L’ordinamento tributario consente, in determinati casi, di detrarre l’IVA sugli acquisti anche prima che l’impresa abbia effettivamente iniziato la sua attività operativa. Questa possibilità, confermata da recenti decisioni della Corte di Cassazione (ad esempio Cass., 28 novembre 2024, n. 30685) e in linea con l’orientamento della giurisprudenza unionale, rappresenta un principio fondamentale per chi si accinge ad avviare una nuova iniziativa economica. In pratica, se un soggetto manifesta l’intenzione concreta e non fraudolenta di avviare un’attività imprenditoriale, potrà recuperare l’IVA pagata sugli investimenti e sulle spese necessarie a organizzare l’impresa, pur in assenza di vendite o prestazioni effettive. Di seguito esploreremo i presupposti, le condizioni e i criteri su cui si basa tale opportunità.
L’inquadramento normativo
La possibilità di detrarre l’IVA nella fase che precede l’effettivo esercizio dell’attività si fonda sull’interpretazione estensiva dell’art. 19 del DPR 633/72 e sulle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (tra cui CGE C-263/15 Lajver e CGE C-672/16 Immofinanz), nonché su numerose sentenze della Cassazione (come le nn. 7344/2021, 18745/2016, 23994/2018 e 11213/2023). Tali fonti confermano che un soggetto è considerato operatore economico non soltanto dopo l’avvio formale delle operazioni produttive, ma anche durante la fase in cui l’attività è in gestazione.
Questa visione, più ampia e coerente con la logica del sistema IVA, garantisce che chi si prepara ad avviare un’attività non resti penalizzato, potendo recuperare l’IVA relativa alle spese sostenute in funzione della futura impresa.
Il requisito dell’inerenza e la prova dell’intento imprenditoriale
Uno degli aspetti più delicati è dimostrare che le spese sostenute prima del vero e proprio avvio dell’impresa siano effettivamente collegate all’attività economica futura. È necessario provare l’inerenza delle spese all’iniziativa economica pianificata, documentando l’esistenza di un piano imprenditoriale concreto, autorizzazioni preliminari, lavori preparatori o altri interventi organizzativi.
Questo significa che se l’operatore economico acquista beni o servizi indispensabili per predisporre l’ambiente in cui eserciterà l’attività, come ad esempio l’ottenimento di concessioni amministrative per l’installazione di pannelli fotovoltaici o l’acquisto di attrezzature strategiche, tali costi possono rientrare nella sfera della detrazione.
L’onere della prova in caso di contestazione ricade sull’Amministrazione finanziaria, la quale dovrà dimostrare l’assenza di un reale progetto imprenditoriale o l’intento fraudolento.
L’assenza di finalità elusive e la dimensione sostanziale
La giurisprudenza, ispirandosi alle pronunce unionali e nazionali, ribadisce che la detrazione è possibile soltanto se non emerge alcuna finalità elusiva o fraudolenta. Bisogna dimostrare che il soggetto non mira a creare imprese fittizie o a utilizzare l’IVA detratta per scopi estranei all’attività. La chiave di volta sta nell’effettivo carattere preparatorio delle spese, che devono risultare coerenti con una prossima attività imprenditoriale realmente pianificata.
È in questa prospettiva che la Corte di Cassazione ha confermato il diritto alla detrazione anche in assenza di operazioni attive, purché vi sia un chiaro percorso verso la realizzazione dell’impresa e le risorse acquisite rivestano una funzione non meramente astratta.
Esempi pratici e utilità per gli operatori
Si consideri, ad esempio, un soggetto intenzionato a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili. Prima di vendere un solo kilowattora, dovrà dotarsi di permessi, attrezzature e piani tecnici. L’IVA sui costi legati all’ottenimento delle autorizzazioni, alle consulenze specializzate o agli interventi di messa in sicurezza del terreno potrà essere detratta, poiché questi investimenti sono finalizzati a rendere concretamente operativa l’impresa futura.
Allo stesso modo, chi vuole aprire un agriturismo e, prima di ospitare i clienti, investe in ristrutturazioni, allestimenti e acquisizione di servizi formativi, potrà recuperare l’IVA pagata, a condizione che tali spese siano coerenti con l’attività che sta per iniziare.
Considerazioni finali
Il principio secondo cui l’IVA può essere detratta anche nella fase antecedente all’avvio ufficiale delle operazioni rappresenta un segnale di apertura verso coloro che investono risorse e tempo nella costituzione di una nuova impresa. È una linea interpretativa che mira a incoraggiare la crescita economica e la libera iniziativa, nel rispetto della buona fede del contribuente.