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La contabilizzazione dei bonus fiscali da superbonus secondo le indicazioni dell’OIC

9 Maggio, 2024

 

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato una comunicazione che fornisce chiarimenti sulla corretta contabilizzazione dei bonus fiscali, in particolare del Superbonus 110% e di altre detrazioni fiscali legate a interventi edilizi. Questa comunicazione è stata emessa in risposta a una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate e affronta quattro quesiti principali: la contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale, dello sconto in fattura, della cessione del credito da parte del cedente e della ricezione del credito da parte del cessionario.

Diritto alla detrazione fiscale per la società committente

Per quanto riguarda il diritto alla detrazione fiscale, l‘OIC chiarisce che il beneficio fiscale ottenuto dalla società committente può essere utilizzato in detrazione d’imposta o ceduto a terzi. Tale beneficio va contabilizzato come un contributo in conto impianti, in quanto erogato da un soggetto pubblico per la realizzazione di un investimento specifico e commisurato al costo dello stesso.

Il credito tributario viene iscritto in bilancio nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte. La società può scegliere di ridurre direttamente l‘investimento sostenuto o di iscrivere un risconto passivo da rilasciare a conto economico durante il periodo di ammortamento dell‘immobilizzazione.

Per la valutazione successiva del credito, si applicano le disposizioni dell‘OIC 15 sui crediti. La società deve stimare i flussi finanziari futuri, considerando i limiti di capienza dell‘imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Il tasso di interesse effettivo viene determinato al momento della rilevazione iniziale del credito e utilizzato per rilevare i proventi finanziari lungo il periodo in cui è possibile usufruire della detrazione fiscale.

Sconto in fattura

Nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura, la società commissionaria che ha realizzato i lavori iscrive il ricavo in contropartita a un credito corrispondente alla somma dell’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide e il valore di mercato del bonus fiscale ricevuto per effetto dello sconto applicato. Quest’ultimo sarà iscritto tra i crediti tributari.

Per la valutazione successiva del credito tributario al costo ammortizzato, la società commissionaria deve stimare i flussi finanziari futuri, considerando che la quota di credito non utilizzata nell‘anno non può essere riportata negli esercizi successivi né chiesta a rimborso.

Cessione del credito (cedente)

Per quanto riguarda la cessione del credito, la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito ceduto e il suo valore contabile al momento della cessione va rilevata a conto economico come onere o provento finanziario. Questo perché il credito tributario ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi, similmente ai titoli di debito, e quindi la classificazione nella sezione finanziaria del conto economico è ritenuta più appropriata.

Ricezione del credito (cessionario)

La società cessionaria che acquista il credito d’imposta rileva in bilancio un credito tributario valutato secondo le disposizioni dell‘OIC 15. Il credito è iscritto inizialmente al costo sostenuto, pari al corrispettivo pagato per l’acquisto del credito stesso. Successivamente, il credito è valutato al costo ammortizzato, applicando il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale.

Rappresentazione in bilancio

L’OIC fornisce anche indicazioni sulla rappresentazione in bilancio dei crediti tributari derivanti dai bonus fiscali. Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono applicare il criterio del costo ammortizzato, mentre quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata possono scegliere di non applicarlo. In quest’ultimo caso, il credito tributario è iscritto al valore nominale e la differenza tra questo e il costo sostenuto per l’investimento è rilevata come risconto passivo.

Conclusione

La comunicazione dell’OIC rappresenta un importante punto di riferimento per le imprese che beneficiano dei bonus fiscali, fornendo indicazioni chiare e precise sulla loro corretta contabilizzazione. Seguendo queste linee guida, le società potranno rappresentare in bilancio in modo appropriato i crediti tributari derivanti dalle detrazioni fiscali, garantendo la conformità alle norme contabili e una maggiore trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder.


Domande e Risposte

D: Cosa succede se la società committente decide di utilizzare direttamente la detrazione fiscale invece di cederla a terzi?

R: In questo caso, la società committente rileverà il credito tributario in bilancio e lo utilizzerà in compensazione con le imposte dovute, ripartendolo in quote annuali secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. La contropartita del credito tributario sarà un contributo in conto impianti, che verrà imputato a conto economico in base al piano di ammortamento dell’immobilizzazione materiale a cui si riferisce.

D: Come deve comportarsi la società commissionaria che ha applicato lo sconto in fattura?

R: La società commissionaria dovrà iscrivere il ricavo in contropartita a un credito pari alla somma dell’ammontare che sarà incassato dal cliente e il valore di mercato del bonus fiscale ricevuto per effetto dello sconto in fattura. Quest’ultimo sarà iscritto tra i crediti tributari e potrà essere utilizzato in compensazione con i debiti tributari o ceduto a terzi.

D: Quali sono le principali differenze nella contabilizzazione dei bonus fiscali tra le società che redigono il bilancio in forma ordinaria e quelle che lo redigono in forma abbreviata?

R: La principale differenza riguarda la valutazione dei crediti tributari. Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria devono applicare il criterio del costo ammortizzato, mentre quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata possono scegliere di non applicarlo. In quest’ultimo caso, il credito tributario sarà iscritto al valore nominale e la differenza tra questo e il costo sostenuto per l’investimento sarà rilevata come risconto passivo.

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