info@studiopizzano.it

Chiama: 0825 1686748

La Cassazione chiarisce: la domanda di rottamazione estingue immediatamente il giudizio pendente

14 Settembre, 2024

La Corte di Cassazione, con l‘ordinanza n. 24428 dell’11 settembre 2024, ha enunciato un principio di diritto di grande rilevanza in merito agli effetti della domanda di rottamazione dei ruoli (ex L. 197/2022) sui giudizi pendenti. Secondo la Suprema Corte, l’estinzione del giudizio va dichiarata immediatamente, senza attendere il pagamento di tutte le rate, poiché il procedimento si perfeziona con la presentazione della domanda e l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi. Questa interpretazione ha importanti conseguenze per i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata.

Il contenuto della norma

L’art. 1 comma 236 della L. 197/2022 prevede che il debitore, nella dichiarazione di adesione alla rottamazione, indichi l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella definizione e assuma l’impegno a rinunciarvi. A seguito del deposito in giudizio della copia della dichiarazione, il processo viene sospeso nelle more del pagamento delle somme dovute. L’estinzione del giudizio è subordinata all‘effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

L’interpretazione della Cassazione

La Cassazione ritiene che il perfezionamento della definizione, a cui è subordinata l’estinzione, coincida con l’accettazione da parte dell‘Agente della Riscossione della domanda del contribuente, che contiene l‘impegno alla rinuncia ai giudizi. Il pagamento delle somme dovute attiene all’adempimento della definizione, che in caso di inadempimento determina la perdita di efficacia della stessa, come previsto dal comma 244 dell’art. 1.

Pertanto, presentata la domanda di rottamazione, il processo si sospende fino a quando il debitore produce la documentazione attestante i pagamenti effettuati fino a quel momento. Se ciò non avviene, la sospensione è revocata e si decide il merito.Secondo la Suprema Corte, non ha senso prevedere la revoca della sospensione in caso di mancata produzione dei bollettini di pagamento, poiché ciò imporrebbe l’esame del merito del contenzioso, vanificando l’impegno alla rinuncia assunto dal contribuente con la domanda di rottamazione.

Le conseguenze per il contribuente

La Cassazione attribuisce grande rilievo all’impegno alla rinuncia ai giudizi assunto dal contribuente con la presentazione della domanda di rottamazione. Di conseguenza, una volta dichiarata l’estinzione del giudizio, se il contribuente non paga le rate restanti, non potrà più contestare alcunché, poiché l’estinzione è considerata corretta e conseguente alla domanda stessa.

L’inadempimento nel pagamento delle rate successive alla dichiarazione di estinzione del giudizio è valutato dal legislatore solo sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio a cui la parte si è impegnata a rinunciare.Secondo la Cassazione, questa interpretazione non determina una lesione del diritto di difesa del contribuente, poiché egli, con la presentazione della domanda di definizione agevolata, ha scelto esplicitamente di ottenere un esito concordato sul contenzioso, escludendo definitivamente la prosecuzione del percorso processuale.

Esempi pratici

Supponiamo che un contribuente abbia un contenzioso pendente con l’Agenzia delle Entrate per un debito di 50.000 euro. Decide di aderire alla rottamazione dei ruoli, presentando la relativa domanda e assumendo l’impegno a rinunciare al giudizio.

Secondo l‘interpretazione della Cassazione, il giudice deve dichiarare immediatamente l’estinzione del processo, senza attendere il pagamento di tutte le rate. Se il contribuente, dopo la dichiarazione di estinzione, non riesce a pagare le rate successive, non potrà più contestare il debito, poiché l’estinzione è considerata corretta e conseguente alla domanda di rottamazione.

Un altro esempio potrebbe riguardare un‘impresa con un contenzioso tributario di 100.000 euro. L‘impresa aderisce alla rottamazione, ma dopo il pagamento della prima rata, si trova in difficoltà finanziarie e non riesce a pagare le rate successive. In base al principio enunciato dalla Cassazione, l‘impresa non potrà più far valere le proprie ragioni nel giudizio, poiché questo è stato dichiarato estinto a seguito della presentazione della domanda di rottamazione.

Conclusioni

La pronuncia della Cassazione ha un impatto significativo sui contribuenti che aderiscono alla rottamazione dei ruoli. Presentando la domanda di definizione agevolata con l‘impegno alla rinuncia al contenzioso, il contribuente si espone al rischio di non poter più far valere le proprie ragioni in caso di inadempimento nel pagamento delle rate successive.

Articoli correlati