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La destinazione del risultato d’esercizio: regole, adempimenti e implicazioni

4 Aprile, 2024

Il risultato d‘esercizio rappresenta l’esito economico della gestione aziendale in un determinato periodo. Esso può essere positivo (utile) o negativo (perdita) e la sua destinazione è un momento cruciale che coinvolge gli amministratori e i soci. In questo articolo approfondiremo le regole civilistiche e fiscali che disciplinano la destinazione del risultato d’esercizio, gli adempimenti necessari e le implicazioni che ne derivano, fornendo anche alcuni esempi pratici per una migliore comprensione.

Le regole civilistiche sulla destinazione dell’utile

Secondo quanto previsto dall‘art. 2433 del Codice Civile, la distribuzione degli utili ai soci deve essere deliberata dall’assemblea che approva il bilancio. L’utile d‘esercizio può essere:

  • accantonato a riserva legale, nella misura del 5% fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale (art. 2430 c.c.)
  • destinato a riserva statutaria o altre riserve facoltative, se previsto dallo statuto o deliberato dall’assemblea
  • distribuito ai soci come dividendi, in base alle quote di partecipazione
  • riportato a nuovo, rinviandone la destinazione agli esercizi successivi
  • utilizzato per la copertura di perdite di esercizi precedenti

È possibile distribuire anche utili di esercizi precedenti o riserve di utili, nel rispetto dei vincoli di legge e di statuto. Le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui matura l’utile (es. l’utile 2023 accantonato a riserva nel bilancio 2023 risulterà a riserva nel bilancio 2024)1

Gli adempimenti fiscali e la registrazione del verbale

Il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione di utili è soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, con il pagamento dell‘imposta di registro di 200 euro tramite F24 (codice tributo 1550)1. Per la registrazione occorre presentare:

  • il modello 69 compilato in ogni sua parte
  • 2 copie del verbale assembleare con marche da bollo da 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe (il bollo può essere assolto anche con F24 codice 1552)
  • la ricevuta del versamento dell’imposta di registro

Sul verbale va apposta la dichiarazione di conformità all’originale e quella di avvenuta registrazione, indicando data, numero e ufficio ricevente (es. “Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di … in data … al n. …”).

Il trattamento delle perdite d’esercizio

In caso di perdite, gli amministratori devono verificare se esse:

  • riducono di oltre 1/3 il capitale sociale: i soci possono non prendere provvedimenti se ritengono che siano temporanee o deliberare la riduzione del capitale (facoltativa). Per coprire la perdita possono anche effettuare versamenti a fondo perduto o rinunciare a crediti verso la società
  • riducono il capitale di oltre 1/3 portandolo sotto il minimo legale: scatta l’obbligo di ricostituire il capitale, trasformare o sciogliere la società

Gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. La sospensione di tali obblighi prevista per le perdite 2020-2022 non è stata prorogata per le perdite 2023.
Le perdite possono essere riportate a nuovo o coperte utilizzando riserve di utili o di capitale disponibili.

Esempi pratici di destinazione dell’utile

Esempio #1

La società Alfa Spa ha un utile d’esercizio di 100.000 euro. L‘assemblea delibera di destinare il 5% (5.000 euro) a riserva legale, il 10% (10.000 euro) a riserva straordinaria e di distribuire dividendi per 80.000 euro. I restanti 5.000 euro vengono riportati a nuovo.

Esempio #2

La società Beta Srl ha un utile di 50.000 euro. Essendo la riserva legale già pari al 20% del capitale, l’assemblea delibera di utilizzare 20.000 euro per coprire perdite pregresse, di accantonare 10.000 euro a riserva facoltativa e di distribuire 20.000 euro di dividendi ai soci in proporzione alle quote.

Esempio #3

La società Gamma Srl presenta una perdita di 150.000 euro che riduce il capitale sociale di oltre un terzo, da 100.000 a 50.000 euro, scendendo sotto il minimo legale di 10.000 euro. Non essendoci riserve capienti, l’assemblea delibera di ricostituire il capitale a 20.000 euro mediante nuovi conferimenti dei soci. In alternativa avrebbe potuto deliberare la trasformazione o lo scioglimento.

Conclusioni

La destinazione del risultato d’esercizio è un adempimento fondamentale che richiede attenzione agli aspetti civilistici e fiscali. Gli amministratori devono formulare una proposta all’assemblea tenendo conto dei vincoli normativi e dell’interesse della società. Una corretta gestione del risultato consente di salvaguardare il patrimonio aziendale, remunerare i soci e rispettare gli obblighi verso l’erario e i terzi. In caso di perdite occorre valutare con attenzione la loro incidenza sul capitale sociale per adottare tempestivamente i provvedimenti necessari a tutelare la continuità aziendale.


Domande e risposte

D: Entro quando va registrato il verbale di distribuzione degli utili?
R: Entro 30 giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio e delibera la distribuzione.

D: Cosa succede se la perdita riduce il capitale sociale di oltre un terzo ma non sotto il minimo legale?
R: I soci possono non prendere provvedimenti se ritengono che la perdita sia temporanea o deliberare la riduzione facoltativa del capitale. Possono anche effettuare versamenti o rinunciare a crediti per consentire la copertura della perdita.
D: È possibile distribuire riserve di utili oltre all’utile d’esercizio?
R: Sì, nel rispetto dei vincoli di legge e di statuto. Ad esempio, la riserva legale è distribuibile solo per la parte eccedente il 20% del capitale.
D: Come vanno iscritte a bilancio le riserve di utili?
R: Le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui matura l’utile. Ad esempio, l’utile 2023 accantonato a riserva nel bilancio 2023 risulterà a riserva nel bilancio 2024.

 

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