operatività del fornitore. Questo non significa eseguire verifiche complesse o approfondite che spettano all’Amministrazione Finanziaria, ma piuttosto agire con una diligenza proporzionata alle circostanze e alla propria professionalità.
La Cassazione (sentenza n. 26326/2024) ha recentemente ribadito che, in presenza di indizi di frode, non è giustificabile la mancata verifica dell’effettiva operatività delle società con cui si intrattengono rapporti commerciali.
Esempi Pratici di Diligenza
Per illustrare come la diligenza massima possa essere applicata, consideriamo un esempio pratico. Un’azienda che riceve fatture da un fornitore non noto, con sede operativa in un indirizzo che risulta essere solo una cassetta postale, deve agire con cautela. Potrebbe richiedere referenze, visitare la sede operativa, verificare il personale impiegato, e analizzare i documenti commerciali per assicurarsi che l’operazione sia reale.
Se, ad esempio, il fornitore non ha dipendenti, ma emette fatture per servizi che richiedono personale qualificato, questo potrebbe essere un indizio di frode.
La Soluzione: Dimostrazione della Diligenza
Una volta che l’Amministrazione Finanziaria ha accertato la frode, il contribuente deve dimostrare di non essere consapevole di partecipare a un’evasione fiscale. Questo richiede di provare che l’operazione è effettivamente avvenuta tra i soggetti indicati nella fattura, con evidenze che vadano oltre la semplice regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti.
La diligenza massima esigibile deve essere dimostrata tramite criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto. La Cassazione (sentenza n. 26326/2024) ha chiarito che, in presenza di indizi di frode, la mancata verifica dell’effettiva operatività delle società non può essere giustificata sul piano della diligenza richiesta.
Conclusione
In conclusione, la mancanza di una struttura operativa adeguata e di personale dipendente sono elementi che possono far sospettare una frode IVA. L’Amministrazione Finanziaria deve provare che l’operazione non è stata realizzata dal soggetto emittente della fattura, mentre il contribuente deve dimostrare di aver agito con la massima diligenza possibile per evitare di essere coinvolto in tali frodi.