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La fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le ASD dal 2024

11 Maggio, 2024

A partire dal 1° gennaio 2024, tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dotate di partita IVA saranno obbligate ad emettere fatture esclusivamente in formato elettronico, indipendentemente dal regime fiscale adottato e dall’ammontare dei proventi commerciali conseguiti. Questo articolo approfondisce le novità introdotte in materia di fatturazione elettronica per le ASD, analizzando il quadro normativo, le modalità operative e fornendo esempi pratici per una corretta gestione del processo di fatturazione digitale.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare definitivamente il supporto cartaceo. Le fatture vengono create in un formato digitale specifico (XML), firmate digitalmente e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Fino al 31 dicembre 2023, le ASD che applicano il regime forfetario previsto dalla Legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a 25.000 euro, sono ancora esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2024, tale esonero viene meno e tutte le ASD con partita IVA dovranno adeguarsi alla nuova modalità di fatturazione, a prescindere dal regime fiscale adottato e dall’ammontare dei proventi commerciali.

Quadro normativo

L’obbligo di fatturazione elettronica per le ASD trova il suo fondamento normativo nell’articolo 18, commi 2 e 3, del Decreto Legge 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 79/2022. Tale disposizione ha modificato l’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 127/2015, estendendo progressivamente l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti che applicano regimi fiscali agevolati, come le ASD.

In particolare, il Decreto Legge 36/2022 ha previsto una graduale applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le ASD:

  • Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023: obbligo per le ASD con proventi commerciali superiori a 25.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
  • Dal 1° gennaio 2024: obbligo per tutte le ASD con partita IVA, indipendentemente dal regime fiscale e dall’ammontare dei proventi commerciali.

Modalità operative

Per adempiere correttamente all’obbligo di fatturazione elettronica, le ASD dovranno dotarsi di un sistema di generazione, invio e conservazione delle fatture in formato digitale. Esistono diverse soluzioni operative a disposizione delle associazioni:

  1. Utilizzo del servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, accessibile tramite le credenziali SPID, CIE o CNS.
  2. Adozione di software gestionali e di fatturazione elettronica proposti da provider privati, che consentono la generazione, l’invio e la conservazione delle fatture digitali.
  3. Delega ad un intermediario abilitato (commercialista, consulente fiscale) per la gestione del processo di fatturazione elettronica.

Indipendentemente dalla soluzione scelta, le ASD dovranno rispettare le specifiche tecniche previste per la fatturazione elettronica, utilizzando il formato XML e inviando le fatture tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche devono contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dalla normativa fiscale, come la data di emissione, il numero progressivo, i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente, la natura, quantità e qualità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione, l’aliquota IVA applicata, l’imponibile e l’imposta.

Inoltre, le ASD dovranno conservare elettronicamente le fatture emesse e ricevute (conservazione sostitutiva) per il periodo previsto dalla legge, garantendo l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture dal momento della loro emissione fino al termine del periodo di conservazione.

La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche

La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è un processo regolamentato dalla legge che permette di conservare digitalmente le fatture emesse e ricevute, garantendone nel tempo l’integrità, l’autenticità, la leggibilità e la reperibilità. Non si tratta di una semplice archiviazione dei file delle fatture su PC, ma di una procedura informatica che sostituisce la conservazione cartacea tradizionale.

Per adempiere correttamente alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, ci sono due modalità principali:

  • Tramite gestionali di fatturazione elettronica: Molti software gestionali e di fatturazione elettronica offrono anche il servizio di conservazione sostitutiva. In questo caso, il processo è integrato direttamente nel programma utilizzato per emettere e ricevere le fatture. I documenti vengono automaticamente portati in conservazione rispettando tutti i requisiti normativi. L’operatore che fornisce il gestionale si occupa di applicare le marche temporali, le firme digitali e di garantire l’immodificabilità delle fatture nel tempo. Il tutto avviene in modo trasparente per l’utente, senza la necessità di interventi manuali.
  • Tramite il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate: In alternativa, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Per aderire al servizio, basta accedere alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e seguire la procedura guidata. Una volta attivato, tutte le fatture transitate dallo SdI verranno automaticamente portate in conservazione per 15 anni, garantendone l’immodificabilità e la validità fiscale.Inoltre, dal giugno 2021 è possibile aderire retroattivamente al servizio dell’Agenzia, indicando una data antecedente a quella di adesione. In questo modo si possono recuperare e portare in conservazione anche le fatture pregresse, senza doverle caricare manualmente.

