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La determinazione dell’IRES nel regime agevolato ex legge 398/1991

4 Maggio, 2024

Il regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 ha rappresentato una svolta significativa per le associazioni e società sportive dilettantistiche. Questo regime speciale mira a semplificare gli adempimenti fiscali e a ridurre il carico tributario per gli enti sportivi, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sulla promozione dell’attività sportiva e sulla crescita del settore. Nell’ambito di questo regime, la determinazione dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) assume un ruolo cruciale. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le modalità di calcolo dell’IRES per gli enti sportivi in regime agevolato ex Legge 398/1991, fornendo esempi pratici e rispondendo alle domande più comuni.

Tassazione dei Proventi

Proventi dell’Attività Istituzionale

Uno degli aspetti fondamentali del regime agevolato ex Legge 398/1991 è l’esenzione fiscale riconosciuta ai proventi derivanti dall’attività istituzionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Questo significa che tutte le entrate generate dall’esercizio delle attività sportive, come ad esempio le quote associative, le iscrizioni ai corsi, i ricavi dalle manifestazioni sportive e così via, non sono soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES).

Proventi dell’Attività Commerciale

Tuttavia, è importante sottolineare che i proventi derivanti da attività commerciali svolte dagli enti sportivi dilettantistici sono imponibili ai fini IRES. In questo caso, il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività forfettario del 3% ai proventi commerciali realizzati. Questo coefficiente rappresenta una significativa semplificazione rispetto alle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa, riducendo gli oneri amministrativi e contabili per gli enti sportivi.

Determinazione del Reddito Complessivo

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Per le associazioni sportive dilettantistiche, la determinazione del reddito complessivo segue le regole generali previste dall’articolo 143, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Ciò significa che il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi.

Nel caso specifico delle associazioni sportive dilettantistiche che optano per il regime agevolato ex Legge 398/1991, il reddito d’impresa viene calcolato applicando il coefficiente di redditività del 3% ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. A questo importo forfetizzato devono essere aggiunte le eventuali plusvalenze patrimoniali, che sono interamente tassate.

Infine, al reddito d’impresa così determinato vanno sommati gli altri redditi fondiari, di capitale e diversi eventualmente percepiti dall’associazione.

Società Sportive Dilettantistiche

Per le società sportive dilettantistiche, in quanto società di capitali, tutti i redditi da qualsiasi fonte provengano costituiscono redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR. Pertanto, il coefficiente di redditività del 3% viene applicato a tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, ad eccezione dei proventi che non concorrono alla formazione del reddito (come quelli derivanti dall’attività istituzionale) e delle plusvalenze patrimoniali, che sono interamente tassate.

Criteri di Cassa

Un aspetto fondamentale da considerare nella determinazione del reddito imponibile in regime agevolato ex Legge 398/1991 è il criterio di cassa. I proventi conseguiti dall’attività commerciale concorrono alla formazione del reddito imponibile (forfetariamente al 3%) solo se e quando sono effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta.

Inoltre, il regime agevolato è applicabile solo per incassi di importo non superiore a € 400.000. Superata questa soglia, l’ente sportivo dilettantistico dovrà determinare il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

Proventi Esenti IRES

Il regime agevolato ex Legge 398/1991 prevede alcune ulteriori esenzioni fiscali per gli enti sportivi dilettantistici. In particolare, non concorrono a formare il reddito imponibile:

  • I proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, per un numero complessivo non superiore a 2 eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69.
  • I proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell’articolo 143, comma 3, lettera a) del TUIR, sempre entro il limite di 2 eventi per anno e di € 51.645,69 complessivi.

Inoltre, non concorre alla determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche il premio di addestramento e di formazione tecnica di cui all’articolo 6 della Legge 23 marzo 1981, n. 91.

Aliquota IRES

L’aliquota IRES applicabile al reddito imponibile determinato secondo le modalità sopra descritte è pari al 24%.

