La cessione del diritto di partecipazione al campionato è un tema di grande interesse per le associazioni e società sportive dilettantistiche. Questo articolo esamina in modo approfondito gli aspetti fiscali e sportivi di tale operazione, analizzando le implicazioni sia dal punto di vista delle imposte dirette che dell’IVA.
Imposte dirette IRES e IRAP
Per quanto riguarda le imposte dirette, la cessione del titolo sportivo è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/2018. La risposta 7.9, alla domanda “Quale è il trattamento tributario ai fini IRES della cessione, da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del diritto alla partecipazione al campionato?” l’Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:
“Nell’ipotesi in cui le norme sportive consentano la cessione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del diritto alla partecipazione al campionato, potrà trovare applicazione la previsione agevolativa di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR a condizione che la cessione avvenga da parte di una associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro in favore di un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliate entrambe alla medesima Federazione Sportiva”.
Secondo tale circolare, pertanto, se le norme sportive consentono la cessione del diritto di partecipazione al campionato tra associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro affiliate alla medesima Federazione Sportiva (ma non potrebbe essere diversamente), l’operazione può beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR e pertanto beneficiare della non imponibilità ai fini reddituali.
Tuttavia, affinché si possa applicare tale agevolazione la circolare 18/2028 specifica che
“E’ necessario, inoltre, ai fini della ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali, che l’associazione o la società sportiva dilettantistica non lucrativa che pone in essere la cessione continui comunque, seppure in una categoria inferiore, a partecipare ai campionati“
Pertanto la cessione del titolo sarà considerata attività commerciale ai fini delle imposte dirette solo se, l’anno successivo alla cessione, la società cedente non parteciperà ad alcun campionato; in caso contrario si rientra nell’attività istituzionale, fuori dalla sfera commerciale.
Questo requisito è fondamentale per garantire che la cessione avvenga effettivamente in diretta attuazione degli scopi istituzionali e non per finalità lucrative.
L’applicazione dell’IVA
La questione IVA è più complessa, poiché non esiste una presa di posizione ufficiale diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Gli orientamenti maggioritari propendono in merito al coordinamento tra la posizione dell’Agenzia delle Entrate manifestata con la detta circolare 18/2028 ai fini delle imposte dirette (che considera l’operazione fuori dalla sfera commerciale se effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali fra soggetti affiliati alla medesima federazione) e l’art. 4, quarto comma, del d.p.r. 633/72 ai fini IVA, che utilizza una dizione identica.
In altre parole, la cessione del titolo sarà considerata attività commerciale ai fini dell’IVA solo se, l’anno successivo alla cessione, la società cedente non parteciperà ad alcun campionato; in caso contrario si rientra nell’attività istituzionale, fuori dalla sfera commerciale.
Nel caso cessione del diritto di partecipazione al campionato venga considerata attività commerciale si applica l’aliquota iva nella misura del 22%.
Per completezza, il secondo orientamento minoritario ritiene che debba essere applicato l’art. 4 della legge n. 398/1991 (e quindi da assoggettare a prescindere con l’aliquiota iva nella misura del 22%) in quanto questa norma, essendo speciale e successiva rispetto all’art. 4 del DPR n. 633/1972, deroga a quest’ultimo, rendendo di fatto impossibile la non imponibilità IVA di tali cessioni.
Esempo pratico
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Volley Alto” cede il proprio diritto di partecipazione al campionato di Serie B all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Volley Insieme”, affiliata alla stessa Federazione (FIPAV). L’anno successivo, il “Volley Alto” partecipa al campionato di I divisione. In questo caso, l’operazione rientra nell’agevolazione prevista dall’art. 148, comma 3, del TUIR e non è soggetta a tassazione ai fini delle imposte dirette. Ai fini IVA, l’operazione è fuori campo iva ex art. 4, quarto comma, del d.p.r. 633/72 in quanto effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali fra soggetti affiliati alla medesima federazione.
Conclusioni
La cessione del diritto di partecipazione al campionato è un’operazione che presenta diversi aspetti fiscali e sportivi da considerare. Ai fini delle imposte dirette, l’operazione può beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 148, comma 3, del TUIR se effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali fra soggetti affiliati alla medesima Federazione Sportiva e se l’anno successivo la società cedente partecipa ad un campionato.anche se di categoria inferiore. Per quanto riguarda l’IVA, sebbene non vi sia una presa di posizione ufficiale, l’interpretazione più convincente sembra essere quella che considera l’operazione fuori dal campo di applicazione del tributo, in linea con la posizione dell’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte dirette.
Domande e Risposte
D: Quali sono le condizioni affinché la cessione del diritto di partecipazione al campionato possa beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 148, comma 3, del TUIR?
R: Affinché si possa applicare l’agevolazione, è necessario che la cessione avvenga tra associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro affiliate alla medesima Federazione Sportiva e che l’anno successivo alla cessione la società cedente partecipi ad un campionato anche se di categoria inferiore.
D: Qual è la posizione dell’Agenzia delle Entrate riguardo al trattamento IVA della cessione del diritto di partecipazione al campionato?
R: Non esiste una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, l’interpretazione più convincente sembra essere quella che considera l’operazione fuori dal campo di applicazione dell’IVA, in linea con la posizione dell’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte dirette. Secondo questa interpretazione, l’applicazione dell’aliquota IVA del 22%, si applicherebbe solo nel caso in cui l’associazione o società sportiva non rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4 del d.p.r. 633/72.
D: Quali sono gli aspetti da considerare per determinare il corretto trattamento fiscale della cessione del diritto di partecipazione al campionato?
R: Per determinare il corretto trattamento fiscale della cessione del diritto di partecipazione al campionato, è fondamentale analizzare attentamente ogni singola fattispecie, tenendo conto di diversi aspetti:
- la natura dei soggetti coinvolti (associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro affiliate alla medesima Federazione);
- la diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- la partecipazione o meno della società cedente al campionato l’anno successivo alla cessione;
- l’evoluzione normativa, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla riforma dello sport.