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La Cessione del Finanziamento Soci nella Compravendita di Quote Societarie

28 Agosto, 2024

Nel complesso scenario delle operazioni societarie, la cessione di quote sociali rappresenta un momento cruciale, spesso accompagnato da una serie di pattuizioni accessorie che possono avere rilevanti implicazioni fiscali. Tra queste, il “rimborso” del finanziamento soci da parte del cessionario al cedente merita un’attenzione particolare, come evidenziato da una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le conseguenze fiscali di tale operazione, con particolare riferimento all’applicazione dell’imposta di registro, offrendo al contempo spunti di riflessione sulle implicazioni giuridiche e pratiche per professionisti e imprenditori coinvolti in simili transazioni.

Cessione di Quote e il Finanziamento Soci

Quando un socio decide di cedere le proprie quote in una società a responsabilità limitata (Srl), si apre uno scenario complesso che va oltre il semplice trasferimento di partecipazioni. Frequentemente, il socio uscente ha in essere un finanziamento concesso alla società, creando così una situazione peculiare: il cedente, pur non essendo più socio, rimane creditore della società. In questo contesto, è prassi comune che le parti coinvolte nella cessione di quote negozino anche il destino del finanziamento soci. Una delle opzioni più frequenti è quella in cui il cessionario (nuovo socio) si impegna a “rimborsare” al cedente (ex socio) l’importo del finanziamento, subentrando di fatto nella posizione creditoria verso la società.

Imposta di Registro e Qualificazione dell’Operazione

La recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia n. 171/1/2024 ha affrontato un caso emblematico di questa fattispecie, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di registro in tali circostanze. Nel caso specifico, una società estera A, titolare di una quota di partecipazione in una Srl italiana B, cedeva la propria quota alla società C, già socia di B. Contestualmente, C si impegnava a “rimborsare” ad A il finanziamento che quest’ultima aveva precedentemente concesso a B.

La Posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nell’esaminare l’operazione, aveva inizialmente sostenuto che la pattuizione relativa al finanziamento soci dovesse essere tassata autonomamente rispetto alla cessione di quote. Inoltre, l’Agenzia aveva qualificato tale pattuizione come un’espromissione ai sensi dell’art. 1272 del Codice Civile. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, l’operazione doveva essere assoggettata all’imposta di registro con l’aliquota residuale del 3%, prevista dall’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

La Decisione della Corte

La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto solo parzialmente la posizione dell’Agenzia delle Entrate, giungendo a conclusioni differenti su punti cruciali. In primo luogo, ha confermato che la pattuizione relativa al finanziamento soci debba essere tassata autonomamente rispetto alla cessione di quote, non sussistendo un vincolo di derivazione necessaria tra le due disposizioni ai sensi dell’art. 21 comma 2 del DPR 131/86. Tuttavia, la Corte ha respinto la qualificazione dell’operazione come espromissione, ritenendo più appropriato configurarla come una cessione di credito. Di conseguenza, ha stabilito che l’aliquota applicabile sia quella dello 0,5%, prevista dall’art. 6 della Tariffa per le cessioni di crediti, e non quella del 3% sostenuta dall’Agenzia delle Entrate.

Analisi Giuridica e Fiscale

La Corte ha correttamente applicato il principio consolidato dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il vincolo di derivazione necessaria di cui all’art. 21 comma 1 del DPR 131/86 sussiste solo in presenza di negozi complessi con causa unica, e non in caso di negozi semplicemente collegati per volontà delle parti. Nel caso in esame, la pattuizione relativa al rimborso del finanziamento, pur essendo collegata alla cessione di quote, non deriva necessariamente da essa, ma è frutto di una scelta volontaria delle parti. Pertanto, è corretto assoggettarla a tassazione autonoma.

La qualificazione dell’operazione come cessione di credito, anziché come espromissione, rappresenta il punto più innovativo e rilevante della sentenza. L’espromissione, disciplinata dall’art. 1272 c.c., si configura quando un terzo assume spontaneamente l’obbligo del debitore verso il creditore, senza che vi sia una delega del debitore stesso. Nel caso in esame, invece, il cessionario delle quote non si limita ad assumere l’obbligo della società verso il socio uscente, ma subentra effettivamente nella posizione creditoria di quest’ultimo.

La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, appare quindi una qualificazione più appropriata: il socio uscente (cedente) trasferisce il proprio credito verso la società al nuovo socio (cessionario), che diventa il nuovo creditore della società. Questa corretta qualificazione dell’operazione ha importanti conseguenze fiscali. L’aliquota dello 0,5% prevista per le cessioni di credito comporta un notevole risparmio fiscale rispetto all’aliquota del 3% applicabile alle disposizioni residuali.

Considerazioni Pratiche

Alla luce di questa sentenza, professionisti e imprenditori coinvolti in operazioni di cessione di quote societarie dovrebbero prestare particolare attenzione alla strutturazione delle pattuizioni relative ai finanziamenti soci. È consigliabile formulare le clausole relative al “rimborso” del finanziamento soci in modo da evidenziare la natura di cessione del credito dell’operazione, evitando terminologie che possano suggerire un’espromissione.

Prima di procedere alla registrazione dell’atto, è opportuno effettuare un’attenta valutazione fiscale per determinare correttamente l’imposta di registro applicabile. In caso di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, è importante essere in grado di dimostrare la reale natura dell’operazione, eventualmente attraverso documentazione aggiuntiva che evidenzi il subentro del cessionario nella posizione creditoria.

In alcuni casi, potrebbe essere vantaggioso strutturare l’operazione in modo da creare un vincolo di derivazione necessaria tra la cessione di quote e il trasferimento del finanziamento, al fine di beneficiare della tassazione unica prevista dall’art. 21 comma 2 del DPR 131/86. Tuttavia, questa strategia richiede un’attenta valutazione caso per caso, considerando tutti gli aspetti legali e fiscali dell’operazione.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia offre un importante chiarimento su una questione fiscale frequente nelle operazioni di cessione di quote societarie. La qualificazione del “rimborso” del finanziamento soci come cessione di credito, anziché come espromissione, non solo comporta un significativo risparmio fiscale, ma riflette anche più accuratamente la realtà economica e giuridica dell’operazione.

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