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La corretta gestione fiscale della restituzione della merce nei rapporti B2B

14 Giugno, 2024

Nei rapporti commerciali tra aziende (B2B), può verificarsi la necessità di restituire la merce al fornitore per diverse ragioni, come difetti, invenduto o mancata conformità alle specifiche concordate. In tali situazioni, è fondamentale comprendere le corrette procedure fiscali e legali per gestire l’operazione in modo corretto e evitare possibili sanzioni. Questo articolo approfondito esamina nel dettaglio le casistiche e le procedure relative all’emissione della nota di variazione o della fatturazione “inversa” per la restituzione della merce invenduta.

La nota di variazione: cos’è e quando si applica

La nota di variazione è uno strumento fiscale previsto dall’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, che consente al cedente di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione dell’operazione iniziale. Questa procedura è applicabile in diverse situazioni specifiche, come:

  • Nullità, annullamento, revoca, risoluzione o rescissione del contratto: Se il contratto di vendita viene annullato o risolto per qualsiasi motivo, il cedente può emettere una nota di variazione per recuperare l’IVA corrispondente alla merce restituita.
  • Abbuoni o sconti previsti contrattualmente: Qualora il contratto preveda l’applicazione di abbuoni o sconti sulla merce acquistata, il cedente può emettere una nota di variazione per adeguare l’importo dell’IVA alla nuova base imponibile.
  • Merce non conforme o difettosa: Nel caso in cui la merce consegnata non sia conforme alle specifiche concordate o presenti difetti, il cedente può emettere una nota di variazione per recuperare l’IVA corrispondente alla merce restituita.

Esempio: Un’azienda di elettronica vende un lotto di smartphone a un rivenditore. Successivamente, il rivenditore riscontra che alcuni dispositivi sono difettosi e li restituisce al fornitore. In questo caso, il fornitore può emettere una nota di variazione per recuperare l’IVA corrispondente agli smartphone restituiti.

Restituzione prevista contrattualmente

Nei casi in cui la restituzione della merce invenduta sia espressamente prevista nel contratto, il cedente può emettere una nota di variazione senza alcuna indicazione dell’IVA. Questa procedura è confermata dalla Risoluzione n. 651425/E/1989 dell’Agenzia delle Entrate, che stabilisce che la restituzione del bene non costituisce una nuova cessione e, di conseguenza, non è assoggettata a IVA.

Esempio: Un’azienda di abbigliamento vende una collezione di capi d’abbigliamento a un negozio al dettaglio. Il contratto prevede che il negozio possa restituire i capi invenduti entro un determinato periodo di tempo. In questa situazione, il negozio può restituire i capi invenduti, e il fornitore può emettere una nota di variazione senza indicare l’IVA.

Accordo extracontrattuale e fatturazione “inversa”

Tuttavia, se la restituzione della merce invenduta non è prevista dal contratto ma avviene a seguito di un accordo extracontrattuale tra le parti, la situazione cambia. In questo caso, secondo la Risoluzione n. 651425/E/1989, la restituzione dei prodotti deve essere considerata come un nuovo atto economico, che richiede l’emissione di una fattura da parte del cessionario (il cliente che restituisce la merce).

Questa fattura, comunemente chiamata “fattura inversa” o “autofattura”, deve essere emessa dal cessionario e inviata al cedente originario. L’importo dell’IVA indicato sulla fattura inversa deve essere calcolato applicando l’aliquota ordinaria (attualmente il 22%) sul valore della merce restituita.

Esempio: Un’azienda di giocattoli vende una partita di prodotti a un negozio di articoli per l’infanzia. Nonostante non sia previsto dal contratto, il negozio decide di restituire una parte dei giocattoli invenduti. In questa situazione, il negozio deve emettere una fattura “inversa” al fornitore per la restituzione dei giocattoli, indicando l’IVA al 22% sul valore dei prodotti restituiti.

Casi particolari e accorgimenti

Esistono inoltre alcuni casi particolari da tenere in considerazione:

  • Restituzione parziale: Se viene restituita solo una parte della merce acquistata, il cedente può emettere una nota di variazione solo per la quota corrispondente alla merce restituita.
  • Termini di prescrizione: È importante rispettare i termini di prescrizione previsti dalla normativa fiscale per l’emissione della nota di variazione o della fattura inversa.
  • Documentazione a supporto: È consigliabile conservare tutta la documentazione a supporto dell’operazione, come il contratto di vendita, la dichiarazione di reso o l’accordo extracontrattuale, per giustificare l’emissione della nota di variazione o della fattura inversa.

Conclusione

La corretta gestione della restituzione della merce nei rapporti B2B richiede una comprensione approfondita delle norme fiscali e delle disposizioni contrattuali. È fondamentale valutare attentamente se la restituzione è prevista dal contratto o se si tratta di un accordo extracontrattuale, al fine di determinare se si debba emettere una nota di variazione o una fatturazione “inversa”. Seguire le procedure corrette consente di evitare possibili sanzioni e problemi con le autorità fiscali, garantendo una gestione trasparente e conforme alle normative.


Domande e Risposte

D: Quando è possibile emettere una nota di variazione per la restituzione della merce?

R: È possibile emettere una nota di variazione nei seguenti casi:

  • Se il contratto di vendita viene annullato, revocato, risolto o rescisso.
  • Se la merce non è conforme alle specifiche concordate o presenta difetti.
  • Se il contratto prevede l’applicazione di abbuoni o sconti sulla merce acquistata.
  • Se la restituzione della merce invenduta è espressamente prevista nel contratto.

D: Cosa succede se la restituzione della merce non è prevista dal contratto?

R: Se la restituzione della merce invenduta non è prevista dal contratto ma avviene a seguito di un accordo extracontrattuale, la restituzione dei prodotti deve essere considerata come un nuovo atto economico. In questo caso, il cliente che restituisce la merce deve emettere una fattura “inversa” o “autofattura” al fornitore, indicando l’IVA al 22% sul valore della merce restituita.

D: L’emissione di una nota di variazione comporta sempre l’indicazione dell’IVA?

R: No, l’indicazione dell’IVA sulla nota di variazione dipende dalla situazione specifica. Se la restituzione è prevista dal contratto, il cedente può emettere una nota di variazione senza alcuna indicazione dell’IVA. Se la restituzione non è prevista dal contratto, il cessionario deve emettere una fattura “inversa” con l’indicazione dell’IVA al 22%.

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