In entrambi i casi, sia con i gestionali che con il servizio dell’Agenzia delle Entrate, il processo di conservazione sostitutiva avviene nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e garantisce pieno valore fiscale e probatorio alle fatture elettroniche.

È importante ricordare che la conservazione va effettuata entro i termini di legge e pertanto non oltre i 90 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi relativa al periodo di imposta di emissione delle fatture elettroniche.

In caso di controlli, il contribuente dovrà essere in grado di esibire le fatture elettroniche conservate a norma e le relative attestazioni di conformità.

Esempi pratici

Esempio 1: Un’ASD che applica il regime forfetario ex Legge 398/1991 e che nel 2023 ha conseguito proventi commerciali per 20.000 euro, dal 1° gennaio 2024 dovrà emettere fatture elettroniche per tutte le operazioni commerciali effettuate, ad esempio per le sponsorizzazioni o per la vendita di spazi pubblicitari.

Esempio 2: Un’ASD con partita IVA in regime ordinario, che nel 2023 ha conseguito proventi commerciali per 50.000 euro, dal 1° luglio 2022 era già obbligata ad emettere fatture elettroniche e dovrà continuare a farlo anche dal 1° gennaio 2024.

Esempio 3: Un’ASD senza partita IVA, che svolge esclusivamente attività istituzionale e non consegue proventi commerciali, non è soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica, poiché non emette fatture ma solo ricevute non fiscali.

Conclusioni

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le ASD rappresenta un importante cambiamento nella gestione amministrativa e fiscale di queste realtà associative. Nonostante le iniziali difficoltà di adeguamento, la fatturazione elettronica porterà benefici in termini di semplificazione, riduzione dei costi e maggiore trasparenza nelle transazioni commerciali.

È fondamentale che le ASD si attivino per tempo, dotandosi degli strumenti necessari e formando adeguatamente il personale amministrativo, al fine di affrontare serenamente il passaggio alla fatturazione digitale obbligatoria dal 1° gennaio 2024.

Le ASD che non si adegueranno all’obbligo di fatturazione elettronica potranno incorrere in sanzioni amministrative, calcolate in base a quanto previsto dagli articoli 6 e 12 del D.Lgs. 471/1997. L’importo delle sanzioni varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro.


Domande e Risposte

D: Le ASD senza partita IVA sono obbligate ad emettere fatture elettroniche?

R: No, le ASD senza partita IVA che svolgono esclusivamente attività istituzionale e non conseguono proventi commerciali non sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, poiché non emettono fatture ma solo ricevute non fiscali.

D: Quali sono le soluzioni a disposizione delle ASD per gestire la fatturazione elettronica?

R: Le ASD possono scegliere tra diverse opzioni: utilizzare il servizio gratuito “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, adottare software gestionali e di fatturazione proposti da provider privati, o delegare il processo ad un intermediario abilitato come un commercialista o un consulente fiscale.

D: Quali sono le scadenze da rispettare per l’adeguamento alla fatturazione elettronica?

R: Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le ASD con proventi commerciali superiori a 25.000 euro nel periodo d’imposta precedente. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo si estende a tutte le ASD con partita IVA, indipendentemente dal regime fiscale e dall’ammontare dei proventi commerciali.

D: Quali sono le sanzioni previste per le ASD che non si adeguano all’obbligo di fatturazione elettronica?

R: Le ASD inadempienti possono incorrere in sanzioni amministrative che vanno dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 12 del D.Lgs. 471/1997.

D: Le ASD devono conservare elettronicamente le fatture emesse e ricevute?

R: Sì, le ASD sono tenute a conservare elettronicamente le fatture emesse e ricevute per il periodo previsto dalla legge, garantendo l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture dal momento della loro emissione fino al termine del periodo di conservazione.

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