Un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati durante la conversione del Decreto Salva Infrazioni (D.L. n. 131/2024) ha introdotto una significativa modifica fiscale che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. Questa novità riguarda l’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che escludeva da IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali veniva versato solo il rimborso dei costi del personale. Con questa abrogazione, i distacchi di personale saranno soggetti a IVA, anche se effettuati a fronte del mero rimborso dei costi del personale distaccato.
Distacco del personale soggetto ad Iva
L’emendamento al decreto Salva Infrazioni interviene su una questione di rilevanza fiscale riguardante i distacchi di personale, introducendo un cambiamento significativo nel trattamento IVA di tali operazioni. Fino ad oggi, l’esclusione da IVA era prevista quando il distacco avveniva a fronte del solo rimborso dei costi del personale; tuttavia, a partire dal 2025, questa prassi verrà modificata, creando un impatto significativo per le aziende e i professionisti del settore.
Orientamenti della Giurisprudenza e della Prassi
La decisione di abrogare l’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988 è stata influenzata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso San Domenico Vetraria (causa C-94/19 dell’11 marzo 2020). I giudici comunitari hanno stabilito che il distacco di personale è una prestazione imponibile ai fini IVA, anche se effettuata a fronte del mero rimborso dei costi. Questa sentenza ha sollevato dubbi sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto comunitario, portando a una serie di ordinanze da parte della Corte di Cassazione italiana che hanno confermato l’incompatibilità dell’articolo 8, comma 35, con il diritto comunitario.
Il Nesso Diretto tra Prestazione e Controprestazione
L’elemento chiave della sentenza è l’esistenza di un “nesso diretto” tra la prestazione e la controprestazione, che implica che il distacco di personale deve essere considerato come una prestazione imponibile a prescindere dall’importo del corrispettivo. Questo significa che non è rilevante se il corrispettivo corrisponde, supera o è inferiore ai costi sostenuti dal soggetto passivo.
Differenze Interpretative
Prima della sentenza della Corte di Giustizia, l’orientamento della Suprema Corte italiana non era univoco. Alcune sentenze sostenevano che solo la somma eccedente il rimborso dei costi del personale fosse soggetta a IVA, mentre altre affermavano che l’intero importo fosse imponibile se il rimborso fosse superiore o inferiore al costo del personale. La giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988 è recessivo rispetto alla disciplina comunitaria, e solo l’esistenza di un nesso diretto tra le prestazioni determina l’esenzione o meno da IVA.
Effetti dell’Abrogazione
L’emendamento al decreto Salva Infrazioni stabilisce che l’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988 si applica ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, i comportamenti adottati dai contribuenti prima di tale data, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia o alla precedente normativa, saranno fatti salvi se non sono intervenuti accertamenti definitivi.
Efficacia Temporale della Sentenza
L’Associazione Assonime ha osservato che, in linea di principio, le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia retroattiva, ma l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti impone che solo successivamente alla modifica dell’articolo 8, comma 35, la sentenza possa produrre effetti nell’ordinamento nazionale. Questo è stato il caso anche di altre modifiche fiscali, come quella relativa alle lezioni impartite dalle scuole guida per il conseguimento delle patenti non professionali, che sono state escluse dall’esenzione IVA a decorrere dal 1° gennaio 2020.