Esempio Pratico

Per comprendere meglio l’applicazione delle regole di determinazione dell’IRES in regime agevolato ex Legge 398/1991, consideriamo il seguente esempio:

L’associazione sportiva dilettantistica “Alfa” ha realizzato nell’esercizio 2022 i seguenti proventi:

  • Proventi da sponsorizzazioni: € 250.000
  • Proventi dal pubblico pagante per l’accesso al campo di gioco: € 10.000
  • Plusvalenze patrimoniali: € 2.000
  • Interessi attivi su conti correnti bancari: € 500

Il calcolo del reddito imponibile e dell’IRES dovuta sarà il seguente:

  1. Proventi commerciali (sponsorizzazioni e pubblico pagante): € 250.000 + € 10.000 = € 260.000
  2. Coefficiente di redditività: 3%
  3. Reddito imponibile forfetizzato: € 260.000 x 3% = € 7.800
  4. Plusvalenze patrimoniali (interamente tassate): € 2.000
  5. Redditi di capitale (interessi attivi): € 500
  6. Reddito complessivo: € 7.800 + € 2.000 + € 500 = € 10.300
  7. Aliquota IRES: 24%
  8. IRES dovuta: € 10.300 x 24% = € 2.472

In questo esempio, l’associazione sportiva dilettantistica “Alfa” dovrà versare un’IRES di € 2.472 per l’esercizio 2022.

Conclusioni

Il regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 398/1991 rappresenta un importante strumento per sostenere e promuovere il settore sportivo dilettantistico in Italia. Grazie alle semplificazioni previste nella determinazione del reddito imponibile e all’applicazione di un coefficiente di redditività forfettario del 3%, gli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare di una significativa riduzione del carico fiscale legato all’IRES. Questo consente loro di concentrare maggiori risorse sulle attività sportive e sulla crescita del settore.

Tuttavia, è fondamentale che gli enti sportivi dilettantistici comprendano appieno le regole e le modalità di applicazione del regime agevolato, al fine di evitare errori che potrebbero comportare sanzioni e costi aggiuntivi. In particolare, è importante distinguere correttamente i proventi derivanti dall’attività istituzionale, non imponibili, da quelli derivanti da attività commerciali, soggetti al coefficiente di redditività del 3%.

Inoltre, è necessario prestare attenzione ai criteri di cassa, che determinano l’imponibilità dei proventi commerciali solo al momento dell’effettivo incasso, e alle soglie di applicabilità del regime agevolato, che prevedono un limite massimo di incassi di € 400.000.

Le esenzioni fiscali previste per determinate tipologie di proventi, come quelli derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o dalla raccolta pubblica di fondi, rappresentano ulteriori opportunità per ridurre il carico fiscale, ma devono essere gestite correttamente nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.

In conclusione, il regime agevolato ex Legge 398/1991 offre numerosi vantaggi per gli enti sportivi dilettantistici, ma richiede una profonda conoscenza delle regole e una gestione attenta degli adempimenti fiscali. Consulenti e professionisti specializzati possono fornire un supporto prezioso per garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali e massimizzare i benefici offerti da questo regime speciale.


Domande e Risposte

D: Quali sono i principali vantaggi del regime agevolato ex Legge 398/1991 per gli enti sportivi dilettantistici?

R: I principali vantaggi sono la semplificazione nella determinazione del reddito imponibile attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività forfettario del 3% ai proventi commerciali, e la riduzione del carico fiscale legato all’IRES.

D: Come si calcolano le plusvalenze patrimoniali in regime agevolato ex Legge 398/1991?

R: Le eventuali plusvalenze patrimoniali realizzate dagli enti sportivi dilettantistici in regime agevolato sono interamente tassate e devono essere aggiunte al reddito imponibile forfetizzato determinato applicando il coefficiente di redditività del 3% ai proventi commerciali.

D: Quali sono i criteri di cassa da rispettare per la determinazione del reddito imponibile in regime agevolato ex Legge 398/1991?

R: I proventi conseguiti dall’attività commerciale concorrono alla formazione del reddito imponibile (forfetariamente al 3%) solo se e quando sono effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta. Inoltre, il regime agevolato è applicabile solo per incassi di importo non superiore a € 400.000.

D: Quali proventi sono esenti da IRES per gli enti sportivi dilettantistici in regime agevolato ex Legge 398/1991?

R: Non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (max 2 eventi/anno e fino a € 51.645,69), i proventi dalla raccolta pubblica di fondi (stesso limite) e il premio di addestramento e formazione tecnica.

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