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La compatibilità tra il ruolo di consigliere e il lavoro autonomo sportivo in un’associazione sportiva dilettantistica

3 Maggio, 2024

Nelle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) spesso sorge il dubbio sulla possibilità per un membro del consiglio direttivo, che ricopre tale carica a titolo gratuito, di svolgere contemporaneamente anche un’attività lavorativa autonoma retribuita all‘interno della stessa associazione, ad esempio come istruttore sportivo. Questo articolo approfondisce la questione, analizzando le normative vigenti e fornendo chiarimenti sulla compatibilità tra le due posizioni.

Verifica dello statuto associativo

Prima di valutare la compatibilità tra il ruolo di consigliere e il lavoro autonomo sportivo, è fondamentale verificare se lo statuto dell’associazione preveda eventuali incompatibilità. Qualora non emergano restrizioni specifiche, è possibile procedere con l’analisi delle normative vigenti.

Chiarimento del Presidente del CONI

Il Presidente del CONI ha fornito un importante chiarimento riguardo alla titolarità di una carica a titolo gratuito, affermando che tale fattispecie non è assimilabile al volontariato. Questa interpretazione è in linea con quanto già espresso in precedenza e permette di non ricondurre all‘art. 29 del D.Lgs. 36/2021 l’ipotesi in cui un amministratore o il Presidente, che ricopre la carica gratuitamente, svolga anche un‘attività lavorativa per l’associazione. Pertanto, non si ravvisano profili di incompatibilità tra le due situazioni.

Determinazione del compenso e distribuzione indiretta di utili

Per quanto riguarda la retribuzione dell’amministratore per l’attività sportiva svolta, la determinazione del compenso è rimessa all’autonomia delle parti e può essere calcolata come importo fisso (ad esempio, con riferimento alla stagione sportiva) o su base oraria. Tuttavia, è necessario prestare attenzione al rischio di incorrere nella fattispecie vietata di distribuzione indiretta di utili.

L’art. 3, comma 2, lett. B del D.Lgs. 112/2017 definisce la distribuzione indiretta di utili come “la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1“.

Pertanto, è possibile retribuire l’amministratore per l’attività sportiva svolta, purché si rispetti il disposto normativo sopra citato, facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria relativi al settore sportivo.

Esempi pratici

  1. Mario è un membro del consiglio direttivo di un’ASD di pallavolo e ricopre tale carica a titolo gratuito. Contemporaneamente, svolge anche l’attività di allenatore per la stessa associazione, percependo un compenso mensile. In questo caso, non si ravvisano profili di incompatibilità tra le due posizioni, purché il compenso sia in linea con quanto previsto dai contratti collettivi di categoria.
  2. Giulia è la Presidente di un’ASD di ginnastica ritmica e ricopre la carica gratuitamente. Inoltre, tiene corsi di ginnastica per bambini all’interno dell’associazione, percependo un compenso orario. Anche in questo caso, non si riscontrano incompatibilità, a condizione che la retribuzione sia conforme ai contratti collettivi di riferimento.

Conclusione

In conclusione, è possibile per un membro del consiglio direttivo di un’ASD, che ricopre la carica a titolo gratuito, svolgere contemporaneamente un’attività lavorativa autonoma retribuita all’interno della stessa associazione, purché lo statuto non preveda incompatibilità specifiche e il compenso sia determinato nel rispetto dei contratti collettivi di categoria. È importante, tuttavia, prestare attenzione al rischio di incorrere nella distribuzione indiretta di utili, attenendosi alle disposizioni normative vigenti.


Domande e Risposte

D: È sempre possibile per un consigliere di un’ASD svolgere anche attività lavorativa retribuita nella stessa associazione?
R: La possibilità dipende innanzitutto dalle previsioni dello statuto associativo. Se non emergono incompatibilità specifiche, è possibile procedere, tenendo conto delle normative vigenti e dei chiarimenti forniti dal Presidente del CONI.

D: Come deve essere determinato il compenso per l’attività lavorativa svolta da un consigliere?
R: Il compenso può essere calcolato come importo fisso o su base oraria, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria relativi al settore sportivo. È importante non superare del 40% i compensi previsti da tali contratti, per evitare il rischio di distribuzione indiretta di utili.

D: Quali sono le conseguenze per l’associazione in caso di distribuzione indiretta di utili?
R: La distribuzione indiretta di utili è una fattispecie vietata per le ASD. In caso di violazione, l’associazione potrebbe incorrere in sanzioni e perdere i benefici fiscali previsti per il settore sportivo dilettantistico.

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